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Accettazione dell’eredità con più eredi

Cassazione 23.7.2019 n 19833 L’accettazione di un erede non necessita dell’accettazione degli altri coeredi dovendosi considerare che l’accettazione è rivolta all’eredità e a tradurre la chiamata ereditaria nella qualità di erede indipendentemente e/o a prescindere di un intervento adesivo degli altri coeredi.
A cura di Paolo Giuliano
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Accettazione dell'eredità

Con l'accettazione dell'eredità il chiamato all'eredità acquista il titolo di erede e accetta l'eredità. Il legislatore tra l'acquisto automatico dell'eredità in capo all'erede e l'acquisto dell'eredità conseguente ad una manifestazione di volontà dell'erede (accettazione dell'eredità) ha scelto quest'ultima opzione onde permettere all'erede di scegliere se diventare o meno erede.

L'accettazione dell'eredità in presenza di diversi eredi

Può capitare che l'eredità debba essere attribuita a diversi eredi (moglie e figli, più figli ecc.) in queste situazioni ci si chiede se ai fini dell'accettazione dell'eredità di uno dei chiamati è rilevante (o meno) il comportamento degli altri.

In presenza di diversi chiamati l'accettazione dell'eredità di uno solo degli eredi non dipendete dal comportamento degli altri  chiamati.

Va precisato che nell'accettazione tacita dell'ereditò (il comportamento del chiamato all'eredità ai fini dell'accettazione tacita) o nella accettazione espressa non necessita di un'accettazione degli altri coeredi (è indipendente dalle eventuali accettazioni degli altri chiamati) poiché si deve considerare che l'accettazione (espressa o tacita) è rivolta all'eredità e ancor meglio a tradurre la chiamata ereditaria nella qualità di erede, indipendentemente, e/o a prescindere, di un intervento adesivo degli altri coeredi.

Questo comporta che (in presenza di più chiamati) ogni accettazione dell'eredità di ogni erede è  autonoma  da quella degli altri e non dipende dall'accettazione dell'eredità degli altri.

Accettazione espressa

L'accettazione espressa dell'eredità è un atto formale del chiamato con il quale dichiara (manifesta la volontà) di accettare l'eredità.

Accettazione tacita

La normativa di cui agli artt. 475 e ss. cod. civ. prevede l'ipotesi di accettazione espressa dell'eredità, quando la volontà di essere erede viene manifestata in modo diretto, con un atto formale, e l'ipotesi di accettazione tacita (di eredità), che si verifica, quando la persona chiamata all'eredità compie un atto che implica necessariamente la volontà di accettare, e che tale soggetto non potrebbe compiere se non nella sua qualità di erede.

La dottrina e la giurisprudenza concordano nel ritenere che presupposti fondamentali e indispensabili ai fini di una accettazione tacita sono:

  • la presenza della consapevolezza, da parte del chiamato, dell'esistenza di una delazione in suo favore (del resto, se il chiamato non è consapevole dell'apertura della successione o di essere uno dei successori è evidente che il suo comportamento non può essere considerato accettazione tacita);
  • che il chiamato assuma un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus); sia l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere, ad esempio deve essere compiuto un atto che poteva essere compiuto solo dall'erede;

Di norma  vengono considerate forme di accettazione tacita di eredità:

  1. a) la proposizione da parte del chiamato dell'azione di rivendicazione, oppure l'esperire l'azione di riduzione, l'azione, cioè, volta a far valere la qualità di legittimario leso o, comunque, pretermesso dalla sua quota;
  2. b) l'azione di risoluzione o di rescissione di un contratto;
  3. c) l'azione di divisione ereditaria posto che può essere proposta solo da chi ha già assunto la qualità di erede;
  4. d) la riassunzione di un giudizio già intrapreso dal de cuius o la rinuncia agli effetti di una pronuncia in grado di appello;
  5. e) il pagamento da parte del chiamato dei debiti lasciati dal de cuius col patrimonio dell'eredità;
  6. f) ed infine, secondo la dottrina più attenta, anche, la voltura catastale determinerebbe un'accettazione tacita dell'eredità, nella considerazione che, solo chi intenda accettare l'eredità, assumerebbe l'onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio legale della proprietà dell'immobile dal de cuius a se stesso.

Cass., civ. sez. II, del 23 luglio 2019, n. 19833

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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