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Canone Rai in bolletta luce, le ultime novità: si pagherà da luglio 2016

Va pagato anche se non si guardano i canali Rai o se si tiene la televisione accesa. Ma chi è intestatario di una utenza elettrica e non possiede un televisore, può inviare la cosiddetta ‘dichiarazione di non detenzione’. Ecco le nuove regole relative al pagamento di quella che finora è stata la tassa più evasa dagli italiani.
A cura di Biagio Chiariello
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E’ stato ridotto a 100 euro con la legge di stabilità 2016; la cifra per quest’anno sarà addebitata nella bolletta della luce di luglio (70 euro) e ci saranno da pagare dieci euro al mese in agosto, settembre ed ottobre; dall’anno prossimo si pagheranno dieci rate da gennaio ad ottobre (quindi 10 euro al mese); tocca pagarlo a chiunque possiede un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive (è facoltativo dunque guardare o meno i canali della tv pubblica, così come pure accendere lo stesso televisore). Sono i punti base, quelli più importanti da conoscere, in relazione all’introduzione del canone Rai in bolletta. Sicuramente la novità principale riguarda la modalità di pagamento di quella che fino ad oggi è stata la tassa largamente più evasa d’Italia: la bolletta della luce. In sintesi, la presenza di un contratto di fornitura dell'energia in una casa fa presumere la detenzione di un apparecchio ricevente: in quella casa arriverà la bolletta dell’energia elettrica che include anche il canone Rai.

La dichiarazione di non detenzione

Ma chi è intestatario di una utenza elettrica ma non ha la tv, deve pagare? La risposta è no. In tal caso, come si legge sul sito www.canone.rai.it “la presunzione può essere superata con una dichiarazione allo Sportello S.A.T. dell'Agenzia delle Entrate con la quale, nelle forme previste dalla legge e sotto la propria responsabilità, anche penale, si attesta di non detenere alcun apparecchio. La dichiarazione ha validità per l'anno in cui è presentata”. La dichiarazione di non detenzione, rilasciata sotto la propria responsabilità anche penale ai sensi del DPR 445/2000, deve essere presentata Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino, Ufficio Territoriale di Torino 1, Sportello S.A.T., C.P. 22, 10121 Torino (To), Indirizzo pec: cp22.sat@postacertificata.rai.it (solo da PEC). La Rai non ha ancora definito le modalità di tale comunicazione.

Canone rai per tv, computer, radio, chiavette Usb. Come funziona

Una delle domande più gettonate in relazione al nuovo canone Rai è quella relativa al possesso dei supporti per i quali scatta il pagamento. A tal proposito, Repubblica ha chiesto direttamente alla rete pubblica una delucidazione. Questa la risposta: “Debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall'antenna radiotelevisiva. Ne consegue ad esempio che di per sé i personal computer, se consentono l'ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone. Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore – come tipicamente un televisore – rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD)”.

Per maggior chiarezza, riportiamo l’elenco dei supporti atti ed adattabili, soggetti al pagamento del canone TV e gli apparecchi che non lo sono in quanto né atti né adattabili alla ricezione del segnale radiotelevisivo:

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Chi non paga il canone Rai? Le esenzioni

Oltre a chi non detiene una tv (e riesce a dimostrarlo), il canone Rai non deve essere pagato da chi ha una seconda casa. In tal senso la Rai è chiara: “Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica”. Allo stesso modo, funziona con chi è intestatario di più allacciamenti elettrici. Altra domanda in cerca di risposta: se sono inquilino in un appartamento non di mia proprietà, chi paga il canone. Questa la risposta della rete pubblica: “La presunzione opera verso il soggetto residente in un luogo per il quale vi sia un contratto di utenza elettrica, anche se intestato ad un terzo. Al versamento dell'imposta sarà quindi obbligato l'inquilino, in quanto detentore dell'apparecchio (art. 1 R. D. L 21/2/1938 n.246)”. Per quanto riguarda le Forze Armate italiane, l’esenzione è prevista solo gli Ospedali militari, le Case del soldato e le Sale convegno dei militari delle Forze armate.

Canone speciale Rai: che cos'è?

Un capitolo a parte lo merita il cosiddetto “canone speciale” che va pagato da chi detiene un apparecchio fuori dell'ambito famigliare. “La disciplina degli abbonamenti speciali per la detenzione di apparecchi radiotelevisivi fuori dell'ambito famigliare è rimasta invariata, compresa la modalità di pagamento, con la sola eccezione della possibilità di dare disdetta per suggellamento, abolita anche per gli abbonati speciali” scrive la tv pubblica, in tal senso.

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