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Sei in affitto ma la casa è invivibile? Per la Cassazione puoi non pagare la mensilità

La Cassazione stabilisce che l’affittuario può sospendere il pagamento della mensilità dell’appartamento solo nel caso ci siano problemi così gravi da renderne impossibile la vivibilità.
A cura di Maurizia Marcoaldi
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Il cittadino italiano può smettere di pagare l'affitto del proprio appartamento se la situazione al suo interno è ormai diventata invivibile. A stabilirlo è la legge italiana e così, quando i problemi all'immobile rendono impossibile la permanenza al suo interno, l'affittuario può interrompere il pagamento senza incorrere in sanzioni successive o nello sfratto. Va chiarito però che per legge la casa deve essere "completamente inutilizzabile" al punto che l'inquilino si vede costretto ad andare a vivere altrove. Soltanto in questo caso sarà possibile non versare più l'importo mensile al proprietario. Spesso però il criterio di "invivibilità" è assai labile e soggettivo e può generare confusione nelle richieste di sospensione di affitto o riduzione del canone.

Innanzitutto per locazione, ai sensi dell'art. 1571 c.c., si intende “il contratto con cui una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo”. Con il contratto quindi il locatore si assume l'obbligo di far godere l'immobile e il conduttore quello di pagare il prezzo stabilito.

Quando si può interrompere il pagamento di un affitto

La Cassazione è stata più volte interpellata per richieste di sospensione di affitti o di riduzione del canone. La giurisprudenza stabilisce che:

 "In tema di locazione al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell’adempimento dell’obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore [ossia l’utilizzabilità integrale dell’appartamento]".

Pertanto se l’appartamento presenta dei problemi "gravi", per riduzione della qualità, ma non così "importanti" da pregiudicare la vivibilità l’affitto va comunque pagato. E così l’affittuario è considerato moroso sia in caso di mancato pagamento sia in caso di versamento dell’affitto con 20 giorni di ritardo sia se si autoriduce l’importo. Per smettere di pagare i problemi devono essere tali che l'inquilino sia costretto ad andare vivere altrove, ossia la casa deve essere completamente inservibile. L’affittuario non può non pagare nel caso ci sia solo una riduzione della qualità del bene anche se per una causa ricollegabile al comportamento del locatore.

In caso di disservizi "minori" l'inquilino dovrà rivolgersi a un giudice e non autodeterminarsi la sospensione o la riduzione del canone. Solo il giudice può infatti stabilire, con una regolare causa, l’entità del fastidio e prendere provvedimenti. L’inquilino, qualora i problemi dovessero persistere può anche chiedere la disdetta dell’affitto per giusta causa rispettando il termine di preavviso di sei mesi, a meno che non trovi subito un sostituto.

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