Vaccini Covid, vietato donare dosi ai Paesi più poveri: ecco cosa dice il contratto Curevac-Ue
Tra i circa 250 vaccini in sperimentazione contro il coronavirus SARS-CoV-2 ce n'è uno – chiamato CVnCoV – che è stato sviluppato dagli scienziati dell'azienda biofarmaceutica tedesca CureVac AG e che attualmente è in fase 3 di sperimentazione, l'ultima prima dell'eventuale approvazione finale da parte degli enti di regolazione di tutto il mondo. Il siero tedesco, proprio come quelli di Pfizer e Moderna in via di distribuzione tra la popolazione europea, è basato sull'RNA messaggero (mRNA) e sembrerebbe essere tra i più promettenti: secondo la casa farmaceutica, infatti, i risultati dei primi studi clinici hanno mostrato che il farmaco risulta "generalmente ben tollerato" dai pazienti in tutte le dosi testate, e che "ha indotto forti risposte anticorpali". Insomma, il vaccino CureVac si starebbe rivelando efficace e sicuro in fase sperimentale ed è questa la ragione per cui la Commissione Europea – in vista di una possibile futura approvazione da parte dell'EMA – ne ha già acquistate centinaia di milioni di dosi.
Cosa dice il contratto tra commissione Europea e CureVac
Il contratto stipulato dalla Commissione UE e CureVac AG parla di 225 milioni di dosi già ordinate in caso di approvazione da parte dell'EMA, più altre 180 milioni che potrebbero arrivare più avanti, per un totale di 405 milioni di dosi che verranno ripartite tra tutti gli stati membri dell'Unione Europea. "Le parti – recita la clausola 1.11.4 c – si sono accordate perché le dosi vengano distribuite se e quando i lotti saranno pronti e non alla fine del trimestre". Il punto 1.12 sembra ipotizzare uno scenario come quello che stiamo vivendo con Pfizer: "Le parti sono consapevoli che ci sono rischi sulla calendarizzazione per l’immissione in commercio e per la produzione e che il prodotto potrebbe subire ritardi. In caso di ritardo nella fornitura, il fornitore informerà la Commissione il prima possibile, spiegando le ragioni del ritardo e proponendo una nuova calendarizzazione". Insomma, non sono escluse battute d'arresto nella campagna di vaccinazione neppure con il siero CureVac.
Vietato donare vaccini ai paesi poveri senza il consenso di CureVac, neanche se avanzano
Come per tutti gli altri vaccini anche CureVac Ag detiene la proprietà intellettuale sul brevetto, e ciò nonostante la società abbia ricevuto centinaia di milioni di euro di finanziamenti pubblici: 300 dalla Germania (che è di fatto entrata in società con il 23% delle quote) e 75 dall'Europa (tramite la Banca europea per gli investimenti). Malgrado ciò, e nonostante l'impegno della Commissione Europea ad acquistare oltre 400 milioni di dosi del siero al prezzo unitario di 10 euro, i vaccini rimarranno di proprietà della CureVac e gli stati membri non potranno né rivenderli né donarli ad altri paesi. È uno dei passaggi più emblematici del contratto stipulato e dimostra quale sia il potere della casa farmaceutica anche nei confronti delle istituzioni europee. Nel capitolo 1.10 infatti si legge che "gli Stati membri partecipanti adottano le misure appropriate per garantire che i prodotti loro forniti ai sensi del presente APA non saranno rivenduti o esportati, distribuiti o donati gratuitamente in un altro Paese al di fuori dell’Ue e del See e della Svizzera, anche per donazioni tramite Ong o Organizzazione mondiale della sanità, senza previo consenso del contraente".
In sostanza se l'Italia (ad esempio) un giorno dovesse possedere un quantitativo eccessivo di vaccino CVnCoV e decidesse di donarne una parte a un paese povero non sarebbe libera di farlo a causa dei vincoli imposti nel contratto da CureVac, che avrebbe potere di veto. "Il contraente – continua tuttavia il contratto stipulato tra CureVac e Commissione UE – non negherà irragionevolmente il proprio consenso all’esportazione, distribuzione o donazione gratuita, fermo restando, tuttavia, che nessuna esportazione, distribuzione o donazione dovrà avvenire a meno che il Paese ricevente non confermi prima in modo soddisfacente al contraente che assumerà completamente gli obblighi di indennizzo o, in alternativa, che vi siano altri accordi di protezione che il contraente accetta come adeguati (tale accettazione non deve essere irragionevolmente negata) e che l’indennità da parte del Paese ricevente o altro accordo di protezione (a seconda dei casi) è equivalente ai diritti del contraente". Infine gli stati membri che dovessero decidere di rivendere o donare il vaccino – oppure gli stati riceventi – dovranno farsi carico non solo dei costi di trasporto, esportazione ed immagazzinamento, ma anche di eventuali "perdite". Cosa sono queste perdite è chiarito all'articolo 1.23.5: "morte, lesioni mentali o emotive, malattia, disabilità, costo delle cure, perdita o danno alla proprietà, mancati guadagno e spese legali".