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Azione di regresso o surroga tra i cofideiussori

La Cassazione del 20.5.2016 n. 10415 ha stabilito che nell’ipotesi di cofideiussione il garante che ha pagato potrà agire verso gli altri cofideiussori per il recupero di quanto pagato, ma soltanto per la parte di debito destinata a non ricadere nel suo patrimonio. Il legislatore non precisa se oggetto dell’azione di regresso può essere l’intero debito residuo interamente azionabile nei confronti di uno degli altri cofideiussori (come potrebbe essere applicando l’art. 1949 cc che ammette la surroga del fideiussore che paga nelle ragioni de creditore) oppure soltanto la parte di debito gravante su ciascun coobbligato (ripartizione in parti uguali in totale in assenza di patto diverso)
A cura di Paolo Giuliano
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La fideiussione: principi generali

In periodi di crisi economica, diventano molto importanti le diverse garanzie che un contraente può "spendere" al fine di rafforzare al propria posizione all'interno dell'accordo contrattuale (quando si è debitore) e tranquillizzare la controparte relativamente all'adempimento.

Tra i diversi tipi di garanzie, le più semplici (nel senso che non richiedono grosse formalità) da trovare e da poter usare sono quelle personali (come la fideiussione).

Infatti, il fideiussione garantisce il debito con tutto il suo patrimonio e la fideiussione può essere prestata per ogni tipo di debito (anche il pagamento degli canoni di locazione).

La fideiussione può essere prestata da persone fisiche, come da persone giuridiche, e può riguardare crediti esistenti come crediti futuri.

La fideiussione prestata da più garanti

Nulla esclude che la fideiussione si prestata da più soggetti (che assumono tutti la qualifica di garanti verso lo stesso debitore per lo stesso debito). La presenza di più fideiussori a garanzia del medesimo debito può dare vita ad una cofideiussione o semplicemente ad una fideiussione plurima.

Quindi, la cofideiussione è caratterizzata dal fatto che più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, ma la pluralità di persone non è sufficiente, in quanto il vero elemento caratterizzante la cofideiussione è l'interesse comune che spinge i diversi fideiussori ad agire congiuntamente.

La confideiussione ex art. 1946 cc è caratterizzata da un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, mossi consapevolmente, anche se non contestualmente, dal comune interesse di garantire lo stesso debito e lo stesso debitore (di conseguenza, la mancanza di tale comunanza di interessi porta ad escludere che, pur in presenza di una pluralità di fideiussioni, possa esserci un rapporto di cofideiussione).

Pagamento del debito (obbligazione solidale) tra i diversi fideiussori e l'azione di regresso

In mancanza di pattuizione del beneficium divisionis ciascun obbligato in garanzia risponde, in ragione dell'obbligazione contratta, per l'intero debito.

E, da un lato, l'art. 1949 cod. civ. dispone che il fideiussore cha ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore principale. Dall'altro lato, è riconosciuto il diritto di regresso, ex  art. 1954 cc, a colui che ha pagato l'intero.

Stabilisce l'art. 1954 cod. civ. che il cofideiussore adempiente ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Nel caso della cofideiussione, quindi, il soggetto che paga può, dunque, agire in via di regresso nei confronti dei coobbligati; (tale possibilità è, invece, controversa per il caso dei fideiussori disgiunti, mancando in tal caso il soccorso di una disposizione di legge).

Il garante che ha pagato potrà (sicuramente) agire soltanto per la parte di debito destinata a non ricadere nel suo patrimonio.

Mentre si discute se oggetto dell'azione di regresso possa essere l'intero debito residuo interamente azionabile nei confronti di uno solo degli altri cofideiussori o soltanto la parte di debito gravante su ciascun coobbligato, debito da ripartirsi in parti uguali tra i diversi cofideiussori in assenza di patto diverso.

Quindi, l'unico punto che rimane da approfondire è se il cofideiussore che ha pagato può chiedere l'intero debito (esclusa la sua quota) ad uno solo degli altri cofideiussori, oppure, deve chiedere ad ogni fideiussore solo la sua quota.

Il motivo di tale dubbio discende dal fatto che l'obbligazione dei cofideiussori è solidale verso il creditore, nel senso che sono in solido responsabili per il mancato pagamento verso il creditore, ma nei rapporti interni non è detto che esiste la medesima solidarietà.

Di conseguenza, chi crede che l'obbligazione interna tra i diversi cofideiussori sia solidare, ritiene che quello tra i cofideiussori  che ha pagato può chiedere solo ad uno degli altri cofideiussori l'intero importo (detratta la propria quota), mentre coloro che ritengono che l'obbligazione tra i diversi fideiussori non sia soldale, ritengono che il fideiussore che ha pagato può chiedere agli altri solo la loro quota.

Un elemento che potrebbe essere utilizzato risolvere la questione è l'art. 1949 cc secondo il quale il fideiussore che ha pagato è surrogato nei diritti che il creditore aveva verso il debitore. Se si ritiene applicabile tale articolo anche alla cofideiussione, si avrà che il fideiussore che paga potrà considerare l'obbligazione dei restanti cofideiussori una obbligazione solidale.

Cass., civ. sez. III, del 20 maggio 2016, n. 10415 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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