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Opinioni

C’è davvero bisogno di una nuova legge contro la propaganda fascista?

Oltre le polemiche politiche, proviamo a capire cosa dice la normativa attualmente in vigore e se è davvero necessario un nuovo intervento legislativo per contrastare la propaganda fascista e nazifascista.
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Saluto romano, già punibile a legislazione vigente
Saluto romano, già punibile a legislazione vigente

L’arrivo nell’Aula della Camera della proposta di legge, a firma Emanuele Fiano (vice capogruppo del Partito Democratico), sul reato di propaganda del regime fascista e nazifascista ha provocato l’ennesima querelle politica. Il MoVimento 5 Stelle ha definito il provvedimento in esame come “sostanzialmente liberticida”, sostenendo che “non serva al Paese, perché i comportamenti previsti in essa come le manifestazioni di propaganda e il saluto romano, come ricorda la Corte di Cassazione, sono già punibili e puniti”. Immediata la replica del Partito Democratico, che ha messo in piedi una vera e propria campagna per denunciare l’opposizione del MoVimento alla proposta Fiano, cui ha “aderito” anche Matteo Renzi, che su Twitter ha attaccato i grillini: “Liberticida era il fascismo non la legge sull'apologia di fascismo. Bisogna dirlo al #M5S: era il fascismo liberticida. Almeno la storia!”

La polemica politica, come spesso accade, ha trasformato il dibattito intorno alla proposta in uno scontro fra tifosi, come se in discussione vi fosse la "difesa del fascismo" o la radice antifascista della nostra stessa Repubblica. Probabilmente, invece, converrebbe prima capire di cosa si sta effettivamente parlando. Premettendo che il disegno di legge Fiano non interviene in condizioni di "vuoto normativo", ma va a modificare una materia già disciplinata dalle leggi Scelba e Mancino e su cui più volte sono intervenute Corte di Cassazione e Corte Costituzionale.

La proposta di legge Fiano, dunque, si compone di un solo articolo, che introduce nel codice penale una nuova disposizione che punisce la propaganda del regime fascista e nazifascista. Una modifica davvero necessaria?

Cosa dicono le leggi attualmente in vigore

Come detto, al momento in vigore c’è la legge Scelba del 1952, che attua la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, che vieta (art. 1) la "riorganizzazione del disciolto partito fascista”. La legge punisce con la reclusione da 5 a 12 anni e con una multa fino a 10.329 euro chi opera per la riorganizzazione del partito fascista; sempre per la legge Scelba costituisce apologia del fascismo (art. 4) la propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità proprie del partito fascista; la pena prevista è la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da euro 206 a euro 516; stessa pena per chi “pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche”, con aggravanti per idee o metodi razzisti o per i reati commessi a mezzo stampa; infine, la legge punisce le manifestazioni fasciste, ovvero “chi, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste; la pena è quella della reclusione fino a tre anni e la multa da euro 206 a euro 516”.

In rapporto di sussidiarietà con la Scelba, c’è poi la legge Mancino, del 1993, che disciplina ulteriormente la pena nei confronti di chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico (reclusione fino ad un anno e sei mesi o multa fino a 6.000 euro), istiga con qualunque modalità, a commettere o commette atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (reclusione da sei mesi a quattro anni), si adopera per costituire o partecipa a una qualunque organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. La legge Mancino punisce anche chiunque “in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi” aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”. In tale ambito rientra la punibilità dell'ostentazione di simboli o stemmi "nazifascisti" e il cosiddetto "saluto romano". [FONTE]

Cosa c'è nella proposta di Fiano contro la propaganda nazifascista

Per Fiano la scelta di modificare l’articolo 293 del codice penale, inserendo appunto il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista, muove dalla necessità di “delineare una nuova fattispecie che consenta di colpire solo alcune condotte che individualmente considerate sfuggono alle normative vigenti”. Per il deputato del Partito Democratico, infatti, il legislatore non ha a propria disposizione strumenti tali per colpire i comportamenti individuali di propaganda e, inoltre, appare necessario inserire delle aggravati per punire la propaganda online, tenuto conto del fatto che la legge Scelba è comunque datata.

La legge dunque stabilisce la reclusione da sei mesi a due anni per chi:

  • propaganda immagini o contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco ovvero delle relative ideologie, anche solo mediante la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni che raffigurino persone, immagini o simboli chiaramente riferiti a tali partiti o ideologie;
  • richiama pubblicamente la simbologia o la gestualità del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco ovvero delle relative ideologie.

Il passaggio sulla gestualità, in particolare, tende a punire il saluto romano fatto in pubblico. Inoltre, come detto, la proposta prevede un’aggravante, con l’aumento di un terzo delle pena, per chi utilizza strumenti telematici e informatici: con tale misura si intende colpire siti internet di propaganda, social network, ma anche la vendita online di gadget, bandiere, eccetera.

È davvero necessaria una legge?

Al momento, come abbiamo visto, esistono già delle norme che puniscono la propaganda nazifascista, nonché aggravanti per istigazione all’odio razziale. Il PD lamenta lacune nell’applicazione determinate dall’impianto normativo attualmente vigente. Il punto però è che il perimetro entro il quale si applicano la Scelba e la Mancino è stato delimitato da diverse sentenze di Cassazione e soprattutto Consulta, che ha definito la compatibilità delle norme con il nostro ordinamento costituzionale.

In particolare, la Corte Costituzionale ha specificato che “l'apologia del fascismo, per assumere carattere di reato, deve consistere non in una semplice difesa elogiativa, ma in una esaltazione tale da potere condurre alla riorganizzazione del partito fascista cioè in una «istigazione indiretta a commettere un fatto rivolto alla detta riorganizzazione e a tal fine idoneo ed efficiente»”.

Questo perché la Costituzione non pone “limiti ideologici” alla libertà di manifestare il proprio pensiero (articolo 21), ma si limita a vietare appunto la riorganizzazione del partito fascista.

Anche per quel che concerne le manifestazioni, la Consulta è intervenuta a delimitare il campo di applicazione delle norme vigenti, ripetiamo, in conformità col dettato costituzionale. In particolare, ha determinato in quali casi si può considerare reato effettuare il saluto romano: “Il fatto può essere commesso da una sola persona, ma deve trovare nel momento e nell'ambiente in cui é compiuto circostanze tali da renderlo idoneo a provocare adesioni e consensi e a concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste”.

Sulla questione è intervenuta più volte la Cassazione che, proprio considerando la posizione della Consulta, ha praticamente sempre considerato il saluto romano come reato, omettendo di farlo solo in presenza di specifiche situazioni. Come riporta il Centro Studi della Camera, ad esempio, “nella sentenza n. 37577 del 2014, la Cassazione ha ritenuto che il saluto romano è, come manifestazione fascista, punibile ai sensi dell'art. 5 della legge Scelba in quanto " reato di pericolo correlato al fatto che le manifestazioni usuali, evocative del disciolto partito fascista, vengono in rilievo in quanto realizzate durante pubbliche riunioni e pertanto possiedono idoneità lesiva per la tenuta dell'ordinamento democratico e dei valori allo stesso sottesi”. Impostazione ribadita nel 2016, in occasione dell’avallo alle motivazioni dei giudici di appello che avevano condannato sette persone che, durante una partita della nazionale di calcio, avevano fatto il "saluto fascista" per tutta la durata dell'inno nazionale italiano.

In conclusione, dunque, bisogna considerare che quelli che per alcuni possono sembrare degli ostacoli all'applicazione della legge, in realtà potrebbero essere considerati come dei "limiti costituzionali". Come detto, infatti, anche la Cassazione, con la sentenza del 6 giugno 1977 ha precisato che la libertà di manifestare il proprio pensiero non trova limiti "ideologici" nella Costituzione, neppure quando la manifestazione abbia per oggetto il fascismo.

La legge Fiano, introducendo il reato nel codice penale, indica certo con maggiore precisione quali siano gli atti da considerare come reato. Ma, come vi abbiamo mostrato, il fondamento giurisprudenziale alla base delle determinazioni degli anni passati è sempre stato la Costituzione e l'articolo 21 in particolare.

Non si tratta di "difendere" la propaganda nazifascista, né di limitare i mezzi per opporvisi. Il punto è che la partita si gioca su un altro campo, culturale e politico al tempo stesso. E che riguarda la nostra coscienza collettiva, le radici antifasciste della Repubblica, l'anima liberale della nostra società.

Volendo citare l’appello con il quale autorevoli storici si opponevano all’introduzione del reato di negazionismo nell’ordinamento italiano, potremmo dire che: “L’Italia, che ha ancora tanti silenzi e tante omissioni sul proprio passato coloniale, dovrebbe impegnarsi a favorire con ogni mezzo che la storia recente e i suoi crimini tornino a far parte della coscienza collettiva, attraverso le più diverse iniziative e campagne educative. La strada della verità storica di Stato non ci sembra utile per contrastare fenomeni, molto spesso collegati a dichiarazioni negazioniste (e certamente pericolosi e gravi), di incitazione alla violenza, all’odio razziale, all’apologia di reati ripugnanti e offensivi per l’umanità; per i quali esistono già, nel nostro ordinamento, articoli di legge sufficienti a perseguire i comportamenti criminali che si dovessero manifestare su questo terreno”.

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A Fanpage.it fin dagli inizi, sono condirettore e caporedattore dell'area politica. Attualmente nella redazione napoletana del giornale. Racconto storie, discuto di cose noiose e scrivo di politica e comunicazione. Senza pregiudizi.
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