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All’assicurazione non è opponibile la sentenza emessa contro il danneggiante

Cassazione 9.7.2019 n 18325 il giudicato di condanna del danneggiante non può essere opposto dal danneggiato che agisca in giudizio nei confronti dell’assicuratore in assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e ha in tale giudizio esclusivamente efficacia di prova documentale, al pari delle prove acquisite nel processo in cui il giudicato si è formato.
A cura di Paolo Giuliano
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Il contratto di assicurazione 

Il contratto di assicurazione ha due protagonisti diretti (assicurato  e assicurazione, che sono anche parti cotnrattuali) e un protagonista esterno (il danneggiato) il quale non è parte del contratto di assucurazione, ma che di fatto beneficia di tale contratto (in quanto titolare del diritto al risarcimento del danno).

Il rapporto di assicurazione obbligatoria e il terzo danneggiato (obbligazione solidale)

Restando nel campo dell'assicurazione sulla responsabilità civile, la responsabilità risarcitoria del danneggiante, costituisce l'effetto della fattispecie di illecito civile, il quale, a sua volta, è il fatto costitutivo, unitamente all'esistenza del contratto di assicurazione, dell'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne il danneggiante.

Nell'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ciò che rende interessante la questione è dato dal fatto che, per effetto dell'azione diretta, l'obbligazione danneggiato assicuratore diventa obbligazione solidale.

La previsione dell'azione diretta del danneggiato contro la società assicuratrice comporta infatti che responsabile del sinistro ed assicuratore rispondano in solido nei confronti del danneggiato, il primo per l'intero danno, il secondo nei limiti del massimale (salva la ricorrenza delle ipotesi di responsabilità ultramassimale).

Si tratta di obbligazioni solidali ad interesse unisoggettivo perché l'una obbligazione esiste se esiste l'altra e nel rapporto interno il debito ricade interamente su una parte.

Si suole parlare di «solidarietà atipica», atteso che il debito aquiliano dell'assicurato discende ex delícto ed è illimitato mentre quello di natura indennitaria dell'assicuratore deriva ex lege e trova limite nella capienza del massimale

Assicurazione e processo

Questo complicato rapporto trilaterale si riverbera anche in sede processuale, infatti, il legislatore prevede la presenza necessaria dell'assicurazione (vedi risarcimento danni da incidenti stradali) oppure è il convenuto (danneggiato) che chiama in causa anche l'assicurazione.

Questo, però, non esclude che in un processo l'assicurazione possa mancare (ad esempio nel giudizio svoltosi innanzi al giudice civile a seguito di rinvio ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen.)

Ovviamente il problema che si pone è se la sentenza di condanna al risarcimento del danno pronunciata nei confronti del danneggiante fa stato quanto alla sussistenza dell'obbligo risarcitorio del danneggiante ed al correlativo debito nei confronti dell'assicuratore, anche se l'assicuratore non partecipa al giudizio, atteso che l'assicuratore sarebbe titolare di una posizione giuridica dipendente rispetto al rapporto cui si riferiva la sentenza.

Opponibilità del giudicato favorevole ad danneggiato conseguito solo nei confronti del danneggiato

Con riferimento all'opponibilità del giudicato favorevole al danneggiato, conseguito nei confronti del solo danneggiante assicurato, all'assicuratore in assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motori si registrano nella giurisprudenza di questa Corte due orientamenti.

Secondo un indirizzo meno recente il giudicato non può essere opposto all'assicuratore che sia rimasto terzo rispetto al rapporto processuale fra danneggiato ed assicurato.

Secondo un indirizzo più recente e tendenzialmente maggioritario la sentenza di condanna al risarcimento del danno pronunciata nei confronti del responsabile di un sinistro stradale fa stato nei confronti del suo assicuratore della responsabilità civile, per quanto concerne la sussistenza dell'obbligo risarcitorio del danneggiante e del correlativo debito, anche se l'assicuratore non abbia partecipato al relativo giudizio, atteso che l'assicuratore non è titolare di una posizione autonoma rispetto al rapporto cui si riferisce la sentenza e non può disconoscere l'accertamento in essa contenuto come affermazione oggetto di verità, ma è titolare di una situazione giuridica dipendente dalla situazione definita con la prima sentenza.

In particolare si ritiene che il giudicato, oltre ad avere una sua efficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi e aventi causa, è dotato anche di un'efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione, con la conseguenza reciproca che l'efficacia del giudicato non si estende a quanti siano titolari di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico definito con la prima sentenza»

Non opponibilità del giudicato sfavorevole per il danneggiante al terzo assicuratore ex art. 1306 cc

Tra le due tesi deve essere seguita la ricostruizione della non opponibilità, sia per la presenza di dubbi di ordine costituzionale emersi nell'evoluzione della giurisprudenza.

L'inquadramento dell'assicurazione obbligatoria nella solidarietà passiva comporta l'applicabilità dell'art. 1306 cod. civ., per cui il giudicato intervenuto fra danneggiato e danneggiante non può valere contro il terzo assicuratore, mentre può valere a favore di quest'ultimo ove questi manifesti la volontà di avvantaggiarsene.

La presenza della solidarietà passiva impedisce l'effetto del giudicato riflesso, che conseguirebbe al nesso di pregiudizialità-dipendenza, e consente l'operatività del solo giudicato favorevole al terzo.

La qualificazione in termini di solidarietà passiva della vicenda dell'assicurazione obbligatoria è argomento sufficiente per superare la tesi dell'efficacia riflessa del giudicato nella materia de qua.

Non opponibilità del giudicato sfavorevole per il danneggiante al terzo assicuratore per contrasto con le norme processuali

La ricostruzione dell'efficacia riflessa è in contrasto anche con le norme in materia di diritto processuale.

Infatti, il legislatore con l'art.106 cpc ha previsto la possibilità di rendere opponibile il giudicato ad un terzo mediante la possibilità di chiamata in causa (l'art. 106 cpc prevede sia l'ipotesi in cui, con la chiamata in causa, il garantito esercita l'azione di regresso, sia la diversa ipotesi in cui il garantito si limita a provocare la partecipazione al processo del garante, senza proporre domanda nei suoi confronti, con efficacia estensiva della legittimazione del garante rispetto all'accertamento del rapporto principale).

In altri termini la scelta della chiamata in casua è discrezionale di una parte e la scelta di non esercitare il diritto della chiamata in causa non può essere corretto mediante l'istituto dell'efficacia riflessa della sentenza.

Inoltre, mentre il litisconsorzio necessario sostanziale (art. 102 cpc), ha carattere originario in quanto protettivo dell'interesse dell'attore ad un provvedimento giurisdizionale utile, il litisconsorzio necessario processuale,  mira a prevenire la formazione di giudicati che, in mancanza della necessaria persistenza delle parti in sede di impugnazione, potrebbero essere contrastanti.

Va in conclusione enunciato il seguente principio di diritto: «il giudicato di condanna del danneggiante non può essere opposto dal danneggiato che agisca in giudizio nei confronti dell'assicuratore in assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e ha in tale giudizio esclusivamente efficacia di prova documentale, al pari delle prove acquisite nel processo in cui il giudicato si è formato».

Cass., civ. sez. III, del 9 luglio 2019, n. 18325

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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