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Vogliono istituire un “Consiglio superiore della lingua italiana” (ancora)

Sono quasi vent’anni che in Parlamento si propone l’istituzione di un “Consiglio Superiore della Lingua Italiana”, variato lievemente di proposta in proposta: dovrebbe essere un ente governativo, di natura ibrida accademico-politica, volto a promuovere la lingua italiana. E a sorvegliarla. Vediamo l’ultima proposta formulata in tutta la sua sfolgorante vaghezza.
A cura di Giorgio Moretti
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Abbiamo avuto il disegno di legge Pastori del 2001 nella XIV legislatura; il Frassinetti nel 2009, nella XVI legislatura; nella XVII legislatura l'Onorevole Di Stefano raddoppia con una proposta nel 2013 e una nel 2016 (un po' scopiazzate da quella della Frassinetti, però, eh), e adesso (ne manca qualcuna?) abbiamo quella del Vicepresidente della Camera Rampelli, capogruppo di Fratelli d'Italia, avanzata il 31 maggio scorso (ma per diversi mesi il testo non è stato pubblicato sul sito della Camera). Questo è il testo.
Siamo alla quinta proposta, e nessuna delle precedenti s'è nemmeno avvicinata porto. Sarà la volta buona?

Il ddl Rampelli, XVIII Legislatura, Camera dei Deputati n°678

Nelle argomentazioni introduttive balza all'occhio la bufala di quel dato, rimbalzato fra Libero e Il Secolo d'Italia all'annuncio del ddl, sull'impennata degli anglismi in uso ("Secondo le ultime stime, infatti, dal 2000 ad oggi il numero di parole inglesi confluite nella lingua italiana scritta è aumentato del 773 per cento"), che Lucia Corbolante sul suo blog ‘Terminologia etc.', puntuale, sfatava a luglio.
E come al solito in quelle argomentazioni viene incensata la legge Toubon, che regola in una certa misura gli anglismi in Francia: nello stesso articolo Corbolante ridimensiona anche questo riferimento, ma ci sarebbe anche da ricordare che cosa scrisse Tullio De Mauro su questa legge, nel '93.
Il resto del preambolo è un poco sapido pastone nazionalista, che oscilla fra l'orgoglio e lo spavento ( "[…] il rischio ancora più grande è che si perda la bellezza di una lingua complessa e ricca come la nostra o che il suo «inquinamento» provochi una seria preoccupazione per il suo «stato di salute»"; certo che sentir parlare di nazione e inquinamento nello stesso discorso fa sempre impressione).
Insomma, le premesse non sono delle migliori.

Nel merito, questo disegno di legge (XVIII legislatura, Camera dei Deputati, proposta 678) si mostra forte nel prescrivere ma di pensiero deboluccio. Fa trasparire la credenza che la legge abbia una carica magica, per cui l'alta statuizione modifica la realtà da sé, senza bisogno di altri interventi. Ma come qualunque matricola di legge apprende presto, la legge è uno strumento. Uno strumento potente, sì, ma che come ogni strumento riesce a fare solo un numero limitato di cose. (Per chi è impaziente: il ddl parla del "Consiglio Superiore per la Lingua Italiana" all'art. 7, ma vedremo anche gli articoli precedenti perché aiutano a chiarire la qualità della proposta.)

I primi tre articoli

Legge ordinaria, col primo articolo vuole affermare che l'italiano è la lingua ufficiale della Repubblica, affiancando come un minion di rango inferiore l'art. 6 della Costituzione, che sancisce solo la tutela delle minoranze linguistiche. C'è da chiedersi: e una volta che l'italiano è affermato lingua ufficiale della Repubblica che cosa succede? No, davvero, mettiamo pure che sia affermato con legge costituzionale, che cosa succede? Io non riesco a immaginare quali nuovi scenari di trionfo dell'italiano si possano aprire automaticamente, o quali fronti mortificati troverebbero finalmente una rivincita, se l'italiano godesse di una dichiarazione del genere. Temo che a fare tutto questo rumore sia la botte vuota del nazionalismo.

La proposta si diffonde poi, nei due articoli successivi, in obblighi di uso della lingua italiana nella promozione e fruizione di beni e servizi (obbligo di fruizione in lingua italiana? Vorrei capirlo meglio), e nelle pubbliche comunicazioni. L'intento è evitare che l'italiano medio possa sentirsi tagliato fuori dalla perfetta comprensione di slogan commerciali e programmi di festival perché certe espressioni non sono nella lingua che parla quando va a fare la spesa. Quindi basta titolare conferenze come "La Weltanschauung di Federico II di Svevia", suppongo, o che almeno vi si affianchi una traduzione.

L'art. 4 e la padronanza della lingua

Qui il ddl inizia a fare tenerezza: al primo comma vuole sancire che "Chiunque ricopre cariche all’interno delle istituzioni italiane […] è tenuto […] alla conoscenza e alla padronanza scritta e orale della lingua italiana." L'incapacità di mettere in fila un discorso in italiano sarà bandita dalle istituzioni. Per legge. Fa il paio con l'abolizione della povertà. Chi misurerà queste conoscenze e queste padronanze, con quale metro? Dopo quanti congiuntivi sbagliati si verrà licenziati? (A questo non dovrebbero servire i concorsi, invece che le leggi? Strumento sbagliato.)

Al terzo comma impone: "I regolamenti interni delle imprese che operano nel territorio nazionale devono essere redatti in lingua italiana." Anche le imprese giapponesi che impiegano personale giapponese offrendo servizi ai turisti giapponesi in Italia? Non era s'era nemici della burocrazia?

L'art 5 e l'oggetto dei contratti

Il ddl arriva a toccare norme importanti di diritto privato: attualmente l'art. 1346 del codice civile prevede che "L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile." Si prevede che vi sia aggiunto il seguente comma: "Il contratto deve essere stipulato nella lingua italiana. Il contratto è tradotto in lingua straniera qualora una delle parti contraenti sia residente o cittadino in un Paese diverso da quello italiano."
Parrebbe una limitazione piuttosto grave dell'autonomia contrattuale, in cui un dato accidentale come la lingua scelta (mezzo d'espressione della volontà contrattuale) viene confuso e mescolato ai requisiti dell'oggetto del contratto. Se due amici bilingue vogliono concludere un contratto in russo perché non dovrebbero poterlo fare? Se due preti (uno congolese uno filippino) vogliono concludere un contratto in latino, perché non devono poterlo fare? Il fatto che questa norma, secondo rubrica, sia circoscritta a comprendere i soli contratti di lavoro ("Utilizzo della lingua italiana nei contratti di lavoro") cambia poco. (E siamo sicuri che i contratti in lingua straniera siano una piaga che richiede una soluzione legislativa?)

Il sesto

Forse non ce ne sarebbe bisogno, alla luce degli esiti giudiziari che hanno riguardato il Politecnico di Milano, ma il ddl interviene anche stabilendo che un'eventuale offerta formativa in lingua straniera sia ammissibile solo se raddoppia insegnamenti in lingua italiana, salva una serie di eccezioni. Repetita iuvant.

E il Consiglio Superiore della Lingua Italiana? Art. 7

"1.È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Consiglio superiore della lingua italiana.
2. Il Consiglio superiore della lingua italiana sovrintende, nell’ambito degli orientamenti generali definiti dal Governo, alla tutela, alla valorizzazione e alla diffusione della lingua italiana nel territorio nazionale e all’estero e collabora con le istituzioni pubbliche e private che hanno analoghe finalità."

Sì, ma che cosa fa questo Consiglio? Semplice: promuove. Il comma successivo è una sfilza di punti che affermano ciò che questo ente promuoverà (conoscenza, arricchimento, uso corretto, insegnamento della lingua italiana…). "Promuovere", però, non è un obiettivo, non è una funzione. "Promuovere" è fuffa, non posso misurare la promozione. Leggete lo Statuto Accademico dell'Accademia della Crusca, quelle sono delle finalità analiticamente esplicitate. (Peraltro è riportato che il suo Presidente, Claudio Marazzini, abbia commentato il ddl dicendo che "La proposta di legge è interessante soprattutto come punto di partenza del dibattito, per smuovere le acque." Un detto molto elegante ed eloquente.)
La funzione promozionale del diritto è di importanza rampante, ma qui c'è un qui pro quo: il diritto promozionale non si fa creando istituzioni che, si dice, promuovono questo e quello. Queste sono previsioni prive di contenuto. Il diritto promozionale richiede delle sottigliezze, la preparazione di un campo in cui cresca ciò che si vuole promuovere.

Insomma, di tutte le strutture e le funzioni che dal ddl Pastori in poi erano state pensate per il Consiglio Superiore della Lingua Italiana non resta quasi nulla: se prima la costituzione di questo Consiglio era controversa (e secondo certi studiosi pericolosa, nel suo essere un minotauro metà politico metà accademico), adesso è semplicemente vuota. In linea con la politica di questi tempi.
Ah ma le sanzioni sono severissime, eh, si arriva a centomila euro.

Speriamo che il Vicepresidente Rampelli lasci perdere queste materie e torni a denunciare la propaganda Gender su Facebook. (Qui la parola inglese pare gli vada bene, in effetti è un caso da manuale in cui la scelta della parola straniera copre sapientemente l'assenza di significato.)

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Nato nel 1989, fiorentino. Giurista e scrittore gioviale. Co-fondatore del sito “Una parola al giorno”, dal 2010 faccio divulgazione linguistica online. Con Edoardo Lombardi Vallauri ho pubblicato il libro “Parole di giornata” (Il Mulino, 2015).
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