In uno dei locali all’interno di un condominio, il proprietario predisponeva un nuovo bagno e si allacciava alle tubazioni degli scarichi fognari condominiali ex art. 1117 c.c.
Per la particolare conformazione delle tubazioni condominiali e delle fogne comunali, l’innesto operato dal proprietario nella tubazione condominiale ex art. 1117 c.c. risultava essere di poco superiore al ramo principale della fognaria comunale e di poco superiore al punto in cui la tubazione condominiale ex art. 1117 c.c. si innestava nella fogna comunale.
In poche parole, erano quasi sullo stesso livello la condotta cittadina, il punto di innesto della condotta condominiale ex art. 1117 c.c. nella fogna cittadina e l'innesto dello scarico privato nella tubazione del condominio.
Dopo l’innesto effettuato dal singolo proprietario, si verificarono delle tracimazioni di acqua fognaria nel locale di proprietà esclusiva provenienti proprio dalle fogne comunali.
Queste inondazioni erano dovute sia alla particolare conformazione della tubazione condominiale e delle fogne comunali, sia alla vicinanza dello scarico privato al punto di innesto della tubazione condominiale nella fogna del comune, questa particolare situazione comportava che in caso di pioggia o di un aumento di pressione dell’acqua, i liquami risalivano fino all’innesto della tubazione privata e, quindi, continuavano il tragitto fino a sgorgare nei locali di proprietà esclusiva (dello stesso proprietario che aveva inserito il nuovo scarico).
Onde evitare queste continue inondazioni, il singolo proprietario citò in giudizio l’amministratore p.t. del Condominio per sentirlo condannare all'eliminazione del problema. Di fatto, veniva richiesto di modificare l’impianto fognario condominiale con qualsiasi tipo di opera che potesse eliminare questa problematica.
La corte di Cassazione (Cass. civ. sez. II, 31 ottobre 2011 n. 22682) pur riconoscendo il diritto del singolo proprietario ad usare i beni condominiali ex art. 1102 c.c., e, pur riconoscendo, nel caso di specie, il diritto del singolo proprietario a innestare in una condotta fognaria condominale una tubazione di scarico di un proprio (nuovo) bagno, ha ritenuto che – poichè il nuovo innesto fognario nella tubazione condominiale è stato realizzato successivamente alla realizzazione dell’impianto fognario condominiale ex art. 1117 c.c. e poiché fino al momento dell’innesto del nuovo scarico del bagno privato l’impianto condominiale ex art. 1117 c.c. non aveva dato problemi – sarebbe dovuto essere compito del singolo proprietario, che ha esercitato il proprio diritto ex art. 1102 c.c., realizzare l’opera o l’innesto con tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare i rigurgiti oggetto della causa, non potendo il singolo proprietario pretendere la modifica di un impianto condominiale che per le modalità con le quali era stato realizzato al momento della nascita del condominio non costituiva causa di danno per le proprietà individuali.
La peculiarità del caso affrontato dalla corte è più chiara se si nota che è stata analizzata la questione, non del costo delle opere che servono per allacciarsi all'impinato condominiale (e del soggetto obbligato al pagamento), ma del costo delle opere (e del soggetto obbligato al pagamento) che servono per far continuare a funzionare l'impianto in modo corretto dopo un ulteriore innesto.