Azione revocatoria ex 2901 cc
L'art. 2901 cc regola l'azione revocatoria. Con tale azione il creditore (anche di un credito condizionale o a termine) può chiedere che un atto di disposizione del debitore (avente ad oggetto il patrimonio del debitore medesimo) che tale atto sia dichiarato inefficace verso il creditore se riduce la possibilità di recuperare quanto dovuto.
La ratio della norma si basa sul principio per il quale il debitore cercherà sempre di impedire al creditore di recuperare quanto dovuto, sia non saldando i debiti, sia nascondendo il proprio patrimonio e, quindi, limitando le possibilità del creditore di recuperare il credito "attaccando" il patrimonio del debitore, il quel potrebbe, con una serie di atti dispositivi del patrimonio risultare nulla tenente.
Quindi, si può dire che l'art. 2901 cc ha la funzione di conservare l'integrità del patrimonio del debitore, (patrimonio che è la garanzia generica delle ragioni creditizie), al fine di tutelare la legittima aspettativa di recupero del credito.
Del resto, in coerenza con tale ratio, è previsto che il debitore debba avere la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore.
Occorre quindi che l'atto da revocare sia pregiudizievole alle ragioni del creditore. (Cass. civ. sez. I del 4 dicembre 2019 n. 31654)
Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito; ne consegue che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. (Cass. civ. sez. I del 4 dicembre 2019 n. 31654)
Non è richiesto, come presupposto dell'azione revocatoria la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni. (Cass. civ. sez. I del 4 dicembre 2019 n. 31654)
L'azione revocatoria di fatto o presunta ex lege art. 2929 bis cc
Probabilmente la crisi economica ha reso talmente difficile recuperare i crediti e tanto generalizzati gli atti dispositivi del debitore diretti a sottrarre i beni ai creditori, che il legislatore ha introdotto una sorta di revocatoria ex lege o presunta ex art. 2929 bis cc. L'art. 2929 bis cc, infatti, rende possibile (in determinate circostanze) saltare l'esercizio dell'azione revocatoria ed agire sul bene del debitore anche se oggetto di atto dispositivo (presumibilmente diretto a sottrarre il bene alle ragioni del creditore).
Ecco, quindi, che l'azione revocatoria sarà di due tipi, una prima azione ex art. 2901 cc che sarà diretta ad accertare che l'atto dispositivo del bene compreso nel patrimonio del debitore è stato compiuto con il fine di ledere le aspettative del creditore e un'azione revocatoria ex art. 2929 bis cc (presunta), che permetterà di saltare la fase dell'accertamento della lesione delle aspettative del creditore, considerando l'atto lesivo ex lege.
Qualifica di debitore e creditore per l'azione revocatoria ex art. 2901 cc
Come si è visto l'azione revocatoria richiede un credito da tutelare e richiede che un soggetto possa qualificarsi debitore e che un altro soggetto possa qualificarsi creditore.
Fuori da questi due elementi il codice non specifica se il credito deve essere di natura contrattuale (cioè se deve derivare da un contratto o altro negozio) oppure se il credito deve derivare da un atto illecito (es. risarcimento del danno), l'azione revocatoria tutela i crediti indipendentemente dal loro titolo (tutela il credito sia se si tratta di un credito di fonte contrattuale, sia se si tratta di credito risarcitorio da fatto illecito).
Sicuramente l'azione revocatoria tutela il credito certo, liquido ed esigibile, quindi, non può contestato o contestabile (perché accertato con un provvedimento giurisdizionale non più impugnabile), però lo stesso articolo ex art. 2901 cc – per espressa disposizione normativa – permette di estendere l'azione revocatoria anche ai crediti sottoposti a condizione o a termine.
L'identificabilità del credito oggetto dell'azione revocatoria
L'elemento che l'azione revocatoria tutela è il credito.
La fattispecie costitutiva del diritto potestativo accordato al creditore con l'esercizio della azione revocatoria, è definita dalla norma in modo tale che il debitore -tenuto a rispondere con tutti i suoi beni presenti e futuri per la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c.- è gravato dell'onere di allegazione e prova della esistenza e consistenza dei beni destinati a soddisfare le ragioni creditorie, l'attore è tenuto, invece, ad individuare la specifica ragione di credito che ritiene essere pregiudicata nella garanzia generica dall'atto dispositivo del quale chiede essere dichiarata la inefficacia nei suoi confronti, non essendo accordata l' "actio pauliana" in funzione di una tutela "indifferenziata e generica" di tutti i crediti -eventualmente sopravvenuti- presenti al momento della pronuncia della sentenza nel patrimonio dell'attore e da questi vantati nei confronti del soggetto o dei soggetti convenuti in revocatoria. (Cass. civ. sez. III del 16 luglio 2019 n. 18944)
Tanto si evince dalla rilevanza attribuita all'elemento cronologico della insorgenza della ragione di credito rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole, in quanto da esso la norma di diritto sostanziale fa derivare differenti conseguenze in ordine alla prova dell'elemento soggettivo della "scientia damni" e del "consilium frodis" da accertare, rispettivamente, in capo al disponente ed al terzo. Pertanto la identificabilità del credito è requisito essenziale della domanda, che non può prescindere per l'accesso alla tutela giudiziale apprestata dall'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c..(Cass. civ. sez. III del 16 luglio 2019 n. 18944)
Crediti sub iudice o credito litigioso
Resta da chiedersi se un credito litigioso, cioè oggetto di un procedimento giudiziale (cioè sottoposto ad accertamento giudiziale o contestato giudizialmente) possa essere tutelato tramite l'azione revocatoria ex art. 2901 cc. Il motivo di tale dubbio si intuisce se si osserva che il credito oggetto di un procedimento di accertamento potrà essere considerato totalmente inesistente oppure subire delle variazione quantitative.
La risposta dovrebbe essere positiva (un credito oggetto di un procedimento giudiziale può essere tutelato con l'azione revocatoria, sia considerando che un tale credito può tranquillamente rientrare nei crediti condizionali (cioè sottoposti alla condizione della conferma giudiziale), sia se considera che l'art. 2901 cc non ha limitato l'azione revocatoria ai crediti certi liquidi ed esigibili, ma ha ricompreso nella nozione di credito anche i crediti eventuali o le aspettative di crediti.
L'azione revocatoria può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma, (in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie), anche a tutela di una legittima aspettativa di credito. Avendo, infatti, l'art. 2901 cc accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o dell'aspettativa dello stesso, ne deriva che in tale contesto anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è, dunque, idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.
Correttivi in presenza di un credito litigioso o sub iudice
La particolarità della situazione, però, richiede dei correttivi, infatti, all'esito del procedimento giudiziario il credito potrebbe essere dichiarato inesistente o essere ridotto.
Quindi, anche se il titolare di un credito litigioso o sub iudice (cioè sottoposto ad accertamento giudiziale o contestato giudizialmente) è legittimato a proporre a tutela del credito l'azione revocatoria 2901 cc degli atti che il potenziale debitore ha compiuto in pregiudizio del credito e delle ragioni del creditore, l'eventuale sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto revocato (cioè la sentenza che accoglie l'azione revocatoria ex art. 2901 cc) non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza del credito non sia accertata con un provvedimento avente efficacia di giudicato.
Atti oggetto dell'azione revocatoria ex art. 2901 cc
Non ci sono limiti agli atti di disposizione di beni compresi nel patrimonio del debitore che possono essere dichiarati inefficaci verso il creditore, infatti è possibile che l'azione revocatoria abbia ad oggetto un fondo patrimoniale (quale atto a titolo gratuito), come un accordo di mantenimento, come un accordo tra i coniugi in sede di separazione o divorzio.
Rientrano nell'ambito dell'azione revocatoria anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, che può comportare il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.
Cass., civ. sez. 3, del 18 luglio 2016, n. 14648 in pdf