Apertura della successione
La morte di una persona produce, nell’ambito giuridico, l’apertura della successione (c.d. successione mortis causa). Gli scopi di questa fase sono molteplici: 1) identificare l’erede o gli eredi; 2) permettere agli eredi di scegliere se accettare (o se rifiutare) l’eredità; 3) evitare che il patrimonio (attivo e passivo) del de cuius resti privo di titolare e si disperdi.
Da quanto detto, si intuisce che il fenomeno successorio è un procedimento che non si esaurisce in un istante ed è anche un fenomeno complesso il cui momento iniziale è costituito dalla morte del de cuius e il momento finale è rappresentato dall’accettazione dell’eredità.
Si tratta di un fenomeno poliedrico che ha rilievo per il diritto civile (relativo, ad esempio, all’individuazione degli eredi e alla quantificazione delle loro quote di eredità), ma ha anche un rilievo per il diritto tributario (basta pensare all’obbligo di pagare l’imposta di successione e all’obbligo di presentare la denunzia di successione) e, infine, ha un rilievo di carattere anche sanitario relativo per l’applicazione della normativa relativa alla tumulazione e al sepolcro del corpo del de cuius.
Rimanendo nell’ambito civile, è opportuno ricordare che per permettere agli eredi di accettare o rinunciare all’eredità occorre, in primo luogo, individuare gli eredi stessi.
Individuazione degli eredi
L’individuazione degli eredi può essere effettuata in due modi o direttamente dal de cuius con il testamento (pubblico, olografo ecc.) oppure, in assenza del testamento, l’individuazione degli eredi è fatta (automaticamente) dalla legge.
Si può anche dire che possono esserci delle “gerarchie” tra gli eredi, le quali concorrono a formare una “classifica” degli eredi, nella quale si distingue tra primi chiamati (cioè i primi aventi diritto ad accettare l’eredità) e i secondi chiamati, (cioè coloro che subentrano nel diritto di accettare l’eredità se i primi chiamati decidono di non accettare l’eredità). Tra tutti gli eredi è opportuno sottolineare la categoria degli eredi legittimari (legittimari), i quali per il loro legame con il defunto (es. figli, coniuge, genitori) hanno il diritto di avere una quota di eredità del defunto, la loro particolare posizione “ereditaria” non incide (tanto) sul momento dell’accettazione dell’eredità, ma incide sul calcolo della loro quota ereditaria e (di conseguenza) incide sulla quantificazione delle quote degli altri eredi.
L’individuazione degli eredi è una fase importante del procedimento successorio, perché sono gli eredi che devono subentrare in tutti i rapporti (attivi e passivi) del defunto, permettendo, così, la continuazione giuridica tra un titolare (defunto) e l’altro (vivente: l’erede). In teoria, esistono due diverse tecniche attraverso le quali è possibile disciplinare questo “subentro” di un soggetto ad un altro:
- stabilire che i beni e i debiti che compongono l'eredità si trasferiscono immediatamente ed automaticamente agli eredi (da individuarsi in base a criteri predefiniti); in tale ipotesi, l’acquisto dell’eredità si verifica ipso iure all’apertura della successione, quindi, l’acquisto dell’eredità e della qualifica di erede non dipende dall’accettazione;
- prevedere che il trasferimento dei beni del de cuius all’erede, non è automatico ed immediato, ma è subordinato ad un’apposita manifestazione di volontà da parte del successore (accettazione dell’eredità) con la quale l’erede esprime il suo consenso al subentro.
Acquisto dell'eredità e della qualifica di erede
Il legislatore del 1942 ha accolto il principio dell'acquisto dell'eredità inseguito ad accettazione (art. 459 c.c.). Il motivo della scelta del legislatore a favore dell’accettazione dell’eredità è dovuto al fatto che il legislatore ha ritenuto prevalente il principio secondo il quale nessuno può diventare erede contro la propria volontà, infatti, il chiamato all’eredità può avere sia motivi economici (es. eredità passiva), sia motivi personali (morali) per non volere l’eredità, ecco, quindi, perché la legge subordina l’acquisito dell’eredità e, di fatto, l’acquisto della qualità di erede all’accettazione dell’eredità da parte del chiamato.
Effetti dell’accettazione. L’accettazione dell’eredità non è un elemento solo formale, ma è un atto che ha una valenza sostanziale notevole, poiché attribuisce la titolarità dei diritti (attivi e passivi) che erano del de cuius e la qualifica di erede. In concreto, l’importanza dell’accettazione dell’eredità si nota nel momento in cui deve essere individuato (ed occorre la prova) dell'erede e della qualità di erede: ad esempio in un procedimento giudiziario la qualità di erede è la base della legittimazione attiva o passiva e in mancanza della prova della legittimazione e, quindi, dell’accettazione il processo può anche bloccarsi.
Identico discorso deve farsi in ambito tributario, per l'identificazione del soggetto titolare di imposta
"il giudice ha esplicitamente dato atto che il difetto di correlazione tra il provvedimento di accertamento e la conseguente cartella esattoriale era da addebitarsi ad un fatto sopravvenuto rispetto all’adozione dell’avviso di accertamento (e cioè la rinuncia all`eredità), sicchè non vi è ragione di escludere che il giudicante avesse il potere di annullare la cartella di pagamento, per un vizio suo proprio, indipendentemente dalla definitività dell’avviso di accertamento, la cui efficacia è stata dal giudicante ritenuta soggetta alla condizione risolutiva della menzionata rinuncia all’eredità da parte di quest’ultimo, -con conseguente vizio di “erronea individuazione del soggetto titolare di imposta”. (Cass. civ. sez. VI, del 3 dicembre 2013 n. 27093).
Una caratteristica dell’accettazione è che pur verificandosi dopo l’apertura della successione, opera in modo che non ci sia interruzione (giuridica) nella titolarità dei rapporti giuridici (attivi e passivi) di cui era titolare il cuius, (c.d. effetto retroattivo dell'accettazione dell'eredità) quindi, l’erede che ha accettato l’eredità diviene titolare del patrimonio ereditario sin dal momento della morte del de cuius (art. 459 c.c.).
L'erede anche se ha il diritto di decidere se accettare o meno l'eredità non deve per forza compiere una scelta immediata, ma può rimanere inerte prendendosi il tempo che ritiene opportuno per decidere (fino al decorso del termine prescrizionale del diritto di accettare l'eredità), può decidere rinunciare (espressamente) all'eredità e se decide di accettare il legislatore offre all'erede varie soluzioni (accettazione pura e semplice, con il beneficio di inventario, espressa o tacita. Ricapitolando l'erede:
- può rimanere inerte (non accettare e non rinunciare, fino al decorso della prescrizione del diritto di accettare l'eredità)
- può rinunciare all'eredità,
- può accettare l'eredità (puramente e semplicemente) in modo espresso (con un atto formale),
- può accettare l'eredità (puramente e semplicemente) in modo tacito (senza un atto formale), ma compiendo un diverso atto che non potrebbe compiere se non nella sua qualità di erede,
- può accettare (in modo espresso) l'eredità con il beneficio di inventario.
L'erede può, come già detto rimanere inerte (non accettare e non rinunciare) è ovvio che il legislatore non vede di buon occhio queste situazioni di incertezza e ha previsto un termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredità e l'actio interrogatoria (che analizzeremo in seguito).
Accettazione espressa
Passando a descrivere i vari tipi di accettazione, si può osservare che l'accettazione può essere espressa. L’accettazione espressa (art. 474 c.c. e 475 c.c.) è un negozio giuridico (unilaterale) di contenuto patrimoniale, con il quale il dichiarante (erede) manifesta la volontà di acquistare (diventare titolare) della complessa posizione giuridica che gli è stata messa a sua disposizione con l’apertura della successione, acquisendo, così, il titolo di erede.
L’accettazione espressa è un negozio unilaterale perchè per il suo perfezionamento è sufficiente la manifestazione di volontà del solo erede; è un negozio non recettizio, perché produce immediatamente effetto senza necessità di essere portato a conoscenza di terzi. L’accettazione (espressa o tacita) è irrevocabile o irrinunciabile (semel heres semper heres), questo perché una volta diventato erede ed acquisita l'eredità non si può più decidere di rinunciare alla medesima eredità. L’accettazione di eredità può essere effettuata tramite rappresentante, sia perché non c’è una disposizione che vieta la rappresentanza. Inoltre, ammettere l’accettazione tramite rappresentante legale (471 c.c.) ed escluderla per i rappresentanti volontari sarebbe illogico.
Accettazione tacita
Accettazione tacita. Più interessante e problematica è l’accettazione tacita dell’eredità (ex art. 476 c.c.), che può derivare da una attività compiuta dell’erede, il quale diventa erede (non manifestando – in modo espresso la volontà di accettare l'eredità) ma diventa erede in modo tacito o "indiretto" compiendo, cioè, un (qualsiasi) atto di disposizione incompatibile con la volontà di rinunciare all’eredità e che non avrebbe avuto diritto di fare se non nella qualità di erede.
Sono considerate ipotesi di accettazione tacita dell'eredità: la domanda di volturazione presentata dal chiamato. La domanda di riduzione delle donazioni, tale domanda è incompatibile con la facoltà di rinunzia ed è un atto che spetta solo agli eredi e ai suoi aventi causa.
E' considerata accettazione tacita la proposizione di una domanda riconvenzionale diretta ad ottenere l'accertamento della validità di un testamento olografo per il principio posto da Cass. Sez.2, Ordinanza n.10060 del 24/04/2018 (Rv. 648326), secondo la quale "Poiché l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, id est con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità, essa può legittimamente reputarsi implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che -essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari- non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art.460 c.c., ma travalichino il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporle se non presupponendo di voler far propri i diritti successori". (Cass., civ. sez. II, del 3 ottobre 2018, n. 24131).
Come è accettazione tacita l'esercizio dell’azione di risoluzione di un contratto stipulato da del cuius.
In genere implicano accettazione gli atti di disposizione o di godimento definitivo dei beni ereditari come la vendita, la donazione, la costituzione di ipoteca, di usufrutto, di servitù, di pegno, le transazioni, la rimessione di debiti, l’azione di rivendicazione, l’azione di simulazione di un contratto concluso dal de cuius, l’azione per far dichiarare l’indegnità.
Non dovrebbe essere accettazione tacita la presentazione della denuncia di successione e il pagamento della relativa imposta trattandosi di atti cautelari effettuati solo al fine di evitare penalità fiscali.
Accettazione pura e semplice o con il beneficio di inventario
Accettazione pura e semplice o con beneficio di inventario. L’accettazione può essere fatta puramente e semplicemente oppure può essere con il beneficio di inventario (art. 470 c.c.). Le due diverse opzioni di distinguono per il tipo di responsabilità dell’erede verso i debiti del de cuius.
Infatti, con l’accettazione pura e semplice si verifica la confusione del patrimonio del defunto con quello dell’erede; l’erede sarà chiamato a rispondere personalmente dei debiti anche ultra hereditatis, (cioè l’erede sarà responsabile dei debiti ereditari con tutto il suo patrimonio, anche oltre il valore dei beni ereditari ricevuti con l’eredità). I creditori ereditari potranno aggredire anche beni presenti nel patrimonio dell’erede e non presenti nel patrimonio del defunto.
La contrario, con l’accettazione con il beneficio d inventario, l’asse ereditario rimane separato dal patrimonio dell’erede. L’erede risponde dei debiti del defunto infra hereditatis (cioè, dei debiti ereditari l’erede risponde nei limiti del valore dell’eredità e dei beni compresi nell’eredità). I creditori del defunto non potranno chiedere all’erede di soddisfare i debiti dell’eredità oltre il valore dei beni compresi nell'eredità.
Alcuni eredi possono solo accettare con il beneficio di inventario, ci si riferisce ai minori, agli interdetti, agli inabilitati e ai minori emancipati. Anche le persone giuridiche prive di scopo di lucro e gli enti non riconosciuti devono accettare con il beneficio di inventario. In tutte queste ipotesi si discute se l'accettazione effettuata senza beneficio di inventario sia nulla o inefficace.
Discussa è la posizione del beneficiario dell'amministratore di sostegno. Per l'ads occorre distinguere caso per caso e se si tratta di una amministrazione di sostengo equiparata all'interdizione o all'inabilitazione è opportuno accettare con beneficio di inventario.
I minori, gli interdetti, gli inabilitati e gli emancipati prima di accettare devono farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria (in mancanza di autorizzazione l'accettazione è annullabile), si tratta di una autorizzazione diretta ad accettare l'eredità, diversa è l'autorizzazione necessaria per disporre di un bene ereditario quando l'eredità è stata accettata con il beneficio, quest'ultima autorizzazione serve per evitare di decadere dai vantaggi derivanti dal beneficio d'inventario.
L'accettazione espressa può essere pura e semplice o con il beneficio di inventario, mentre, l'accettazione tacita o presunta può essere solo pura e semplice. E' opportuno ricordare che l'accettazione con beneficio di inventario può essere effettuata presso il Tribunale, in questo modo si ottiene un risparmio sul costo dell'operazione.
L’erede che ha deciso di accettare l’eredità con il beneficio di inventario, per non perdere il vantaggio derivante dal beneficio, deve sottostare a specifiche regole e termini (es. redigere l’inventario dei beni) e deve anche ottenere specifiche autorizzazioni se intende disporre di detti beni, pena la perdita del beneficio di inventario, l’erede se decade dal beneficio di inventario diventa erede puto e semplice. In un caso peculiare, la Cassazione ha stabilito che la demolizione dell'auto del defunto caduta in successione e irreparabilmente danneggiata non richiede autorizzazioni trattandosi di attività che non rientra nell'ambito dell'alienazione per la quale è prevista una speciale autorizzazione giudiziale al fine di non decadere dal beneficio di inventario (Cass. civ. sez. II, del 25 ottobre 2013 n. 24171)
La scelta se accettare puramente e semplicemente o con il beneficio di inventario è una scelta personale dell’erede, ma esistono alcune categorie di eredi che non hanno altra scelta che accettare con il beneficio di inventario. Infatti, le eredità devolute ai minori e agli incapaci possono essere accettare (tramite, ovviamente, il legittimo rappresentante) solo con il beneficio di inventario, così come, le eredità devolute agli enti privi di scopo di lucro.
Accettazione parziale e condizionata
Accettazione parziale. Non è possibile un’ accettazione parziale limitata solo ad una parte dell’eredità o solo ad alcuni beni ereditari. Il legislatore tutela questo principio sanzionando con la nullità l’accettazione parziale.
Accettazione condizionata o a termine. È nulla l’accettazione effettuata sotto condizione (sospensiva o risolutiva) o a termine, questo divieto risponde all’esigenza di tutelare i terzi, i quali devono avere la certezza sulla persona dell'erede. L’accettazione non può essere sottoposta a termine iniziale (perché l’effetto dell’accettazione è fissato dalla legge, che la fa risalire l'accettazione al momento dell’apertura della successione) e non può essere sottoposta a termine finale, perché l’apposizione di tale termine è incompatibile con gli obblighi e i diritti de derivano dalla successione.
Prescrizione del diritto di accettare l'eredità
Prescrizione. L'erede non deve immediatamente decidere se accettare o meno l'eredità, in quanto il termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredità è di dieci anni e decorre dal giorno dell’apertura della successione. Il termine decorre per tutti i chiamati, senza distinguere tra primi chiamati e chiamati ulteriori. Il decorso del termine di prescrizione anche per i chiamati in subordine ha dato vita a non poche complicazioni, soprattutto nelle ipotesi in cui alcuni chiamati non hanno nessuna possibilità giuridica di accettare l'eredità (perché, ad esempio, il primo chiamato o colui che appare tale ha accettato l’eredità e la nullità o falsità del testamento venga scoperta dopo 10 anni dall’apertura della successione o perché si scopre un testamento decorso il temine prescrizionale di anni 10).
La scelta del legislatore di prevedere un momento preciso dal quale decorre la prescrizione (morte del de cuius / apertura della successione) risponde a due esigenze particolari: 1) rendere certa, dopo un dato tempo, la situazione, 2) spingere gli eredi (primi o secondi) a prendere delle decisioni (anche facendo ricorso all'actio interrogatoria), ecco, perché non esiste una decorrenza variabile o mobile (es. dalla scoperta del testamento) del termine prescrizionale (Cass. civ. sez. II, del 8 gennaio 2013 n. 264).
La prescrizione del diritto di accettare preclude l’acquisto della qualità di erede.
Actio interrogatoria
Actio interrogatoria. Se qualcuno non intende aspettare i dieci anni (del termine di prescrizione) per sapere se un dato soggetto decide di accettare o meno l'eredità, il codice con l'art. 481 c.c. riconosce il diritto di far fissare un termine più breve entro cui il chiamato deve decidere se accettare o rifiutare l’eredità; decorso il termine, se il chiamato rimane ancora inerte, perde il diritto di accettare l’eredità. L’actio interrogatoria tutela i chiamati ulteriori e i creditori del de cuius (durante il termine di prescrizione) nell’ipotesi in cui il primo chiamato – rimane inerte – e non si decida ad accettare l’eredità.
Il procedimento per fissare il termine è regolato dall’art. 749 cpc, contro l’ordinanza del giudice monocratico è possibile presentare reclamo ex art. 739 cpc al Tribunale il quale provvede con ordinanza non impugnabile. Il termine ex art. 481 c.c. non può essere fissato d’ufficio dal giudice, ma richiede sempre una apposita istanza di parte.
Il termine ex art. 481 c.c. non è prorogabile trattandosi di un termine di decadenza il decorso dello stesso si verifica automaticamente la perdita del diritto di accettare l’eredità. Mentre il termine ex art. 481 cc. è di decadenza, il termine ex art. 480 c.c. è di prescrizione.