La locuzione di "decoro architettonico" è presente in alcune norme del codice civile, basta ricordare l'art. 1122 cc "il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio" o l'art. 1117 ter cc "Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d'uso che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterino il decoro architettonico".
Più difficile è fornire un significato alla locuzione decoro architettonico, infatti, per decoro architettonico del fabbricato» ex 1120 cc deve intendersi l'estetica dell'edificio, costituita dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che ne costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti di esso una sua determinata, armonica fisionomia. Il principio della salvaguardia del decoro architettonico dell'edificio si applica senza distinzione a ogni edificio, senza che occorra che si tratti di edifici di particolare pregio artistico. In altre parole, non è necessario che il condominio abbia un particolare ed evidente rilievo artistico per essere tutelato, anche un edificio moderno, con linee essenziali, è tutelato.
Con il principio rappresentato dal decoro architettonico si intende porre in rilievo il principio secondo il quale anche l'estetica dell'edificio condominiale deve essere salvaguardata, poiché è un elemento che concorre (quanto meno) a determinare il valore dell'edificio condominiale nel suo complesso e di ogni singola unità immobiliare. E dal principio del decoro architettonico discendono dei limiti alla proprietà della singola unità immobiliare.
Da quanto detto si potrebbe dedurre, come logica conseguenza, he la nozione di decoro architettonico (e i limiti derivanti da tale principio) non si applicano in situazioni degradate oppure in posti o luoghi nei quali l'estetica è secondaria, basta pensare ai cortili interni dei fabbricati, diversi e distinti dalla facciata principale del fabbricato e non visibili da luoghi pubblici (si potrebbe fare l'esempio della trasformazione di un balcone in veranda situato nel cortile interno di un edificio ed applicare il principio per il quale dette verande non alterano il decoro architettonico dell'edificio, in quanto esse non sono poste sulla facciata principale dell'edificio condominiale, logica conseguenza di quanto detto è che il decoro architettonico – e i limiti alla proprietà che derivano da questo principio – riguarderebbero solo la facciata principale del condominio e non altre parti del condominio).
Purtroppo, non è così, l'alterazione del decoro può riguardare anche una facciata interna. Infatti, non si può affermare, in assoluto, che ogni veranda solo perchè realizzata nella facciata interna di un edifico non alteri il decoro architettonico, inoltre, l'esistenza di precedenti giurisprudenziali che escludono la lesione del decoro architettonico per una veranda realizzata nella parte retrostante del fabbricato, non implica che sempre e in ogni caso sia legittima la creazione di verande in corrispondenza di facciate interne.
La giurisprudenza ha rimesso al giudice di merito il compito di stabilire volta per volta se in concreto ricorra la lesione del decoro architettonico all'aspetto della facciata, esterna o interna che sia, ditalchè non costituisce motivazione appagante limitarsi a rilevare che non c'è lesione del decoro solo perchè la veranda è realizzata sulla facciata interna.
Cass., civ. sez. II, del 29 gennaio 2016, n. 1718 in pdf