Che cos’è il 41-bis e come funziona il carcere duro
Nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 novembre, a 87 anni appena compiuti, è morto Totò Riina, il boss a capo dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, autore e mandante di numerosi omicidi e stragi di mafia. Riina da 24 anni era dentenuto in carcere e sottoposto al regime 41-bis, il cosiddetto "carcere duro". Quali sono le caratteristiche di questo regime carcerario, a chi viene applicato e come funziona il 41-bis di cui tanto si sta parlando in queste ultime ore, complice la morte del "Capo dei capi"? Il regime 41-bis così come lo conosciamo è stato introdotto su disposizione del d.l. 306 nel 1992 all'indomani delle stragi di Mafia di Capaci e via d'Amelio in cui persero la vita i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Questo secondo comma dell'articolo 41-bis della legge Gozzini estese l'ambito di applicazione ai membri di Cosa Nostra e di altre organizzazioni mafiose. In sostanza, all'epoca, il 41-bis era stato introdotto come una sorta di misura d'emergenza e prevedeva la facoltà per il ministro della Giustizia di sospendere l'applicazione delle normali garanzie e trattamenti penitenziari per gravi motivi di ordine e sicurezza.
La ratio legis e le misure previste dal 41-bis
La ratio legis del regime 41-bis si fondava sostanzialmente sulla necessità di ostacolare le comunicazioni dei detenuti con l'esterno, per impedire ai boss eventuali contatti con le organizzazioni criminali operanti sul territorio italiano e la possibilità di impartire ordini anche durante la detenzione. A questo scopo, dunque, la legge prevede una serie di misure applicabili ai detenuti sottoposti al regime di carcere duro. I "ristretti" al 41-bis vengono posti in isolamento, dunque allontanati dagli altri detenuti sottoposti a regime ordinario, situati in una cella singola senza accesso agli spazi comuni e sono costantemente sorvegliati da un corpo speciale di polizia penitenziaria.
Dispongono dell'ora d'aria, che viene concessa comunque in maniera limitata, in gruppi composti da massimo 4 persone, e avviene sempre in isolamento. Per quanto concerne i contatti con l'esterno, i detenuti al 41-bis subiscono una limitazione del numero colloqui con i familiari, massimo uno al mese, e della relativa durata. Prima del 2013 la limitazione si estendeva anche ai colloqui con i legali, ma la Corte Costituzionale ha abolito la norma. I colloqui concessi si svolgono in un'area speciale, dotata di vetri divisori, allo scopo di impedire il contatto fisico con i familiari, e vengono registrati.
I detenuti al 41-bis, infine, dispongono di una sola telefonata al mese della durata di dieci minuti, anch'essa registrata, e tutta la corrispondenza, con la sola eccezione di quella con membri del Parlamento o con autorità nazionali o europee competenti in materia di giustizia, è sottoposta a censura. I detenuti inoltre subiscono ulteriori limitazioni, che però non sono le medesime in tutte le carceri, e spesso non possono detenere in cella oggetti personali come penne, quaderni, denaro. Una recente circolare del Ministero della Giustizia ha cercato di regolamentare in modo omogeneo "il circuito detentivo speciale al fine di garantire l’uniformità di applicazione, all’interno dei vari Istituti penitenziari, delle norme che caratterizzano tale modalità di detenzione evitando forme di arbitrio e misure impropriamente afflittive".
In caso di malattia, i detenuti vengono trasferiti in strutture ospedaliere dotate di reparti speciali in cui viene assicurata l'applicazione di tutte le disposizioni di legge previste dal regime 41-bis. In alcuni casi di partitcolare gravità è possibile che venga concessa la custodia attenuata, che va richiesta dai legali difensori.
L'elenco delle misure previste dalla norma:
a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;
b) la determinazione dei colloqui nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. I colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'articolo 11; solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. I colloqui sono comunque videoregistrati. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari(2);
c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;
e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia;
f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10. Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi.
Ambito di applicazione del 41-bis
L'articolo 41-bis prescrive al primo comma che "in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro della giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto".
Al secondo comma, invece, la norma prevede che "quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente. In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, la sospensione può essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell’ articolo 4-bis".
Il regime 41-bis prevede una durata di 4 anni, prorogabile per ulteriori due potenzialmente all'infinto. "La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all’associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sè, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l’associazione o dimostrare il venir meno dell’operatività della stessa".
Le strutture carcerarie dotate di reparto 41bis
Il comma 2-quater dell'art. 41- bis prevede che "i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione" siano "ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto". Queste strutture sono in tutto 23, sparse in tutto il territorio nazionale:
- Casa Circondariale di Massama (OR)
- Casa Circondariale di Uta (CA)
- Casa Circondariale di Bancali (SS)
- Casa Circondariale di Novara (NO)
- Casa Circondariale di Opera di Milano (MI)
- Casa Circondariale di Cuneo (CN)
- Casa Circondariale di Parma (PR)
- Casa Circondariale di Sanremo (IM)
- Casa Circondariale di Tolmezzo (UD)
- Casa Circondariale di Viterbo (VT)
- Casa Circondariale di Vicenza (VI)
- Casa Circondariale di Spoleto (PG)
- Casa Circondariale di Ascoli Piceno (AP)
- Casa Circondariale di Terni (TR)
- Casa Circondariale di Rebibbia di Roma (RM)
- Casa Circondariale di L'Aquila (AQ)
- Casa Circondariale di Secondigliano di Napoli (NA)
- Casa Circondariale di Poggioreale di Napoli (NA)
- Casa Circondariale di Macomer (NU)
- Casa Circondariale di Mamone a Onanì (NU)
- Casa Circondariale di Badu ‘e Carros di Nuoro (NU)
- Casa Circondariale di Voghera (PV)
- Casa Circondariale di Reggio Calabria (RC)
Le critiche al regime del carcere duro
Sin dalla sua introduzione, il regime del carcere duro è stato più e più volte aspramente criticato da organizzazioni internazionali e associazioni per la difesa dei diritti dei detenuti, come Amnesty International, Associazione Antigone, Nessuno tocchi Caino e il comitato delle Nazioni Unite contro la tortura. Recentemente il comitato Onu ha sollevato dubbi sul 41-bis chiedendosi come "un detenuto possa essere sottosposto al regime duro di cui all’articolo 41 bis anche per vent’anni" e sottolineando "l’eccessivo isolamento in cui vengono posti" i ristretti, mentre Amnesty International ha definito il 41 bis, in alcune circostanze, "crudele, inumano e degradante".
Il senatore Luigi Manconi, presidente della commissione parlamentare per i diritti umani e che da tempo contesta l'efficacia del carcere duro, sostiene che molte limitazioni previste dalla norma siano illegittime: "Tutte le misure finalizzate a impedire il collegamento con l’esterno sono legittime, ma non quelle che rendono insensatamente più intollerabile la pena. Ad esempio, non si capisce perché una persona che si trovi in regime di 41-bis da un giorno all'altro non possa più disporre del numero di bloc notes cui aveva diritto il giorno prima, ma di un numero ridotto a un decimo. C'è una ragione in questo? Assolutamente no. E qualora ci fosse, questa ragione è stata mai documentata, argomentata, spiegata? Assolutamente no. Dunque è una limitazione alla lettera "insensata", cioè priva di un senso, di una sua vera finalità".