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Confideiussione: principi, elementi e regresso verso gli altri fideiussori

La Cassazione del 24.2.2016 n. 3628 ha stabilito che la confideiussione ex art. 1946 cc è caratterizzata da un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, mossi consapevolmente, anche se non contestualmente, dal comune interesse di garantire lo stesso debito e lo stesso debitore; è riconosciuto il diritto di regresso, che, ex art. 1954 cc, spetta a colui che ha pagato l’intero. L’art 1937 cc., laddove prescrive che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, va interpretato nel senso che non è necessaria la forma scritta o l’adozione di formule sacramentali, purchè la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, e la prova del comune interesse può essere data con tutti i mezzi consentiti dalla legge e quindi anche con presunzioni.
A cura di Paolo Giuliano
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Fideiussione con una pluralità di garanti

Può capitare che il debitore riesca ad essere garantito verso i propri creditori tramite delle fideiussioni rilasciate da diversi soggetti. in queste situazioni occorre comprendere se si è in presenza di un'unica fideiussione (anche se concessa da più garanti) da più fideiussioni, le quali, anche se autonome, possono essere equiparate alla fideiussione uniche (c.d. confideiussione), oppure da diverse ed autonome fideiussioni.

Fideiussione con una pluralità di garanti: il problema del regresso

In concreto, l'importanza di identificare in quale delle diverse ipotesi rientri la fideiussione prestata da più fideiussori si coglie osservando che non sempre il fideiussore costretto a pagare il debito garantito ha azione di regresso verso gli altri fideiussori oltre che verso il debitore garantito.

Il fideiussore ha diritto di regresso verso gli altri fideiussori se la fideiussione era fin dall'origine unica, oppure se si è in presenza di una confideiussione, ma non c'è regresso in caso di diverse ed autonome fideiussioni. Si comprende che il problema fondamentale è quello di trovare dei criteri (o degli elementi) che permettono di identificare la situazione concreta, poiché la presenza di più garanti (fideiussori) non sempre è un elemento sufficiente per ritenere che la fideiussione sia unica o sia una confideiussione.

Elementi  della fideiussione prestata da diversi soggetti

Il primo elemento comune alle fideiussioni concesse da più soggetti (che legittima il diritto di regresso verso gli altri fideiussori) è l'unicità del debitore, nel senso che quando più fideiussori garantiscono il debito del medesimo debitore tra i fideiussori c'è regresso (sarebbe quasi impossibile pensare ad una pluralità di fideiussori con reciproco diritto di regresso che garantiscono debitori diversi, in queste ipotesi si sarebbe in presenza di autonome e diverse fideiussioni).

Stesso debito

La fideiussione prestata per il medesimo debito è un altro elemento che attiva il diritto al regresso verso gli altri fideiussori, del resto è intuitivo comprendere che se la fideiussione è prestata verso il medesimo debitore (tizio), da più fideiussori (primo secondo e terzo), ma sono garantiti debiti diversi, es. mutuo per acquisto barca, canoni contratto di locazione, debito rate condominiali) non si può parlare di un unica fideiussione (o di una ipotesi equiparata all'unica fideiussione come può essere la confideiussione).

Fideiussione prestata in contemporaneamente da più soggetti

In presenza di uno stesso debitore e del medesimo debito garantito, un ulteriore elemento che consente di parlare di un'unica fideiussione anche se stipulata da più fideiussori e il momento in cui la fideiussione viene stipulata, di solito tutti i fideiussori prestano la garanzia contemporaneamente e la fideiussione risulta da un unico documento sottoscritto da tutti i fideiussori.

Fideiussione non prestata contemporanemante da più soggetti, ma in tempi diversi

Più complicata è l'ipotesi in cui la fideiussione è concessa da più garanti, ma in tempi diversi (quindi, non contemporaneamente), anche se è unico il debitore  e il debito. Questa situazione per essere equiparata alla fideiussione ab origine presta da più garanti (che legittima il regresso anche contro gli altri fideiussori oltre che verso il debitore garantito) richiede che le diverse fideiussioni siano prestate per un interesse comune.

Questa vicenda è regolata dall'art. 1946 cc (confideiussione) ed è caratterizzata, nei suoi presupposti, da un collegamento necessario tra le obbligazioni (fideiussorie) assunte dai singoli fideiussori, mossi consapevolmente, anche se non contestualmente, dal comune interesse di garantire lo stesso debito e lo stesso debitore.

L'interesse comune (alla base della confideiussione ex art. 1946 cc) è il "minimo comune denominatore dell'intera vicenda" ed è l'elemento che salda tra loro le autonome e non contemporanee fideiussioni e, quindi, consentirebbe di esercitare il diritto di regresso verso gli altri confideiussori se uno di questi paga i debiti del garantito ex art. art. 1954 cod. civ.

Prova della confideiussione

L'istituto della "confideiussione" di cui all'art. 1946 cod. civ.  laddove prescrive che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, va interpretato nel senso che non è necessaria la forma scritta o l'adozione di formule sacramentali, purchè la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, e la prova della sussistenza di detto elemento può, pertanto, essere data con tutti i mezzi consentiti dalla legge e quindi anche con presunzioni.

Cass., civ. sez. I, del 24 febbraio 2016, n. 3628 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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