La legge del 3 maggio 1982 n. 203 contratti agrari
Per regolare (la produzione agraria) e tutelare (il coltivatore) il legislatore ha creato una legge specifica che regola i contratti agrari (Legge 3.5.1982 n. 203).
La morte del proprietario coltivatore ex art. 49 legge 3.5.1982 n. 203
L'art. 49 della legge 3.5.1982 n. 203 regola i diritti degli eredi sul fondo rustico in caso di morte del proprietario coltivatore del fondo rustico.
In particolare l'art. 49 stabilisce che " Nel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli tra gli eredi che, al momento dell'apertura della successione, risultino avere esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attività agricola, in qualità di imprenditori o di coltivatori diretti, hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di esse. Il rapporto di affitto che così si instaura tra i coeredi è disciplinato dalle norme della presente legge, con inizio dalla data di apertura della successione.
L'alienazione della propria quota dei fondi o di parte di essa effettuata da parte degli eredi di cui al comma precedente è causa di decadenza dal diritto previsto dal comma stesso".
Proprietario del fondo coltivatore del fondo
Il primo elemento per l'applicazione dell'art. 59 legge 203 del 1982 è la presenza di un soggetto che è contemporaneamente proprietario del fondo e coltivatore diretto del medesimo fondo
Eredi del proprietario coltivatore diretto del fondo
Il secondo elemento è dato dalla morte del proprietario / coltivatore del fondo.
In questo momento occorre valutare a) chi tra gli eredi ha il diritto di poter continuare a coltivare il fondo; b) se il diritto di coltivare il fondo degli eredi si estende all'intero fondo (oppure è limitato solo alla quota di proprietà del fondo dell'erede)
Esistenza di una comunione ereditaria
Altro elemento peculiare per l'applicazione dell'art. 49 legge 203 del 1982 è l'esistenza di una comunione ereditaria tra chi ha coltivato e continua a coltivare i fondi del de cuius e gli altri coeredi, ed avente ad oggetto i fondi sui quali si intende costituire il rapporto di affittanza agraria ex art. 49.
Tanto può ricavarsi dallo stesso tenore letterale della norma, laddove essa attribuisce al coerede che si trovi nelle descritte condizioni il «diritto a continuare nella conduzione e coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni comprese nelle quote degli altri coeredi».
Si ritiene inapplicabile l‘art. 49 della legge del 1982 / 203 ogni qualvolta la volontà testamentaria si sia manifestata escludendo il sorgere della comunione (nel senso della divisione o, comunque, nel senso della attribuzione del fondo o di porzioni concrete di esso a titolo di erede o di legato dunque anche nel caso, certamente ravvisabile di divisione fatta dal testatore o di institutio ex re certa o di legato).
Affitto coattivo sulle quote dei beni degli altri eredi
L'effetto dell'art 48 delle legge 1982/203 è quello di creare un affitto "coattivo" a favore dell'erede coltivatore sull'intero fondo, anche sulle parti (quote) degli altri contitolari.
affitto coattivo è volto a garantire la continuità della unitaria coltivazione del fondo da parte di chi risulti avervi provveduto al momento dell'apertura della successione.
Cass., civ. sez. III, del 9 aprile 2019, n. 9804