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Covid 19

Proroga scadenza patente, il Coronavirus fa slittare il rinnovo

Il Decreto-legge del 17 marzo 2020 (Cura Italia) pubblicato in Gazzetta Ufficiale proroga la validità della patente di guida e di tutti gli altri documenti di riconoscimento e identità. Saranno validi fino al 31 agosto. Fa eccezione la validità ai fini dell’espatrio che resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
A cura di Valeria Aiello
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Sono due le misure introdotte dal Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (Cura Italia) che, in considerazione dell’emergenza Coronavirus (ai seguenti link gli aggiornamenti in tempo reale e le ultime notizie sulla situazione e i casi positivi registrati in Italia e nel mondo), modificano quanto normalmente disposto dal Codice della Strada. La prima misura riguarda la scadenza della revisione obbligatoria, prorogata al 31 ottobre per tutti i veicoli a motore da sottoporre al controllo periodico entro il prossimo 31 luglio. La seconda, invece, rivede i termini di rinnovo della patente, analogamente a quanto già deciso per la durata del Foglio rosa con scadenza compresa tra il 1° febbraio e il 30 aprile e prorogata fino al 30 giugno 2020. Limiti temporali che sono però differenti per quanto riguarda il documento di guida.

Proroga scadenza della patente di guida

A chiarire i nuovi termini di scadenza e quali sono le patenti di guida interessate dal provvedimento è l’art. 104 (Proroga della validità dei documenti di riconoscimento) del Decreto Legge n. 8 del 17/03/2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19” entrato in vigore con la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale (qui il pdf. completo).

Al comma 1 del predetto articolo si legge: “La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020”. Lo stesso articolo specifica inoltre che “la validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento”.

Il Coronavirus fa slittare il rinnovo

In altre parole, la validità di tutti i documenti di riconoscimento e d’identità, compresa la patente di guida, slitta al 31 agosto 2020. È quindi questa la data da tenere in considerazione per il rinnovo del documento di guida che, nel caso di patente di categoria A (moto e motocicli) o B (auto), è previsto ogni 10 anni fino al raggiungimento dei 50 anni, ogni 5 anni per età comprese tra i 50 e i 70 anni, ogni 3 anni per età comprese tra i 70 e gli 80 anni, e ogni 2 anni dopo gli 80 anni.

Diversi i termini di rinnovo per chi è invece in possesso di patente C (camion) – ogni 5 anni fino ai 65 anni di età e ogni 2 anni dopo i 65 anni – e patente D (autobus con più di 9 posti) – ogni 5 anni fino ai 60 anni di età e ogni anno dopo i 60 anni. Dal 2012 la scadenza della patente viene fatta coincidere con la propria data di nascita ma, essendo il passaggio al nuovo sistema un processo graduale, non tutti i documenti di guida scadono il giorno del compleanno: oltre ad essere riportata sul documento stesso, la data di scadenza (così come il saldo punti) è disponibile anche online sul sito Il Portale dell’Automobilista del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per quali patenti è prevista la proroga

La proroga del rinnovo è prevista solo per i documenti di guida scaduti o in scadenza dall’entrata in vigore del Decreto-legge fino al 31 agosto: per coloro è sono in possesso di una patente di guida scaduta o in scadenza in questo arco di tempo, in caso di controllo da parte delle Forze di Polizia, non scatterà alcuna multa. Per chi dal 1° settembre non provvederà al rinnovo e sarà sorpreso a guidare con la patente non più valida saranno previste le normali sanzioni pecuniarie che consistono in una multa di importo variabile tra i 160 e i 644 euro, oltre alla sanzione accessoria del ritiro della patente scaduta. A partire da questo momento, il conducente del veicolo avrà tempo 10 giorni per sottoporsi alla visita medica obbligatoria per procedere al rinnovo del documento di guida e recuperare il documento presso la Polizia locale. Se trascorreranno più di 10 giorni, il documento verrà consegnato alla Prefettura in attesa del ritiro.

In caso di incidente con patente scaduta è bene ricordare che la quasi totalità delle assicurazioni auto non risarcisce i danni causati a terzi, esercitando il diritto di rivalsa nei confronti del conducente del veicolo. Chi non rispetta i termini di rinnovo già citati, lasciando trascorrere più di tre anni dalla data di scadenza della patente, non potrà più procedere al tradizionale rinnovo ma dovrà sostenere nuovamente gli esami di teoria e di guida.

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