Domande dirette all'accertamento della proprietà esclusiva su un determinato bene
Può nascere l'esigenza di individuare il titolare esclusivo di un determinato bene, di solito le situazioni concrete che possono far sorgere tale interesse riguardano questioni ereditarie (se un bene è compreso o meno in una data comunione ereditaria oppure se è stato lasciato o meno ad un determinato soggetto) oppure contestazioni che il proprietario del bene riceve da altri soggetti che affermano di essere titolari di analoghi (e concorrenti) diritti di proprietà sul medesimo bene (quest0ultima situazione rientra nell'ambito dell'azione di rivendica).
Domande dirette all'accertamento dell'inesistenza di diritti reali o di altri limiti alla proprietà su un determinato bene
Può nascere l'esigenza di eliminare dei limiti alla proprietà, che altri soggetti intendono far valere, di solito queste situazioni possono riguardare l'accertamento dell'inesistenza di una servitù (ad esempio di passaggio sul fondo) oppure l'inesistenza del diritto di costruire in una determinata zona, in quanto in violazione delle distanze legali.
L'azione di rivendica
L'azione di rivendica è diretta ad individuare l'unico titolare del diritto esercitato sul bene (escludendo qualsiasi altro). L'azione di rivendica mira ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà di cui è titolare colui che esercita l'azione di rivendica (di solito l'attore del procedimento giudiziario), al fine di conseguire la restituzione della res illegittimamente posseduta o detenuta da terzi.
Anche se l'azione di rivendica è associata alla piena proprietà, l'azione di rivendica può essere esercitata anche da coloro che sono titolari di altri diritti reali (limitati) come il proprietario superficiario o l'usufruttuario o l'usuario quando sussiste l'interesse a affermare l'esistenza di tali diritti (e a far cessare le contestazioni di altri soggetti).
Per ottenere il risultato previsto dall'azione di rivendica, il rivendicante deve riuscire a provare non solo il titolo attuale da cui risulta la sua proprietà, ma, anche tutti i passaggi di proprietà precedenti fino a giungere all'unico ed originario proprietario del bene (c.d. prova diabolica, in quanto difficile da ottenere).
Questo comporta che la mera intestazione catastale di un bene non può essere considerato un titolo idoneo su cui basare l'azione di rivendica.
L'azione negatoria servitù
L'azione negatoria servitutis è volta a far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da terzi sulla cosa (normalmente una servitù) e a far cessare le eventuali molestie o turbative che si accompagnino alla pretesa di tali diritti, e non ha, invece, per oggetto la restituzione della cosa.
Questa azione diretta a eliminare le affermazioni di diritti di terzi sul bene (affermazioni che limitano la proprietà del bene e non la escludono) non impone a colui che esercita l'azione negatoria la prova rigorosa della proprietà come l'azione di rivendica.
L'azione diretta a costituire una servitù coattiva
Il medesimo principio è applicabile nell'ipotesi in cui si chiede si costituire una servitù coattiva a favore del fondo che si afferma essere di propria proprietà, quindi, colui che dichiara di essere proprietario di un fondo al fine di ottenere la costituzione coattiva di una servitù di passaggio su altri fondi a favore del proprio, non è tenuto a fornire la stessa prova rigorosa richiesta per la rivendicazione della proprietà.
Azione diretta al rispetto delle distanze tra edifici o costruzioni
L'azione diretta al rispetto delle distanze legali è modellata sullo schema dell’actio negatoria servitutis, essendo rivolta non già all'accertamento del diritto di proprietà dell'attore, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà, suscettibili di dar luogo a servitù; essa, pertanto, non esige la rigorosa dimostrazione della proprietà dell'immobile a cui favore l'azione viene esperita, essendo sufficiente che l'attore dimostri con qualsiasi mezzo, incluse le presunzioni, di possedere il fondo in base ad un valido titolo di acquisto.
In tema di prova per presunzioni, il giudice, chiamato a esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti, deve esplicitare il criterio logico posto a base della selezione degli indizi e le ragioni del suo convincimento, tenendo conto che il relativo procedimento è necessariamente articolato in due momenti valutativi:
- il primo, di tipo analitico, volto a selezionare gli elementi che presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria,
- il secondo, di tipo sintetico, tendente ad una valutazione complessiva di tutte le emergenze precedentemente isolate, per accertare se esse siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva.
Cass., civ. sez. II, del 15 febbraio 2018, n. 3739