L'azione revocatoria in generale: efficacia limitata al singolo creditore
Il debitore garantisce i suoi debiti con tutto il suo patrimonio. Da questo principio si deduce che il creditore ha tutto l'interesse a contestare operazioni aventi ad oggetto il patrimonio del debitore che possono compromettere il patrimonio del debitore (e, di conseguenza, la possibilità del creditore di riuscire a recuperare il credito dovuto).
L'azione revocatoria ex art. 2901 cc fornisce una forma di tutela al creditore contro gli atti di disposizione del patrimonio compiuti dal debitore che possono nuocere al creditore medesimo (sostanzialmente eliminando o riducendo le possibilità del creditore di recuperare il credito).
L'azione revocatoria ordinaria (art. 2901 cc.) rende inopponibili al creditore gli atti con cui il debitore, disponendo del proprio patrimonio, lo sottrae in tutto o in parte alla garanzia per il soddisfacimento del credito. L'azione revocatoria non incide sulla validità dell'atto dispositivo, ma rende inefficaci gli effetti nei confronti del creditore, permettendo al creditore di aggredire esecutivamente i beni usciti dal patrimonio del debitore come se vi fossero ancora compresi.
L'azione revocatoria ex art. 2901 cc è una azione singola nel senso che ogni singolo creditore può decidere se intraprenderla (o meno) e se viene ottenuta la sentenza di revoca, questa produce effetti (rendendo inefficace il relativo atto di disposizione patrimoniale contesto) solo tra il creditore che ha agito e il debitore, cioè la sentenza non produce effetti rispetto gli altri creditore che non hanno agito e, di conseguenza, l'azione revocatoria non è un'azione ad efficacia generale o collettiva.
L'azione revocatoria fallimentare: efficacia nei riguardi di tutta la massa fallimentare
L'art. 66 della legge fallimentare attribuisce al curatore fallimentare il diritto di esercitare l'azione revocatoria, però, nel fallimento il creditore (di solito) non è unico, ecco, quindi che si pone il problema di comprendere se l'azione revocatoria fallimentare (esercitabile dal curatore) è esercitata in "rappresentanza" o in "sostituzione" dei creditori oppure è un'azione revocatoria in proprio dal curatore (in base ad un diritto proprio ed autonomo del fallimento).
La questione non è priva di rilevanza concreta, infatti, accettare una o l'atra delle due possibili ricostruzioni comporta che in caso di revoca del fallimento l'eventuale azione revocatoria intrapresa dal curatore (in sostituzione dei creditori) può essere continuata dal creditori, mentre l'azione revocatoria intrapresa dal curatore (in base ad un diritto proprio del fallimento ed autonomo e diverso dal diritto dei singoli creditori) non potrebbe essere continuata dal creditori dopo la revoca del fallimento.
Natura giuridica dell'azione revocatoria continuata dal curatore, ma intrapresa dei creditori prima del fallimento
Occorre considerare che se il debitore fallisce, il pregiudizio determinato dall'atto revocabile si riflette sull'intera massa dei creditori questo è il motivo per il quale l'art. 66 legge fall. attribuisce al curatore, nell'interesse della massa, la legittimazione all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, in aggiunta all'azione revocatoria fallimentare.
La regola della concorsualità del fallimento non può tollerare che l'atto pregiudizievole venga dichiarato inefficace solo nei confronti del creditore che abbia agito in via revocatoria, anziché a beneficio dell'intero ceto creditorio, consentendo così al primo di soddisfarsi esecutivamente su un bene non acquisito alla massa.
In sostanza, una volta dichiarato il fallimento, l'esercizio dell'azione revocatoria individuale comporterebbe un'inevitabile stortura, per cui i creditori non hanno legittimazione attiva a proporre autonomamente l'azione revocatoria in pendenza di fallimento, perché di tali effetti si deve giovare l'intero ceto creditorio; quindi l'interesse collettivo della massa può e deve essere rappresentato in giudizio dal solo curatore.
Una volta dichiarato il fallimento, la legge pone rimedio ad eventuali sostorture derivati dall'asercizio di azioni individuali legittimando il curatore all'esercizio dell'azione revocatoria nell'interesse indistinto di tutti i creditori pregiudicati da quell'atto. In tal modo, il bene "recuperato" viene assoggettato alla liquidazione nella procedura concorsuale, anziché all'esecuzione forzata individuale.
Quindi, sebbene l'azione revocatoria ordinaria esercitata nell'ambito di una procedura concorsuale richieda taluni adattamenti, essa resta la medesima azione prevista dal codice civile. Le condizioni dell'azione non mutano e l'esigenza di tutela della posizione del creditore individuale non scompare, ma è naturalmente assorbita in quella della massa che la ricomprende, per conto della quale sta in causa il curatore.
In conclusione sopravvenuto il fallimento del debitore e subentrato il curatore nell'azione revocatoria ordinaria proposta da un singolo creditore, quest'ultimo perde la legittimazione ad agire. Attenzione, però, che anche se è vero che il singolo creditore non può stare autonomamente in giudizio nell'azione proposta ex art. 66 legge fall., è comunque rappresentato in giudizio dal curatore in forza di una speciale legittimazione sostitutiva, ecco, quindi, che il curatore agisce nell'interesse del creditore e non in forza di un interesse proprio.
Sorte dell'azione revocatoria intrapresa dal curatore dopo la revoca del fallimento
Resta da chiedersi se i singoli creditori siano legittimati a riassumere e proseguire l'azione revocatoria ordinaria originariamente proposta o continuata dal curatore fallimentare ex art. 66 legge fall., quando sopravviene la revoca del fallimento, con conseguente perdita della capacità processuale della curatela.
Per poter fornire una risposta al quesito occorre considerare che anche se il singolo creditore, pur può stare autonomamente in giudizio nell'azione proposta ex art. 66 legge fall., è comunque rappresentato in giudizio dal curatore in forza di una speciale legittimazione sostitutiva esercitata nell'interesse dei creditori.
Ecco, che si deve concludere nel senso dell'ammissibilità della riassunzione, da parte del singolo creditore, dell'azione revocatoria ordinaria intrapresa dal curatore e successivamente dichiarata interrotta a seguito della perdita della capacità processuale di quest'ultimo per intervenuta revoca del fallimento.
Laddove si affermasse il contrario, finirebbe per recare ai creditori il pregiudizio di non aver potuto esercitare individualmente l'azione revocatoria in pendenza di fallimento, perché in quel momento l'unico legittimato è il curatore, e di non poterla esercitare neppure dopo la revoca del fallimento, perché nel frattempo potrebbero essere scaduti i termini di cui all'art. 2903 cod. civ.
Per evitare una simile stortura del sistema, occorre affermare il seguente principio di diritto: «il singolo creditore può riassumere l'azione revocatoria ordinaria proposta, ai sensi dell'art. 66 legge fall., dal curatore fallimentare dopo l'interruzione determinata dalla perdita della capacità processuale dello stesso per intervenuta revoca del fallimento, giovandosi degli effetti sostanziali e processuali retroagenti alla data di notifica dell'atto di citazione originario».
Cass. civ. sez. III del 5 maggio 2017 n 10903