Lite condominiale e il potere decisionale dell'assemblea
Le liti (attive o passive) che vedono coinvolto un condominio, le decisioni relative alla condotta della lite sono devolute all'assemblea (ferma la rappresentanza processuale dell'amministratore) e, quindi, i singoli proprietari sono sub ordinati alle decisioni della maggioranza.
E' vero che per alcune liti l'amministratore ha il potere di agire o resistere in giudizio, senza delibera dell'assemblea, ma si tratta sempre di un'attività esterna, restando nelle mani dell'assemblea il potere di gestire la lite.
Lite condominiale e il potere decisionale dell'assemblea (dissociazione dalla lite)
In queste situazioni il proprietario oltre a partecipare alla formazione della volontà dell'assemblea (votando contro o a favore) una lite, ha anche il diritto di dissociarsi dalla medesima (ma solo se ha votato contro la lite oppure non ha partecipato alla stessa).
Dal diritto di dissociarsi dalla lite deliberata dall'assemblea (evitando di pagare le spese processuali a carico del condominio) si può dedurre che spetta sempre all'assemblea di potere di gestire la lite (anche nelle materie in cui l'amministratore ha la rappresentanza ex lege del condominio), di conseguenza, in assenza di una delibera dell'assemblea in merito alla lite, il singolo proprietario non può dissociarsi dalla stessa lite (in quanto il potere di dissociazione dalla lite si attiva solo dopo una delibera dell'assemblea sulla lite).
Lite condominiale e il potere processuale del singolo proprietario
Oltre alla partecipazione del singolo proprietario al potere decisionale dell'assemblea, occorre valutare se il singolo proprietario può affiancare (o sostituire) il condominio nella lite.
Quando il condominio, inizia o è coinvolto in una lite, di solito, la citazione (fatta o ricevuta) passa dall'amministratore del condominio, quindi, il condominio è parte processuale.
Può capitare che il condominio decide di non costituirsi (perché, ad esempio, ritiene la lite non utile, oppure decide di non impugnare la sentenza sfavorevole) in tutte queste ipotesi occorre valutare se il singolo proprietario può affiancare il condominio o sostituirsi al condominio (in caso di inerzia di quest'ultimo).
La natura giuridica del condominio (come ente di gestione) e i poteri del singolo condomino
L'intera questione nasce dal fatto che occorre coordinare due tra loro due elementi in potenziale contrasto :
a) il fatto che il condominio viene descritto come un ente di gestione anche se di fatti sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, determina che le contestazioni (anche processuali) relative alla gestione dei beni oggetto della delibera dell'assemblea non possono essere contrastate dal singolo condomino poiché perseguano esclusivamente finalità di gestione di un servizio comune e non sono idonee ad incidere, se non in via mediata, sull'interesse esclusivo di uno o più partecipanti.
b) l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario (che sostituisce i singoli proprietari nei rapporti con i terzi) non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa di diritti connessi a detta partecipazione
Intervento nel processo in cui è parte il condomino del singolo proprietario è legittimo
Essendo il condominio un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa di diritti connessi alla detta partecipazione e, quindi, del potere di intervenire nel giudizio per il quale tale difesa sia stata legittimamente assunta dall'amministratore e di avvalersi dei mezzi d'impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti dell'amministratore stesso che non l'abbia impugnata
Inoltre, appare privo di un appagante fondamento normativo la distinzione tra incidenza immediata oppure mediata sulla sfera patrimoniale del singolo, derivante dalla caducazione di una decisione sulla gestione della cosa comune, al fine di identificare, nell'inerzia del condominio, i soggetti legittimati alla relativa impugnativa .
Cass., civ. sez. II, del 24 gennaio 2019, n. 2050