Cosa c’è nella nuova legge sulla legittima difesa
Ieri il Senato ha approvato la nuova legge che modifica la legittima difesa: il provvedimento è passato con 195 favorevoli, 52 contrari e un astenuto. Il provvedimento è stato approvato grazie ai voti della maggioranza Lega-M5s a cui si sono aggiunti quelli dei senatori di Forza Italia e Fratelli d'Italia. Contrari gli esponenti del Pd e di LeU. Ora toccherà alla Camera valutarlo ed eventualmente approvarlo. Il principio che regola la norma è che la difesa è sempre legittima. "Continuiamo a mantenere gli impegni presi con gli italiani, sono felicissimo! La difesa è sempre legittima", ha twittato il ministro degli Interni Matteo Salvini. Questo principio è regolato dall'articolo 1 (modifica dell'articolo 52 del Codice penale), che stabilisce che esiste sempre una proporzionalità tra offesa e difesa, "se taluno legittimamente presente nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi", "usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o la altrui incolumità, i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione". Tradotto: basta che qualcuno, un ladro per esempio, si introduca in un'abitazione, anche senza armi, per giustificare la reazione del proprietario, se costui si sente in pericolo, anche nei casi in cui l'arma non sia manifestamente utilizzata per minacciare.
E poi c'è il controverso articolo 2, che ha diviso ieri Pd e LeU, che modifica l'articolo 55 del codice penale, quello che disciplina ‘l’eccesso colposo'. Con la riforma si esclude la punibilità di chi si è difeso in "stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto". La decisione del Pd di votare a favore dell'articolo 2, insieme a Lega e M5S, deriverebbe dalla legge Ermini del 2017: alla Camera passò con 255 si, 166 no e 11 astenuti, la proposta di legge a forma di Davide Ermini (Pd), che introduceva il concetto di "turbamento" psichico come giustificazione della legittima difesa, se l'aggressione avviene di notte. Il deputato dem in quell'occasione dichiarò: "Se un ladro entra in un appartamento il padrone non deve sapere per forza se è armato o meno, perché già la violazione del domicilio può creare di per sé un turbamento tale da far ritenere all'aggredito di essere legittimato a difendersi con un'arma. Quindi non può essere incriminato". La proposta di legge Ermini, sosteneva appunto che si dovesse considerare legittima difesa la reazione a un'aggressione commessa di notte, o la reazione all'accesso in casa, in negozio o in ufficio, con violenza a persone o cose, o con minaccia o con inganno. Oggi il Pd, per motivi di coerenza con quella proposta di legge, pur bocciando il provvedimento nel suo insieme, ha deciso di avallare quella norma.
Ulteriore modifica della legge sulla legittima difesa è quella contenuta all'articolo 3, che prevede la possibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena per chi ha commesso un furto in appartamento solo se prima si è provveduto a risarcire del danno la persona offesa. Inoltre si inaspriscono le pene per violazione di domicilio e furto in appartamento: la pena detentiva per violazione di domicilio è elevata da sei mesi a un anno nel minimo e da tre a quattro anni nel massimo; nel caso in cui la violazione è commessa con violenza su cose o persone, o se il colpevole è palesemente armato, l'attuale pena da uno a cinque anni è innalzata da due a sei anni. Mentre per furto in abitazione e scippo, pena innalzata, nel massimo, da sei a sette anni di carcere. Per quando riguarda la rapina, la pena della reclusione è elevata da 4 a 5 anni nel minimo, mentre resta fermo il massimo fissato a 10 anni.
Si interviene anche sul Codice Civile escludendo la possibilità che chi sia stato assolto in sede penale dal reato di eccesso di legittima difesa, sia obbligato a rimborsare il danno causato dal fatto. in sostanza chi si è difeso legittimamente non può essere considerato responsabile civilmente.
Infine, se c'è stata legittima difesa, viene riconosciuto il gratuito patrocinio anche a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l'archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere. Lo Stato può però rifarsi delle spese anticipate se, una volta riaperte le indagini, la persona sia poi condannata in via definitiva.