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Accettazione dell’eredità e possesso beni ereditari

Cassazione 14 febbraio 2019 n 4456 il possesso dei beni ereditari previsto dall’art. 485 cc per l’acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell’inventario nei termini di legge non deve necessariamente riferirsi all’intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene (nella specie, un letto ed alcuni effetti personali) con la consapevolezza della sua provenienza.
A cura di Paolo Giuliano
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L'acquisto dell'eredità                             

L'apertura della successione determina che i beni ereditari (una volta di proprietà del de cuius) devono essere trasferiti (o acquistati) dall'erede.

Sorvolando sulle difficoltà che possono sussistere per l'individuazione dell'erede, occorre osservare che anche le modalità di acquisto dell'eredità non sono semplici.

Principio dell'acquisto automatico dell'eredità o dell'acquisto subordinato all'accettazione dell'eredità

L'acquisto dell'eredità può avvenire in due modi:

a) automaticamente al momento della morte del de cuius l'eredità si trasmette (in automatico) agli eredi, i quali automaticamente acquisiscono il titolo di erede e la proprietà di tutti i beni (e dei debiti) del de cuius;

b)  al momento della morte del de cuius l'eredità non si trasmette automaticamente agli eredi, ma il legislatore subordina l'acquisto dell'eredità e l'acquisto del titolo di erede all'accettazione dell'eredità da parte del chiamato a succedere, in altri termini, al momento della morte del de cuius  il legislatore lascia un termine all'erede per decidere se accettare (o meno) l'eredità, solo con l'accettazione espressa o tacita dell'eredità, si acquista il titolo di erede e si acquista l'eredità;

Il legislatore, come procedimento di acquisto dell'eredità, ha scelto quello che richiede l'accettazione (tacita o espressa) dell'eredità da parte del chiamato, il motivo che ha spinto il legislatore a subordinare l'acquisto dell'eredità all'accettazione dell'erede può essere spiegato osservando che l'erede deve avere la possibilità di scegliere se accettare (o meno) l'eredità, anche solo per valutare se l'eredità è attiva o passiva.

Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario

Il legislatore fornisce all'erede anche la possibilità di proteggersi da eventuali debiti ereditari impedendo la confusione tra il patrimonio del de cuius e il patrimonio dell'erede, limitando il pagamento dei debiti ereditari solo ai beni compresi nell'eredità e non estendendo la relativa responsabilità ai beni  propri dell'erede.

Prescrizione del diritto di accettare l'eredità

Il diritto di accettare l'eredità, come ogni diritto si prescrive e il termine di prescrizione (usuale) per l'accettazione dell'eredità è di 10 anni dall'apertura della successione.

Esistono delle eccezioni.

Come è possibile rinunziare espressamente all'eredità, insomma è una scelta dell'erede decidere se perdere il diritto di accettare l'eredità rinunziando espressamente alla possibilità di accettare l'eredità oppure facendo decorrere il termine di prescrizione per accettare l'eredità, l'effetto è identico, cambia solo il tempo per giungere al medesimo risultato.

Il possesso dei beni ereditari e l'accettazione dell'eredità

L'eventuale possesso dei beni ereditari e la presenza di debiti ereditari ha spinto il legislatore a contemperare interessi tra loro contrastanti (il possesso dei beni con l'eventuale presenza di debiti) creando una norma particolare (485 cc) che prevede un termine breve per decidere se rinunziare all'eredità oppure essere considerato erede puro e semplice.

Infatti, l'art. 485 cc il quale prescrive che il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione [465 c.c.] o della notizia della devoluta eredità.

Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.

Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto l'accettazione ex 484 cc ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta  o rinunzia all'eredità.

Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice.

Da quanto previsto dal legislatore risulta evidente che il possesso dei beni ereditari ha spinto il legislatore medesimo a fornire all'erede due scelte (da compiersi in determinati termini): rinunziare all'eredità oppure essere considerato erede puro e semplice (se non compie l'inventario oppure se compiuto l'inventario non rinunzia all'eredità)

Possesso dei beni ereditari

Se il possesso dei beni ereditari ha delle conseguenze cosi peculiari (e gravi, tanto da poter essere considerato erede puro e semplice) occorre comprendere cosa si intende per possesso dei beni ereditari.

Possesso anche di un unico bene ereditario

Il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 cc per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene (nella specie, un letto ed alcuni effetti personali)

Possesso dei beni ereditari con la consapevolezza della provenienza ereditaria

Il possesso dei beni ereditari deve essere caratterizzato dalla consapevolezza che il bene fa  parte del compendio ereditario.

Possesso esclusivo diretto o indiretto dei beni ereditari

Il possesso descritto dall'art. 485 cc non deve essere esclusivo, nel senso non deve essere diretto ad escludere altri eventuali co-eredi. Inoltre, il possesso rilevante ex art. 485 cc non deve essere per forza diretto, ma anche indiretto esercitato tramite terzi detentori.

Il possesso ex art. 485 cc non deve manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, ma può anche esaurirsi  in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario.

Possesso ex art. 485 cc e irrilevanza del tempo del possesso

Gli artt. 959 e 960 cc del 1865  e la norma corrispondente nel codice civile del 1942 art.  485 cc oggi vigente, nel riferirsi all'erede o al chiamato all'eredità che si trovi nel possesso dei beni ereditari "al momento dell'apertura della successione", danno rilevanza alla sussistenza ma non alla durata del possesso.

Di conseguenza, non può essere un motivo che esclude l'attribuzione del titolo di erede puro e semplice la circostanza che dopo aver posseduto anche per un solo giorno i beni ereditari, il chiamato perda tale possesso, infatti, anche in presenza di un possesso di un solo giorno dei beni ereditari sorge a carico del chiamato all'eredità l'onere del  compimento in tre mesi dell'inventario (o la rinunzia all'eredità) come è a carico del chiamato l'eventuale conseguenza derivante dall'inottemperanza a tale onere formale (che è sanzionata con attribuzione della qualità di erede puro e semplice con la correlativa possibilità di trasmettere in via successoria i beni ereditari).

Cass., civ. sez. II, del 14 febbraio 2019, n. 4456

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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