Contratto stipulato personalmente dalle parti
Il legislatore è perfettamente cosciente che non tutti i contratti (o i negozi giuridici) possono essere stipulati (o compiuti) dalle parti personalmente o direttamente, (basta pensare a contratti da stipularsi contemporaneamente in luoghi diversi), del resto, imporre la stipula personale (o la presenza personale della parte al momento della stipula del contratto) significa porre un limite ai traffici giuridici e all'economia in generale.
Questo non significa che non esistono negozi che devono essere compiuti dalla parte personalmente (basta pensare al testamento oppure nell'ambito del regime patrimoniale della famiglia alle convenzioni matrimoniali), ma significa solo che si tratta di ipotesi isolate e limitate.
Rappresentanza
Proprio per agevolare gli scambi economici (e risolvere i problemi sopra descritti) è nato e si è sviluppato l'istituto della rappresentanza (volontaria, organica o legale), isituto, ricompreso, in generale nella figura della sostituzione.
Avvalendosi della rappresentanza, un determinato soggetto (rappresentato) può conferire (tramite una procura) ad un altro soggetto (rappresentante) il potere di agire in nome e per conto proprio (del rappresentato). Presupposti della rappresentanza sono due: 1) l'esistenza di una procura, 2) la spendita del nome del rappresentato al momento della stipula del contratto, in altri termini, il rappresentante deve dichiarare che agisce in nome e per conto del rappresentato (e, di conseguenza, non agisce per conto e nell'interesse proprio).
Con la rappresentanza anche se il contratto non viene stipulato materialmente dalla parte interessata, cioè il rappresentato, (sussistendo una scissione tra parte formale e parte sostanziale del contratto) il contratto produrrà effetti a carico del rappresentato e non del rappresentante (gli obblighi derivanti dal contratto saranno a carico del rappresentato e non del rappresentante).
Ipotesi patologiche della rappresentanza (abuso e falsa rappresentanza)
Ovviamente, anche la rappresentanza presenta delle situazioni di patologia, basta pensare all'ipotesi in cui il rappresentante eccede o abusa dei poteri conferiti dal rappresentato (ad esempio il rappresentante compra due auto e non una come indicato nella procura) oppure all'ipotesi in cui manca la procura (falsa rappresentanza).
Il contratto stipulato dal falsus procurator non è un contratto nullo, né annullabile, ma costituisce una fattispecie soggettivamente complessa, la quale necessita della ratifica del dominus per produrre effetti nei confronti di quest'ultimo.
Il contratto concluso dal falso rappresentante è stato considerato come negozio "in itinere" o in stato di pendenza, suscettibile di perfezionamento attraverso la ratifica, oppure, secondo altra preferibile impostazione, come negozio non invalido né imperfetto, ma soltanto inefficace, quindi sottoposto alla condizione di efficacia della ratifica da parte del dominus.
Perché la ratifica possa fungere da condizione esterna di efficacia del contratto è tuttavia necessario
- che il contratto abbia tutti gli elementi richiesti per la sua validità dall'art. 1325 cc
- e che l'unico ostacolo alla sua efficacia sia costituito dalla mancanza di poteri rappresentativi in capo a colui che lo ha sottoscritto in qualità di rappresentante, senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, con conseguente difetto di legittimazione rappresentativa dello stipulante.
Rapporti tra falsa rappresentanza e contratto nullo
E' possibile che un contratto presenti diverse elementi patologici, infatti, è possibile che il medesimo atto sia stato stipulato da un falso rappresentante e che sia anche nullo in quanto manca uno degli elementi essenziali del contratto.
Resta, quindi, da verificare se la possibilità della ratifica permette di superare il problema della nullità del contratto. Il contratto nullo non è sanabile anche se interviene la ratifica del rappresentato, in altri termini, la ratifica del rappresentato non elimina la nullità del contratto.
Il contratto nullo non è ratificabile in quanto, a norma dell'art. 1399 cc, per aversi ratifica del contratto concluso dal rappresentante senza poteri, occorre che il contratto sia valido; infatti la mancanza di procura rileva soltanto ai fini dell'efficacia del contratto, che rimane sospesa in attesa della manifestazione di volontà del "dominus", ma non incide (sanandola) sulla nullità.
Usurpazione del nome altrui
Nel mandato colui che agisce spende il proprio nome (anche se gli effetti del contratto saranno, poi, trasferiti al mandate), nella rappresentanza, il rappresentante dichiara (spende il nome) del rappresentato e gli effetti del contratto si producono immediatamente e direttamente a carico del rappresentato.
Nulla esclude, però, che il contratto sia stipulato da un soggetto usando un nome falso (oppure usurpando un nome altrui). La differenza con il mandato o la rappresentanza è evidente: in queste ipotesi si una un nome reale, nelle altre ipotesi si usa un nome falso (o non proprio).
Gli effetti del contratto stipulato mediante usurpazione del nome altrui
Secondo una ricostruzione il contratto stipulato con usurpazione di nome altrui non è nullo, ma se il contratto stipulato con usurpazione del nome altrui non è nullo occorre chiedersi a quale soggetto dovranno essere imputati gli effetti del contratto.
Per alcuni, gli effetti del contratto vanno riferiti sempre e comunque all'autore della dichiarazione; per altri, vanno invece riferiti sempre e comunque a colui del quale è stato indebitamente usato il nome.
Pare tuttavia preferibile la tesi che distingue a seconda che l'autore della dichiarazione abbia voluto per sé il risultato del negozio, ovvero abbia inteso attribuirlo al titolare del nome usato, dovendosi procedere volta a volta ad una delicata operazione ermeneutica del comune volere dei contraenti.
Ratifica del contratto stipulato mediante usurpazione del nome altrui
Quindi, se il contratto sotto falso nome può essere inteso come riferito dall'autore della dichiarazione (colui che stipula il contratto) al vero portatore del nome e, quindi, se il contratto stipulato con usurpazione del nome altrui può produrre effetti nei confronti di quest'ultimo, resta da chiedersi se tali effetti sono automatici oppure è necessario che siano fatti propri dal soggetto il cui nome è stato usurpato, con un meccanismo simile allo schema della falsa rappresentanza.
Quindi, il contratto stipulato con usurpazione del nome altrui (quando gli effetti sono da imputarsi al soggetto il cui nome è usurpato) non è immediatamente riconducibile a quella della rappresentanza diretta, ma è possibile l'applicazione in via analogica della relativa disciplina codicistica, compresa la ratifica del dominus quando manca la procura.
Quindi, il soggetto a cui è stato usurpato il nome, mancando il consenso ab origine, è tutelato con l'inefficacia del contratto, al quale è rimasto estraneo. Questo, però, non esclude che l'usurpato possa appropriarsi degli effetti del contratto ratificando l'operato dell'usurpatore.
Cass., civ. sez. III, del 10 novembre 2016, n. 22891