La mediazione e il procedimento giudiziario
L'introduzione (su larga scala) della mediazione anteriore al procedimento giudiziario, al fine di ridurre il numero dei processi, ha, di fatto, portato a studiare l'istituto (in generale) evidenziando, da un lato, i limiti dell'istituto soprattutto quando è stato disciplinato in modo erroneo, dall'altro, ha evidenziato le differenze tra le diverse tipologie di mediazione/conciliazione esistenti nell'ordinamento.
La mediazione obbligatoria nei processi civili
La forma di mediazione più conosciuta (solo per la sua portata generale dell'istituto che coinvolge un considerevole numero di materie) è quella regolata dal decreto legislativo del 4.3.2010 n. 28.
Questo tipo di mediazione immediatamente sollevato due questioni: la mediazione deve obbligatoriamente essere iniziata e conclusa prima dell'inizio del procedimento giudiziario (da intendersi quello tipico introdotto con atto di citazione) e, nell'ipotesi di decreto ingiuntivo, la mediazione quando deve essere introdotta e, soprattutto, per la peculiarità del decreto ingiuntivo, quale soggetto deve introdurre la mediazione in caso di opposizione del decreto ingiuntivo.
La differenza relativa all'instaurazione del contraddittorio (tra procedimento introdotto con citazione e ricorso per decreto ingiuntivo) ha permesso di sottolineare che nei procedimenti a contradditorio immediato la mediazione deve essere (in teoria) preventiva, ma il legislatore con il decreto legislativo n.28 del 2010 ha allentato la portata rigida di tale regola stabilendo che la mediazione deve essere almeno iniziata al momento della prima udienza (momento in cui si valuta l'adempimento dell'obbligo di mediazione).
Si tratta di una regola logica che permette di applicare la mediazione a tutti i procedimenti (quelli con termini si pensi all'art. 1137 cc) o con più parti o che necessitano la trascrizione dell'atto di citazione.
Relativamente ai decreti ingiuntivi è stata esclusa la mediazione preventiva (inn quanto il ricorso per decreto ingiuntivo è un procedimento che in una prima fase si svolge in assenza di contradditorio), ma deve essere la mediazione deve essere esperita dal debitore che intende proporre opposizione al decreto ingiuntivo.
Lo stesso principio è stato applicato per i decreti ingiuntivi aventi ad oggetto crediti compresi nelle materie soggette a conciliazione Corecom – Agcom.
Decreto ingiuntivo e controversie agrarie
Anche in presenza di controversie agrarie (ex art. 46 della legge n. 203 del 1982 e successivo art. 11 del D.Lgs. 01/09/2011, n. 150) è sorta la questione relativa alla necessità del preventivo esperimento della conciliazione obbligatoria prima del deposito del decreto ingiuntivo.
Anche in questa situazione occorre verificare se al decreto ingiuntivo avente a oggetto controversie agrarie è possibile applicare il principio dell'esclusione del decreto ingiuntivo dalla preventiva conciliazione per l'assenza del contradditorio nella fase monitoria: il tentativo obbligatorio di conciliazione è strutturalmente legato ad un processo fondato sul contraddittorio all'istituto sono quindi per definizione estranei i casi in cui il processo si deve svolgere in una prima fase necessariamente senza contraddittorio, come accade per il procedimento per decreto ingiuntivo.
Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie agrarie sempre preventivo anche nel caso di decreto ingiuntivo
Sono molti i motivi che hanno spinto ad imporre nelle controversie agrarie sempre il tentativo obbligatorio di conciliazione (anche se si procede con il decreto ingiuntivo):
- il tentativo di conciliazione nelle controversie agrarie è diverso dalle altre forme di conciliazione (ad esempio in materia di lavoro): infatti, il tentativo di conciliazione in materia agraria deve essere sempre "preventivo", cioè attivato prima dell'inizio di qualsiasi controversia, la norma, "inderogabile e imperativa", non consente che il filtro dalla conciliazione possa essere posto in essere successivamente alla domanda giudiziale; mentre il tentativo di conciliazione nel processo del lavoro può essere, invece, promosso in corso di causa, previa sospensione del giudizio per il termine di giorni sessanta (con conseguente necessità di riassunzione, a pena di estinzione), manca nelle controversie agrarie una norma che regola la sospensione del procedimento;
- in materia agraria, il requisito della necessità del preventivo esperimento del tentativo individua una condizione di "proponibilità" della domanda, la cui mancanza, rilevabile anche d'ufficio nel corso del giudizio di merito, comporta la definizione della causa con sentenza dichiarativa di improponibilità della domanda; mentre, in materia lavoristica, la conciliazione integra una condizione di "procedibilità", il cui mancato esperimento determina, una "improcedibilità sui generis", dell'azione.
- il tentativo obbligatorio di conciliazione in materia agraria configura una condizione di accesso alla tutela giurisdizionale, cioè un adempimento che, a pena di improponibilità dell'azione, deve precedere l'introduzione della lite e il ricorso all'autorità giudiziaria.
- la ratio della norma che in materia agraria impongono sempre un tentativo obbligatorio di conciliazione anche in sede monitoria deve essere individuato sia nella esigenza, di rilievo squisitamente processuale, di predisporre un filtro riduttivo dei procedimenti giurisdizionali, ma anche di salvaguardare l'interesse alla conservazione dei rapporti agrari e della attività di impresa collegata all'utilizzazione del fondo: finalità compromesse qualora con l'adozione della forma semplificata di tutela ingiuntiva fosse consentito di eludere il tentativo della preventiva composizione amministrativa della controversia.
- con riferimento al procedimento monitorio, l'onere di esperire il necessario tentativo di conciliazione non può certo gravare sul debitore ingiunto che voglia spiegare opposizione al decreto ingiuntivo, poiché in mancanza di una disposizione analoga a quella dell'art. 410, comma 2, cod. proc. civ., il debitore opponente, non potendo adire il giudice prima del trascorrere di sessanta giorni dalla richiesta all'organo amministrativo della conciliazione, si troverebbe nell'impossibilità di rispettare il termine (perentorio) sancito dall'art. 641 cod. proc. civ. per la proposizione dell'opposizione.
Quindi, in materia agraria, grava sulla parte che intenda proporre ricorso per decreto ingiuntivo a tutela di un diritto nascente da un rapporto agrario l'onere di esperire il preventivo tentativo di conciliazione nei modi stabiliti dall'art. 11 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, a pena di improponibilità della domanda rilevabile di ufficio.
Cass., civ. sez. III, del 20 marzo 2018, n. 6839