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L'omicidio di Roberta Ragusa

Roberta Ragusa, pm ricorre contro l’assoluzione del marito Logli

La procura di Pisa ha depositato il ricorso per Cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Antonio Logli, l’uomo accusato di omicidio volontario e distruzione di cadavere per la scomparsa della moglie Roberta Ragusa. Per la procura il Gup ha “esorbitato dai suoi poteri”.
A cura di Susanna Picone
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La procura di Pisa ha depositato il ricorso per Cassazione contro la sentenza dello scorso marzo di non luogo a procedere nei confronti di Antonio Logli, l’uomo accusato di omicidio volontario e distruzione di cadavere per la scomparsa della moglie Roberta Ragusa, di cui non si hanno più notizie dalla notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012.  Secondo quanto ha reso noto il procuratore facente funzioni Antonio Giaconi è “erronea l'applicazione della regola di giudizio avendo il gup, nell'adozione della sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto, esorbitato dai suoi poteri, procedendo a una valutazione di merito del materiale probatorio acquisito e così esprimendo un giudizio di colpevolezza dell'imputato, anziché limitarsi a valutare se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio”. Per il pm la giurisprudenza della Cassazione “ha più volte affermato che la decisione del gup deve valutare solo se gli elementi raccolti sono sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio e non un giudizio prognostico in esito al quale il giudice pervenga ad una valutazione di innocenza dell'imputato”.

Le motivazioni del ricorso – Il giudice dell'udienza preliminare nel pronunciare sentenza di non luogo a procedere "non può dunque procedere a valutazioni di merito del materiale probatorio". Secondo la procura il giudice ha anche “omesso una valutazione globale del compendio indiziario, limitandosi a un'analisi meramente parcellizzata e atomistica degli indizi, omettendo, anche a causa di tale metodo errato, di verificare se le fonti di prova si prestassero a soluzioni alternative e aperte o, comunque, a essere diversamente rivalutate, con conseguente, mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione”. Infine, secondo la procura, Roberta Ragusa non se ne è andata da sola.

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