Litisconsorzio
La presenza di più parti (attore o convenuto) nel processo civile rientra nel c.d. litisconsorzio, il litisconsorzio può essere facoltativo, quando la presenza delle altre parti non è necessaria, oppure necessario, quando la presenza di più parti è necessaria per giungere alla sentenza. La presenza di più parti può essere originaria (l'attore cita più persone) oppure essere successiva (ad esempio dipendere da un intervento in un procedimento)
Confessione
La confessione è sostanzialmente una dichiarazione proveniente da una parte processuale o dal rappresentante di questa con la quale una parte processuale ammette dei fatti a se sfavorevoli. L'ammissione di fatti sfavorevoli comporta che quel determinato fatto si intende provato e non contestabile con altri mezzi.
La confessione può essere scritta o orale, e può essere provocata durante un processo o derivare da fatti estranei al processo.
La confessione e il litisconsorzio necessario
Quando le parti del processo sono solo due è relativamente facile gestire una confessione: la confessione è a favore di una e a danno dell'altra, ma quando le parti del processo sono più di due, una confessione di una parte danneggia anche le altre che non hanno confessato oppure le altre parti restano immuni dalla confessione, in quanto colui che confessa non ha il potere giuridico di disporre delle situazioni giuridiche che appartengono al altri soggetti (anche se presenti nel processo).
Sul punto si può dire che il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da uno dei litisconsorti a seguito delle domande rivoltegli in sede di interrogatorio formale, se non può acquistare valore di prova legale anche nei confronti delle persone diverse dal confidente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione in ordine a situazioni giuridiche che fanno capo a altri distinti soggetti del rapporto processuale.
Argomenti di prova
Se la confessione di un litis consorte necessario non ha effetti verso gli altri litisconsorti necessari, questo non significa che la confessione possa essere "dimenticata" e certo non significa che la confessione possa essere cancellata.
Infatti, l'ordinamento consente al giudice – con motivazione che, se puntuale e logica, è insindacabile in sede di legittimità – di apprezzare liberamente la dichiarazione confessoria e trarne elementi di convincimento valutabili secondo i principi delle logica comune, anche nei confronti degli altri litisconsorzi (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 10125 del 25/06/2003, Rv. 564561 – 01).
Cass., civ. sez. III, del 31 maggio 2018, n. 13783