Stop alla maxi-bollette della luce: la prescrizione scende da cinque o due anni
Come ha previsto la legge di Bilancio 2018, l'Arera, l'Autorità per l'Energia, ha annunciato novità per le scadenze della bolletta della luce, che garantiranno maggiori tutele per i consumatori: il periodo per ricevere conguagli scende da cinque a due anni.
"Nel caso di fatture di energia elettrica con scadenza successiva al 1° marzo, nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione da parte dei venditori o nella fatturazione di conguagli per la mancata disponibilità di dati effettivi per un periodo particolarmente rilevante, il cliente potrà eccepire la prescrizione (passata da 5 a 2 anni) cosiddetta breve e pagare soltanto gli ultimi 24 mesi fatturati – recita la nota dell'Arera – Il venditore sarà tenuto a informare il cliente della possibilità di farlo contestualmente all’emissione della fattura con queste caratteristiche e comunque almeno 10 giorni in anticipo rispetto alla scadenza dei termini di pagamento. Inoltre, nel caso di ritardo del venditore nel fatturare i conguagli (pur disponendo tempestivamente dei dati di misura di rettifica) per consumi riferiti a periodi maggiori di due anni, il cliente è legittimato a sospendere il pagamento, previo reclamo al venditore e qualora l’Antitrust (Agcm) abbia aperto un procedimento nei confronti di quest’ultimo, e avrà inoltre diritto a ricevere il rimborso dei pagamenti effettuati qualora il procedimento Agcm si concluda con l’accertamento di una violazione".
Stop alle maxi-bollette quindi, che di solito sono dovute a mancate letture da parte dei distributori o a letture rettificate con grave ritardo. Altre novità in arrivo sono previste entro l'anno: verranno evidenziati nelle bollette in modo più chiaro gli importi che saranno da considerarsi prescritti e verrà segnalato quando si dovrà attribuire l'eventuale mancata lettura all'operatore o al cliente finale.
"Famiglie e piccole imprese – ha detto l’Autorità per l’energia – in questo modo saranno maggiormente protette dal rischio di dover pagare le cosiddette “maxibollette”, cioè importi di entità molto superiore al consueto, derivanti da rilevanti ritardi dei venditori (ad esempio blocco di fatturazione), rettifiche del dato di misura precedentemente fornito dal distributore e utilizzato per fatturare o perduranti mancate letture del contatore da parte dei distributori, laddove tale assenza non sia riconducibile alla condotta del cliente finale. La deliberazione individua il decorso del termine per la prescrizione biennale prevista dalla legge di bilancio 2018 dal momento entro cui i venditori sono obbligati a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente".