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Reddito di cittadinanza, le ultime notizie

Reddito di cittadinanza, se finiscono i soldi stop a erogazione e a invio nuove domande

Nel caso in cui finiscano le risorse destinate al reddito di cittadinanza, ci sarà una sospensione sia dell’acquisizione di nuove domande che delle erogazioni. L’Inps, nella circolare 43 del 20 marzo, spiega che in caso di esaurimento dei fondi invierà apposita comunicazione ai ministeri competenti che dovranno stabilire la compatibilità finanziaria “mediante rimodulazione dell’ammontare del beneficio”.
A cura di Stefano Rizzuti
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In caso di esaurimento delle risorse messe a disposizione per il reddito di cittadinanza, l’acquisizione delle domande e l’erogazione del beneficio verrebbero sospese. A comunicarlo è l’Inps, nella circolare n. 43 del 20 marzo, in cui chiarisce il funzionamento del reddito di cittadinanza. Nello specifico, in caso di esaurimento delle risorse l’istituto avvertirà i ministeri del Lavoro e dell’Economia che entro 30 giorni dovranno ristabilire la compatibilità finanziaria “mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio”. In attesa del decreto, però, “l’acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese”. In ogni caso, la rimodulazione della somma riguarderebbe “esclusivamente le erogazioni successive all'esaurimento delle risorse non accantonate”.

Il capitolo della circolare Inps dedicato al finanziamento e al monitoraggio della misura spiega questi passaggi. I limiti di spesa sono di 5,9 miliardi nel 2019, 7,1 nel 2020, 7,3 nel 2021 e 7,2 a decorrere dal 2022. Questi fondi vengono trasferiti annualmente all’Inps su apposito conto corrente di tesoriera centrale, da cui vengono prelevate le risorse. Nella circolare si spiega ancora: “Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali, l’Inps accantona un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell'anno, per ciascuna annualità, in cui il beneficio è erogato. Per tenere conto degli incentivi è altresì accantonato, all’inizio di ciascuna annualità, un ammontare pari alla metà di una mensilità aggiuntiva per ciascun nucleo beneficiario da oltre sei mesi. È previsto, inoltre, un meccanismo di rimodulazione dell'ammontare del beneficio che opera all'esaurimento delle risorse non accantonate”.

Nel caso in cui l’ammontare degli accantonamentiper gli oneri futuri raggiunga il 90% delle risorse disponibili”, l’istituto di previdenza “invia tempestiva comunicazione al ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell’Economia e delle finanze”. Quindi, “in caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio”. Ma in attesa di questo decreto “l’acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese: la rimodulazione dell'ammontare del beneficio opera, esclusivamente, nei confronti delle erogazioni del beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate”.

Nella circolare si definisce il funzionamento del reddito e della pensione di cittadinanza, specificando inoltre come funziona la richiesta del beneficio. Vengono individuati i requisiti: di cittadinanza, patrimoniali, reddituali (con tanto di esempi), di compatibilità. Vengono inoltre riportati i calcoli del beneficio, con varie ipotesi ed esempi. Si specifica come funzionerà la verifica dei requisiti e come verrà erogato. Infine, nella circolare si parla dell’abrogazione del Reddito di inclusione: “A decorrere dal mese di marzo 2019, il Reddito di inclusione non può essere più richiesto ed a partire dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto né rinnovato per una seconda volta. Pertanto, l’ultima data utile per la presentazione della domanda di ReI è stata il 28 febbraio 2019. Per coloro ai quali il ReI sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019 (domande presentate entro il 28 febbraio 2019), il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Rdc. L’accoglimento della domanda di Rdc/PdC comporta la decadenza dalla domanda di ReI”.

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