Scuotere tappeti e tovaglie fuori dalla finestra non è reato
La prima sezione penale della Cassazione ha annullato, senza rinvio, perché "il fatto non sussiste", la condanna inflitta dal Tribunale di Genova a una donna, di nazionalità albanese, accusata di aver gettato cose "pericolose" dalla finestra, ossia scuoteva le tovaglie e batteva tappeti, facendo cadere avanzi di cibo e polvere sui panni stesi e sul terrazzo dell'appartamento sottostante. Insieme alla lei, finito sotto processo per rumori molesti anche uno dei suoi familiari. La Suprema Corte, però, li ha assolti con la seguente motivazione, che si può leggere dalla sentenza n. 27625:
Lo sbattimento di qualche tappeto e lo scuotimento di qualche tovaglia non integra la condotta penalmente rilevante, per l'impossibilità di causare imbrattamenti e molestie alle persone, secondo la formulazione letterale della disposizione incriminatrice. Essa infatti deve essere intesa alla luce dell'interesse perseguito con l'incriminazione, che appartiene alla materia della polizia di sicurezza, concernendo la prevenzione di pericoli per una pluralità di soggetti.
I rumori degli imputati avevano disturbato solo i condomini della casa sottostante: il reato di disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone non sussiste per la Cassazione se "le condotte poste in esere non hanno un'idoneità" talmente offensiva da mettere in pericolo la tranquillità di un numero indeterminato di persone.