Termine per l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
Con l'art. 617 cpc il legislatore individua il termine (di decadenza) di 20 giorni entro cui proporre l'opposizione agli atti esecutivi o/e all'esecuzione.
Anche se il termine è uniforme (20 giorni) varia il momento dal quale tale termine decorre.
Il termine di 20 giorni decorre per l'opposizione all'esecuzione dal momento della notifica del titolo esecutivo o del precetto.
Il termine di 20 giorni decorre per l'opposizione agli atti esecutivi dal primo atto esecutivo o dal giorno in cui il singolo atto esecutivo è stato compiuto.
Conoscenza dell'atto esecutivo per il decorso del termine relativo all'opposizione agli atti esecutivi.
Oltre l'uniformità della durata del termine (20 giorni) le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi hanno un altro elemento in comune: occorre la conoscenza (in alcune ipotesi c'è una conoscenza reale, in altre c'è una conoscenza solo legale) del presupposto o dell'evento dal quale comincia il decorso del termine di decadenza dei 2o giorni.
Il principio astratto sopra esposto può essere reso concreto se si considerano le ordinanze del giudice dell'esecuzione rese in udienza o fuori udienza, se il provvedimento del giudice è reso nel corso dell'udienza del procedimento esecutivo il termine decorre da tale momento, mentre se il provvedimento del giudice dell'esecuzione è reso fuori udienza il termine decorre dalla comunicazione del provvedimento.
Comunicazione del provvedimento in forma completa o incompleta oppure comunicazione del provvedimento informa integrale o abbreviata
Preso atto che il provvedimento del giudice dell'esecuzione deve essere comunicato alle parti per essere conosciuto, occorre anche valutare quale deve essere il contenuto minimo che deve avere tale comunicazione onde far cominciare a decorrere il termine di 20 giorni.
In generale si può osservare che la notifica del provvedimento del giudice può essere effettuata in forma completa o incompleta (parziale), di fatto la comunicazione incompleta non è altro che una comunicazione di un documento in modo non integrale o in forma abbreviata.
In realtà la questione da affrontare è quella relativa all'individuazione di quale contenuto deve avere la comunicazione per permette al ricevente di valutare se è opportuno proporre (o meno) l'opposizione all'esecuzione.
Quindi, si tratta di valutare se, ai fini del decorso del termine di decadenza di venti giorni per proporre opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., sia sufficiente una comunicazione non contenente il testo integrale dell'ordinanza, ma soltanto il suo dispositivo, o se sia necessaria la comunicazione integrale del testo dell'ordinanza, al fine di mettere il destinatario in condizioni di valutare, sulla base della lettura della motivazione del provvedimento, se proporre o meno opposizione.
In particolare, accettare come momento dal quale far decorrere il termine di decadenza di 20 giorni, un provvedimento notificato in forma abbreviata in luogo di quella integrale, priva il destinatario della possibilità di conoscere le motivazioni e di espletare il suo diritto di difesa con cognizione di causa.
Onere della parte recuperare il testo completo o integrale del provvedimento dopo qualsiasi comunicazione anche abbreviata o incompleta
Il principio da applicare è il seguente «in tema di opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ., quand'anche la comunicazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione sia avvenuta in modo non integrale (o in forma abbreviata) è onere del destinatario, nonostante l'incompletezza della comunicazione, attivarsi per prendere piena conoscenza dell'atto e valutare se proporre opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. ».
I motivi che hanno portato all'imposizione di un onere di completare la conoscenza del provvedimento sono numerosi.
Irrilevanza ai fini del decorso del termine ex 617 cpc del comportamento della parte
L'onere di attivarsi per avere conoscenza integrale del provvedimento non può essere contestato valutando il comportamento della medesima parte, in quanto, altrimenti, il termine di decadenza decorrerebbe non da un evento (comunicazione) oggettivo, ma della volontaria condotta della parte onerata e, in particolare, dal momento in cui questa decide (o meno) di accedere alla cancelleria per estrarre copia;
Liberta delle forme e raggiungimento dello scopo
Le comunicazioni prescritte dalla legge sono valide se effettuate in forme diverse da quelle previste dalla legge, sempreché risulti raggiunto lo scopo di portare a conoscenza della parte interessata l'esistenza ed il contenuto del provvedimento del giudice, ponendola, in tal modo, nella condizione di esaminare l'opportunità o meno dell'impugnazione.
Peculiarità del procedimento esecutivo e validità della conoscenza di fatto del provvedimento
La struttura del processo di esecuzione, in cui difetta un contraddittorio in senso tecnico, esige che la sequenza ordinamentale sia agile e finalizzata appunto senza formalità non necessarie al soddisfacimento del diritto azionato e consacrato nel titolo esecutivo, salvo beninteso il diritto del debitore alla regolarità formale del processo, quando questa susciti un suo particolare interesse.
È ormai consolidato il principio della sufficienza, ai fini della decorrenza del termine di decadenza previsto dall'art. 617 cod. proc. civ., della conoscenza anche solo di fatto dell'atto da opporre, risulta così superata la più rigorosa precedente impostazione sulla necessità della conoscenza legale
Tenore letterale dell'art. 617 cpc comma 2
Lo stesso art. 617, comma 2, cod. proc. civ., facendo riferimento per il decorso del termine dal giorno in cui l'atto esecutivo da opporre è stato compiuto, considera quest'ultimo nella sua oggettiva esistenza.
Aumento del termine per le opposizioni a 20 giorni
Il termine per le opposizioni è stato significativamente aumentato dagli originari – talvolta difficilmente esigibili – cinque agli attuali venti giorni, e tale termine è idoneo a consentire non solo l'esame diretto dell'atto oggetto di comunicazione, possibile solo quando quest'ultima sia stata integrale, ma anche l'attivazione di ogni utile preventiva diligenza per acquisire gli elementi su cui procedere alla sua valutazione del medesimo e della conseguente opportunità di renderlo oggetto di opposizione.
Cass., civ. sez. III, del 6 marzo 2018, n. 5172