Troppo freddo in ufficio? Il lavoratore ha diritto a non lavorare e tornare a casa
Troppo freddo sul luogo di lavoro? Il dipendente può astenersi dal lavoro, lo dice una sentenza della Cassazione dell'aprile 2015, con la quale i giudici hanno dichiarato la legittimità dell’astensione dal lavoro dei dipendenti se in ufficio fa troppo freddo. La sentenza è stata emanata a seguito di un ricorso presentato da un'azienda contro una sentenza d’appello, con la quale si condannava il datore di lavoro al pagamento di un’ora e mezza di retribuzione in favore del dipendente a cui venne illegittimamente trattenuta a seguito dell’astensione causa freddo nel luogo di lavoro, dovuto alla rottura della caldaia.
Secondo la Corte d’appello, "l’astensione dal lavoro era riconducibile alla impossibilità di eseguire la prestazione lavorativa dovuta alla temperatura troppo bassa nell’ambiente di lavoro a causa della rottura della caldaia e, all’apertura di un varco per consentire la realizzazione di una uscita di sicurezza che, anche in considerazione della eccezionale basse temperature esterna, aggravava la situazione". Dunque, per questo motivo il dipendente secondo i giudici era legittimato ad astenersi dal lavoro e la trattenuta era stata considerata illegittima, orientamento confermato anche dalla Cassazione, la quale ha sottolineato che “la temperatura era significativamente bassa in considerazione della stagione e della eccezionalità della temperatura del giorno”.
Facendo riferimento all’obbligo del datore di lavoro, imposto dall’art 2087 c.c., di tutelare la salute e l’integrità fisica e morale del lavoratore adottando nell’esercizio dell’impresa tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie, i giudici hanno dunque sancito la legittimità del comportamento adottato dal lavoratore. "La violazione di tale obbligo legittima i lavoratori a non eseguire la prestazione, eccependo l’inadempimento altrui. I lavoratori mantengono il diritto alla retribuzione, in quanto al lavoratore non possono derivare conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore”, si legge nel dispositivo. Il principio affermato dalla sentenza della Cassazione è valido anche all'inverso, ovvero qualora in estate faccia troppo caldo sul luogo di lavoro.