Costituzione in giudizio dell'attore
Per iniziare un procedimento giudiziario al fine di tutelare un diritto o recuperare un credito l'attore ha una serie di formalità da adempiere: a) notificare l'atto di citazione; b) ritirare l'atto di citazione notificato dall'ufficiale giudiziario; c) iscrivere a ruolo la causa depositando il proprio fascicolo che contiene la nota di iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo che deve contenere l'originale dell'atto di citazione notificato.
Il codice di procedura impone all'attore il rispetto di alcuni termini per eseguire tali formalità, infatti, l'art. 165 cpc stabilisce che l'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio, se i convenuti sono più di uno l'originale dell'atto notificato deve essere inserito nel fascicolo di parte entro 10 giorni dall'ultima delle notifiche.
Termine per l'iscrizione a ruolo e termine per il deposito dell'originale dell'atto notificato
Dalla semplice lettura dell'art. 165 cpc si deduce che l'iscrizione a ruolo deve sempre avvenire entro 10 giorni dalla notifica dell'atto di citazione della convenuto (sia se il convenuto è unico sia se i convenuti sono più di uno) l'unica eccezione è prevista nell'ipotesi in cui i convenuti sono più di uno, in tale situazione, l'iscrizione deve sempre avvenire entro 10 giorni, ma c'è la possibilità di inserire l'originale dell'atto di citazione notificato nel fascicolo entro 10 giorni dall'ultima delle notifiche.
In poche parole, solo in presenza di più convenuti è possibile il deposito dell'atto di citazione "tardivamente", (mentre l'iscrizione a ruolo deve sempre avvenire entro 10 giorni) il legislatore non ritiene (e non regola) che in presenza di un unico convenuto la notifica ci possano essere dei ritardi relativi alla restituzione dell'atto di citazione, in altri termini, il legislatore addossa all'attore l'eventuale ritardo dell'attività dell'ufficiale giudiziario.
La sanzione è l'improcedibilità.
L'iscrizione a ruolo tramite velina in presenza di un unico convenuto
L'impossibilità di rispettare il termine di 10 giorni tra la consegna e la restituzione dell'atto da notificare (dovuto all'alto numero di notifiche), da un alto, e l'impossibilità di addossare all'attore le responsabilità di un servizio della pa (di cui l'attore non è responsabile), dall'altro, hanno imposto di accettare anche in presenza di un unico convenuto l'iscrizione della causa a ruolo (entro 10 giorni dalla richiesta della notifica all'ufficiale giudiziario ) senza l'originale della citazione notificata (ma con la cd velina), per poi completare la procedura mediante il deposito dell'originale dell'atto di citazione entro 10 giorni dalla notifica.
Quindi, l'attore deve iscrivere la causa a ruolo con il deposito della cd velina (dopo la richiesta di notifica della citazione, entro 10 giorni da tale richiesta di notifica e indipendentemente dal perfezionamento della notifica), poi una volta che l'atto di citazione è stato notificato, occorre eseguire un ulteriore adempimento: il deposito dell'originale entro il termine (10 giorni) decorrente dalla notifica.
Ammissibilità della costituzione mediante velina anche in presenza di un unico convenuto
La costituzione in giudizio mediante deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente la copia (cd. velina), anziché l'originale, dell'atto di citazione, costituisce una mera irregolarità rispetto alle modalità stabilite dalla legge, non arrecando alcuna lesione sostanziale al contraddittorio processuale ed ai diritti di controparte,
La copia dell'atto di citazione, depositata nel fascicolo di parte, non deve necessariamente recare, al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, l'attestazione dell'avvenuta consegna dell'originale all'ufficiale giudiziario per la relativa notificazione, rilevando che la nota di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 71 disp.att. c.p.c., costituisce un atto burocratico interno all'ufficio e che tale irregolarità non rientra tra le ipotesi tassative di nullità ai sensi dell'art. 156 c.p.c., né incide in alcun modo sulla legittimità e validità della costituzione in giudizio, che può essere eseguita tempestivamente dall'opponente mediante la "velina".
Tanto nel giudizio di primo grado, quanto nel giudizio d'appello, il termine per la costituzione in giudizio dell'attore è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione e che tale adempimento, ove entro tale termine l'attore non sia ancora rientrato in possesso dell'originale dell'atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia (cd. velina), (posto che il perfezionamento della notificazione non è necessario ai fini della costituzione in giudizio).
La tempestiva costituzione con la copia dell'atto di citazione (velina) in luogo dell'originale non determina l'improcedibilità, ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall'art. 165 c.p.c., sanabile, anche su rilievo del giudice, mediante deposito dell'originale, salva la possibilità di chiedere la remissione in termini per la regolarizzazione della costituzione nulla.
Questa giurisprudenza, sebbene dettata per i giudizi di primo grado e di appello a contraddittorio ordinario, cioè non differito, è applicabile anche in relazione alla procedura di opposizione a decreto ingiuntivo.
Anche la Corte costituzionale ha confermato quanto sopra esposto, infatti con la sentenza n. 107 del 2004, ha affrontato proprio il problema dell'impossibilità di iscrivere tempestivamente a ruolo l'atto di opposizione per mancata tempestiva restituzione all'opponente dell'atto di citazione da parte dell'ufficiale giudiziario. In quell'occasione la Corte costituzionale ha chiarito che la norma in questione è suscettibile di ricevere un'interpretazione conforme a Costituzione, nel senso di ritenere possibile appunto l'iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione tramite la cd. velina, cioè prima di essere a conoscenza del perfezionamento della notifica per il destinatario.
Necessità della preventiva richiesta di notifica
Sul punto relativo alla necessità di iscrivere a ruolo anche prima della richiesta di notifica, su questo punto si è affermato che deve escludersi che sia inesistente o inefficace un'iscrizione a ruolo eseguita dall'attore prima della notificazione della citazione introduttiva della lite (e, quindi, come nel caso in esame, con il deposito di una copia dell'atto di citazione che non rechi l'attestazione dell'avvenuta consegna dell'originale all'ufficiale giudiziario per la relativa notificazione), e, conseguentemente, che sia affetta da nullità insanabile la costituzione dello stesso attore, perché, nonostante l'inversione dell'ordine temporale stabilito dalla legge per le due attività processuali, non viene meno la possibilità di collegarle e ricondurle entrambe al medesimo ed unico procedimento.
Cass., civ. sez. II, del 7 novembre 2018, n. 28411