La cessione del credito: ratio e problematiche
Il credito derivante da un contratto può essere ceduto, l'istituto è espressamente regolato dal codice civile, i motivi che storicamente hanno spinto il legislatore ad ammettere e regolare la cessione del credito, sono diversi, basta pensare all'esigenza di ricevere il corrispettivo (credito) trasferendo a terzi l'onere del recupero coattivo del credito dal debitore.
La cessione del credito, tradizionalmente, presenta delle difficoltà, infatti, la cessione del credito non prova che il credito esiste e l'ammontare dello stesso (quindi sarebbe opportuno allegare al contratto di cessione del credito il titolo da cui deriva il credito, in quanto è il cessionario che agisce per riscuotere quanto dovuto dal debitore che deve fornire una doppia prova: la prova della cessione del credito e la prova del titolo del credito).
Altra difficoltà è quella insita nella possibile nullità o annullabilità del contratto dal quale il credito deriva.
Cessione del credito e titolo nullo o annullabile
La cessione del credito è subordinata all"esistenza del titolo da cui deriva il credito, resta da chiedersi cosa accade se il tiolo è dichiarato nullo o annullato. Risulta evidente che se il titolo è nullo (il contratto nullo non produce effetti) o è stato già annullato (il contratto annullabile produce effetti fino all'annullamento) non è possibile la cessione del credito derivante da un contratto nullo o annullabile.
Questo, però, non significa che il creditore non possa recuperare quando dovuto (come corrispettivo della sua prestazione) o la sua prestazione (già effettuata). Infatti, qualora venga accertata la mancanza di una causa acquirendi – tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente – l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso (poi dichiarato nullo o annullabile) è quella di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 cc.
Cessione del credito derivante da indebito oggettivo ex art. 2033 cc
L'art. 2033 cc prevede espressamente che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. E' opportuno precisare che anche se la norma usa solo la locuzione "pagamento", l'art. 2033 cc può essere applicato a qualsiasi prestazione (anche consistente in un facere), in tale ipotesi, occorre solo effettuare un pagamento per equivalente ragguagliando il facere ad una somma di denaro.
L'espressione «pagamento non dovuto» utilizzata dalla legge deve essere interpretata nel senso di comprendere anche «le prestazioni patrimoniali di dare aventi ad oggetto la consegna di cose fungibili ovvero consumabili», cui si ricollega il diritto alla «ripetizione per equivalente».
Inoltre, è opportuno ricordare che non è esperibile l'azione di arricchimento senza causa, la quale ha natura residuale e presuppone la mancanza di ogni altra azione .
Quindi, ricapitolando, la nullità o l'annullabilità del contratto fanno venire meno il titolo della cessione del credito e non è possibile chiedere il pagamento all'altra parte a fronte dell'esecuzione della propria prestazione, come non è possibile cedere il credito relativo al corrispettivo.
La parte che ha eseguito una prestazione in base ad un contratto dichiarato nullo o annullato ha diritto ad ottenere la restituzione della sua prestazione (eventualmente eseguita) in base all'art. 2033 cc (indebito oggettivo).
Per cui, in presenza di un contratto nullo o annullato l'esecuzione di una prestazione «oggettivamente non dovuta» (in base ad un contratto nullo o annullato) fa sorgere n favore dell'esecutore il diritto alla ripetizione dell'indebito, il diritto alla ripetizione dell'indebito ha natura di diritto di credito e, come tale, «suscettibile di trasferimento in forza del generale principio della libera cedibilità dei crediti».
Cessione del credito della controprestazione o cessione del credito dell'indebito oggettivo
Se, come si è visto, la cessione del credito (riferito alla prestazione del debitore) è diversa dalla cessione del credito derivante dall'indebito oggettivo (si tratta di due cessioni con oggetto diversi), deriva come conseguenza che spetta al giudice interpretare se la cessione del credito (effettuata sulla base di un contratto nullo o annullato) ha ad oggetto il credito contrattuale del debitore (credito inesistente) oppure il credito derivante dall'indebito oggettivo (esistente).
Infatti, in base alla situazione concreta, si può anche escludere che la cessione ha ad oggetto il credito derivante dall'indebito oggettivo e ritenere, al contrario, che la cessione ha ad oggetto il credito conseguente al corrispettivo.
Cass., civ. sez. III, del 25 maggio 2016, n. 10754 in pdf