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Cosa resterà dell’articolo 18 dopo il Jobs Act

Dopo il via libera della Commissione Lavoro della Camera all’emendamento del Governo, ecco che fine farà l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
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Come vi abbiamo raccontato, nella tarda serata di martedì la Commissione Lavoro della Camera dei deputati ha approvato un emendamento alla legge delega di riforma del mercato del lavoro, a firma Marialuisa Gnecchi, Partito Democratico, che modifica in maniera esplicita l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Nello specifico, la norma approvata dalla Commissione modifica il comma 7 del testo approvato al Senato della Repubblica, ovvero quel maxiemendamento su cui il Governo aveva posto la questione di fiducia. Per la prima volta nel Jobs Act (qui un'analisi più dettagliata) compare dunque un diretto riferimento all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, con l'invito a determinare la specifica delle fattispecie per le quali sarà ancora possibile il reintegro nel caso di licenziamenti illegittimi di tipo disciplinare (specifiche che non c’erano nel testo approvato dal Senato, che conteneva una delega molto ampia sul tema dei licenziamenti).

L’emendamento approvato, insomma, sembra recepire le linee guida del documento approvato dalla Direzione nazionale del Pd di fine settembre, andando oltre il generico “impegno” preso dal ministro Poletti sull’inserimento della possibilità di reintegra per alcune fattispecie di licenziamenti disciplinari. Infatti, alla lettera c del comma 7 del testo si aggiunge:

escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l’impugnazione del licenziamento

In questo modo si completa il percorso di revisione dell’articolo 18 avviato dalla legge Fornero. Nel caso in cui fosse approvata la legge delega, dunque, resterebbe la tutela reale piena (reintegro più indennizzo) solo per i licenziamenti discriminatori. Per i licenziamenti disciplinari (per i quali, in caso di comprovata illegittimità, era sempre previsto il reintegro anche con la legge Fornero) si potrà avere, a seconda della fattispecie, sia il reintegro più l’indennizzo sia il semplice indennizzo, con “tempi certi” e sempre in relazione all’indennità di servizio. Per i licenziamenti economici non è previsto in alcun modo il reintegro, anche in caso di comprovata illegittimità, ma il semplice “indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio” (mentre con la legge Fornero spettava al giudice decidere sull’eventuale reintegro).

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A Fanpage.it fin dagli inizi, sono condirettore e caporedattore dell'area politica. Attualmente nella redazione napoletana del giornale. Racconto storie, discuto di cose noiose e scrivo di politica e comunicazione. Senza pregiudizi.
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