Il luogo dell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie
Per quanto potrà sembrare eccessivo il codice civile individua anche il luogo dove deve essere adempiuta una obbligazione. Uno dei motivi di tale specificazione può essere individuato nel costo dell'adempimento, infatti, per il debitore (recarsi in un certo luogo ad adempiere) oppure per il creditore (recarsi in un certo luogo per ricevere l'adempimento) può comportare dei costi e per evitare inutili contestazioni, altro motivo può essere individuato nell'esigenza di evitare discussioni quando il debitore e il creditore non si accordano sul luogo dell'adempimento.
Con il passare del tempo, quindi, sono state codificate anche le modalità di adempimento specificatamente dirette a individuare il luogo ove effettuare l'adempimento.
L'art. 1182 comma 3 cc stabilisce che l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza.
Il comma 4 dell'art. 1182 cc prevede che negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.
Occorre osservare che l'art. 1182 cc non specifica se il pagamento indicato nell'art. 1182 comma 3 cc(pagamento presso il creditore) riguarda debiti certi (esattamente quantificati) oppure anche debiti non certi (da quantificarsi). Risulta evidente che se l'art. 1182 comma 3 si riferisce solo ai debiti pecuniari esattamente quantificati, i debiti pecuniari non esattamente quantificati andranno adempiuti presso il domicilio del debitore ex art. 1182 comma 4 cc.
La questione non è limitata solo all'aspetto civile relativo all'adempimento, ma ha risvolti anche processuali in quanto influenza anche l'identificazione del giudice territorialmente competente per le domande di pagamento delle obbligazioni pecuniarie.
Il giudice competente per il pagamento delle obbligazioni pecuniarie
Se l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria avviene spontaneamente, nessun problema, se, invece, l'adempimento non avviene il creditore è costretto ad iniziare un procedimento giudiziario per ottenere una sentenza (esecutiva) che accerta il credito.
Anche nel contesto processuale occorre individuare il giudice competente a decidere la lite, i criteri che regolano l'individuazione del giudice competente per le obbligazioni pecuniarie (compente a chiedere la condanna al pagamento).
In particolare l'art. 20 cpc stabilisce che per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio, risulta immediatamente evidente che il giudice dove deve eseguirsi l'obbligazione potrebbe essere quello del 3 o 4 comma dell'art. 1182 cc.
L'art. 1182 comma 3 e 4 differenza tra obbligazioni pecuniarie esattamente quantificate e non quantificate
E' opportuno subito osservare che si tende ad applicare l'art. 1182 comma 3 cc solo alle obbligazioni esattamente determinate, mentre si tende ad applicare l'art. 1183 comma 4 cc alle obbligazioni non determinate esattamente.
L'obbligazione avente ad oggetto il pagamento pecuniario non quantificata (ad esempio il pagamento in favore di un avvocato del compenso professionale che non sia stata determinato all'atto del conferimento dell'incarico) va adempiuta al domicilio del debitore, ai sensi dell'art. 1182, comma 4, c.c., trattandosi di credito non liquido, poiché il titolo non determina né il suo ammontare né stabilisce criteri determinativi non discrezionali.
Di conseguenza, tanto nel caso di azione volta all'accertamento ed alla liquidazione dei compensi dovuti in favore del professionista, quanto di azione di accertamento negativo circa l'esistenza stessa dell'obbligazione, la competenza ex art. 20 c.p.c., in relazione al "forum destinatae solutionis", va radicata in capo al giudice del luogo ove il debitore ha il proprio domicilio al tempo della scadenza dell'obbligazione.
Anche le sezioni unite hanno affermato che le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono – agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum destinatae solutionis" – esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.
Cass., civ. sez. II, del 24 ottobre 2018, n. 26985