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Vaccino anti covid ai “furbetti” che hanno saltato la fila, Tar vieta somministrazione seconda dose

Il Tar di Catania ha respinto il ricorso presentato nei confronti dell’assessorato alla Salute della Regione Siciliana da alcune persone alle quali era stata somministrata la prima dose del vaccino anti Covid-19 senza averne diritto: la Regione si rifiuta – a ragione secondo il giudice – si somministrare la seconda dose del siero.
A cura di Davide Falcioni
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Il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania ha respinto il ricorso presentato nei confronti dell'assessorato alla Salute della Regione Siciliana da alcune persone alle quali era stata somministrata la prima dose del vaccino anti Covid-19 senza che fossero stati inseriti in lista e senza quindi averne il diritto, almeno in questa fase della campagna di immunizzazione. A loro, quindi, non verrà eseguita la seconda inoculazione come deciso dalla Regione per "non premiare i cosiddetti ‘furbetti'". Il giudice sottolinea che "non risultano evidenze scientifiche di eventuali rischi derivanti dalla mancata somministrazione della seconda dose, se non quello della possibile inefficacia del vaccino, effetto che riporterebbe i ricorrenti alla situazione quo ante a quella determinata dall'aver avuto accesso alla prima dose, pur non avendone diritto".

Secondo il giudice amministrativo, inoltre, "non c'è alcuna evidenza scientifica che l'effetto della prima dose vaccinale possa perdurare nel tempo, tenuto conto anche che nelle informazioni relative all'utilizzo del farmaco pubblicate sul sito dell'Ema, addirittura in caso di sovradosaggio, e non sono state indicate reazioni avverse". "Nel bilanciamento del contrapposto interesse – osserva il Tar – che non è quello del risparmio di spesa, come indicato in ricorso, ma quello di garantire il regolare proseguimento della campagna vaccinale nei confronti degli aventi diritto, tenuto conto del contingentamento del numero delle dosi di vaccino – conclude il giudice amministrativo – l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, va respinta".

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