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Consulente tecnico di parte CTP

La Cassazione del 3.5.2018 n. 10511 ha affermato che la nomina di un tecnico di parte Ctp costituisce esercizio del diritto di difesa che non può tradursi in un obbligo, nè in una preclusione temporale a prospettare critiche o a richiedere chiarimenti al consulente tecnico di ufficio ctu, sicchè la parte può presentare critiche alla Ctu anche quando non abbia tempestivamente designato un proprio consulente di parte ctp.
A cura di Paolo Giuliano
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La figura del consulente tecnico di parte

Il Consulente tecnico di parte viene nominato nel corso di un processo quando, in seguito alla nomina di un consulente tecnico da opera del giudice (CTU)  occorre esaminare alcuni aspetti tecnici (oggetto della lite) che non rientrano nelle competenze specifiche dell'avvocato o del giudice.

Discrezionalità della nomina del Ctp

Anche se la necessità della nomina di un Ctp per designazione della parte processuale sorge dopo la nomina del Ctu ad opera del giudice è opportuno precisare che la nomina del consulente Ctp non è obbligatoria, ma è una scelta discrezionale della parte, la quale è libera di nominare chiunque ritiene opportuno e ove la parte ha le competenze tecniche necessarie può anche assumere direttamente il ruolo di consulente tecnico di parte.

Termine della nomina del Ctp

L'art. 201 cpc prevede che se il giudice al momento della nomina del Ctu assegna un termine alle parti per nominare il Ctp la nomina deve avvenire entro detto termine, altrimenti, in assenza di un termine imposto dal giudice, la nomina del Ctp può essere effettuata fini all'inizio delle operazioni peritali del Ctu.

Partecipazione al procedimento giudiziario del Ctp

Una volta nominato il Ctp questo ha diritto di partecipare al processo solo quando è il Ctu deve svolgere delle operazioni o quando il Ctu è chiamato a partecipare a delle udienze, si potrebbe tranquillamente dire che la partecipazione al processo del Ctp non è ampia ed esclusiva, ma è legata alla partecipazione del Ctu al processo e dipende dalla partecipazione del Ctu al processo.

La nomina del Ctp (o la mancata nomina del Ctp) non impedisce alla parte processuale di partecipare personalmente alle operazioni peritali e non impedisce all'avvocato della parte di partecipare alle operazioni del Ctu.

Sostituzione Ctp

Può capitare che una volta nominato il Ctp sorga la necessità si sostituirlo (ad esempio per malattia o altro) anche se la situazione non è espressamente regolata dal legislatore si può affermare che una volta nominato il Ctp nei termini la sostituzione del Ctp può ricondursi al diritto di difersa e di sostituzione nella difesa e nella conseguente lecita facoltà della parte di provvedere alla sostituzione del proprio ausiliario di parte, suscettibile di poter essere esercitata – una volta che l'originario termine ex art. 201 c.p.c. sia stato rispettato – in tutto il corso del processo, e senza che quindi possa venire in rilievo una decadenza a carico della parte.

La relazione del Ctu e le osservazioni del Ctp

Le operazioni (soprattutto) conclusive della Ctu sono state regolate dal legislatore nell'art. 195 cpc, prevedendo che una volta chiuse le operazioni il Ctu redige la sua relazione che vine inviata alle parti, le parti possono redigere delle osservazioni ed inviarle al Ctu, poi il tutto viene depositato in cancelleria.

L'aspetto più interessante è dato dall'eventuale assenza delle osservazioni del Ctp, (ad esempio per mancata nomina del Ctp) in altri termini, occorre valutare se il nuovo disposto dell'art. 195 cpc deve essere inteso nel senso di escludere qualsiasi altro rilievo non formulato nel contesto del 195 cpc oppure se eventuali contestazioni alla relazione del Ctu possono essere formulate anche nel corso del procedimento.

La presentazione delle osservazioni del Ctp (come, del resto  la nomina di un tecnico di fiducia di parte) costituisce esercizio del diritto costituzionale di difesa che non può tradursi in un obbligo, nè in una preclusione temporale a prospettare critiche o a richiedere chiarimenti rispetto all'indagine svolta dal consulente tecnico di ufficio, sicchè la parte può presentare osservazioni critiche alla relazione di quest'ultimo pur quando non abbia tempestivamente designato un proprio consulente oppure quando non abbia presentato osservazioni alla relazione del Ctu.

Di conseguenza, si potrebbe anche osservare la consulenza tecnica di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel contesto delle difese scritte della parte e, nel giudizio di appello celebrato con il rito ordinario, anche dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni. In altri termini, le critiche alla Ctu possono essere svolte in qualsiasi modo e in qualsiasi momento.

Cass., civ. sez. II, del 3 maggio 2018, n. 10511

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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