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Peste suina, nuova ordinanza del Commissario straordinario: “Necessario e urgente rivedere le misure”

Continua a preoccupare la diffusione della peste suina in Italia. La malattia sta colpendo duramente il settore dell’industria agroalimentare. Per tentare di far fronte alla situazione, il Commissario straordinario per la PSA ha diramato una nuova ordinanza (n.5/2024) con le “Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana”.
A cura di Eleonora Panseri
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Immagine di repertorio
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Continua a preoccupare la diffusione della peste suina in Italia. La malattia virale, che colpisce cinghiali e suini domestici ed è particolarmente contagiosa e spesso letale, sta colpendo duramente il settore dell'industria agroalimentare.

Per tentare di far fronte alla situazione, il Commissario straordinario per la peste suina africana (PSA), Giovanni Filippini, ha diramato una nuova ordinanza (n.5/2024) che fornisce le “Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana” e resterà in vigore fino al 31 marzo 2025.

La pubblicazione della nuova ordinanza è legata a l'evoluzione della situazione epidemiologica della malattia che, visti anche i recenti focolai negli allevamenti domestici in Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, secondo il commissario, richiede la rimodulazione della strategia di contrasto alla diffusione dei contagi sul territorio nazionale.

È stato ritenuto "necessario e urgente" rivedere le misure contenute nella precedente ordinanza (la n.2/2024), abrogata, e disporre nuove indicazioni per tentare di contenere e prevenire l'epidemia che, secondo quanto si legge nel report del governo italiano inviato all’Europa, ha portato all'abbattimento di quasi 90mila maiali in meno di due mesi.

Cosa contiene la nuova ordinanza del Commissario straordinario per la peste suina

La strategia prevista nella nuova ordinanza si articola su quattro punti principali. Il primo è il contenimento della popolazione di cinghiali selvatici nelle zone soggette a restrizione "attraverso il rafforzamento delle barriere stradali e autostradali o eventuale costruzione di ulteriori barriere".

A questo si lega il secondo punto, il "depopolamento dei cinghiali selvatici ai fini dell'eradicazione della malattia". Gli ultimi due comprendono la "sorveglianza epidemiologica" sia nei cinghiali che nei suini domestici e il rispetto delle misure di biosicurezza negli stabilimento.

Le indicazioni sul depopolamento dei cinghiali selvatici

Nelle cosiddette Zone di Controllo dell'Espansione Virale (CEV) l'attività di abbattimento, e il conseguente depopolamento, dei cinghiali dovrà essere svolta da "ditte appositamente incaricate, forze armate, polizia provinciale, operatori abilitati al controllo faunistico", così come da "figure appositamente autorizzate dal Commissario straordinario alla PSA".

Invece, nelle zone infette o soggette a restrizione II e III, che non rientrano nelle zone CEV, è ovviamente "vietata l'attività venatoria collettiva (più di 3 operatori e più di 3 cani) verso qualsiasi specie e nei confronti della specie cinghiale di qualsiasi tipologia, comprese le gare, le prove cinofile e l'attività di addestramento cani".

Nelle zone soggette a restrizione I è vietata del tutto la caccia al cinghiale. Per conoscere ulteriori dettagli sulla situazione epidemiologica e le zone è possibile consultare il Bollettino Epidemiologico Nazionale a questo link.

I capi abbattuti potranno essere destinati all'autoconsumo "solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA e agli altri test previsti dalla norma". L'attività di controllo nelle zone soggette a restrizione dovrà essere svolta anche nelle aree protette, nelle aziende faunistiche venatorie e negli istituti privati.

È vietato lo spostamento al di fuori delle zone CEV e soggette a restrizione I, II, III, "di carne, di prodotti a base di carne, trofei e ogni altro prodotto ottenuto da suini selvatici abbattuti in tali zone", così come la movimentazione di capi catturati se non finalizzata all'abbattimento o macellazione immediata all'interno della zona stessa.

Ovviamente, alta deve restare anche la sorveglianza sui cinghiali. "Chiunque rinvenga esemplari di suini selvatici morti o moribondi deve segnalarlo immediatamente alle Autorità competenti locali (ACL) e deve astenersi dal toccare, manipolare o spostare l'animale, salvo diverse indicazioni", come si legge nell'art.5 dell'ordinanza.

Ogni cinghiale moribondo, catturato o abbattuto deve essere testato per PSA e le carcasse vanno smaltite secondo il regolamento (CE) 2009/1069.

La sorveglianza dei suini domestici

Le Autorità competenti locali eseguiranno il prelievo di campioni per il test PSA di "tutti i casi sospetti", riporta l'art.6 dell'ordinanza, quello in materia di sorveglianza sui suini domestici.

E, in assenza di sospetto, nelle zone soggette a restrizione I, II e III le ACL campioneranno ogni settimana, sia in allevamenti da ingrasso che negli stabilimenti di produzione, capi morti.

Le Autorità riterranno "sospette" le carcasse di cinghiali o maiali domestici solo in caso di "anomalo aumento della mortalità o lesioni, nonché di sintomi riferibili alla PSA".

La biosicurezza negli stabilimenti di suini

Le ACL verificheranno le "condizioni di biosicurezza strutturali e funzionali" negli stabilimenti situati all'interno delle zone di restrizione I, II e III entro il 31/12/2024 (in base al regolamento UE di esecuzione 2023/594), dando priorità alle aree maggiormente a rischio e prima del rilascio di deroghe per movimentazione o accasamento dei suini.

In questi stabilimenti andrà verificata la "netta separazione fisica e funzionale tra la zona pulita e quella sporca dell'allevamento", recita il comma 1 dell'art.7. I controlli dovranno essere registrati nel sistema informativo Classyfarm.it immediatamente o entro 96 ore dall'esecuzione.

Saranno considerati validi anche i controlli eseguiti nei 90 giorni precedenti all'emanazione dell'ordinanza. "Negli stabilimenti in cui verrà accertato uno stato di carenza strutturale o gestionale dei requisiti di biosicurezza non sanabile entro un periodo massimo di 15 giorni l'ACL dispone il blocco degli stabilimenti ai fini dello svuotamento secondo un programma di macellazione o, in alternativa, di abbattimento".

E, prosegue ancora il comma 2 dell'art.7: "Nel caso in cui lo svuotamento venga effettuato tramite abbattimento non sarà dato seguito all'indennizzo ai sensi della legge n.218/1988 a causa delle gravi carenze di biosicurezza riscontrate e non sanabili".

L'ACL dovrà anche programmare la macellazione immediata dei suini detenuti all'interno di stabilimenti familiari, e dovrà disporre il divieto di ripopolamento. La ripresa dell'attività sarà subordinata alla verifica dell'adozione delle misure di biosicurezza, contenute nel decreto del Ministro della salute del 28 giugno 2022, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 26 luglio 2022, n.173.

Ulteriori misure di controllo

Nell'art. 10 sono segnalate "Ulteriori misure di controllo su tutto il territorio nazionale", nel quale, al comma 5, si legge che l'Autorità gestirà anche l'affissione di apposita segnaletica che avvisi l'accesso in zone soggette a restrizione. I cartelli dovranno contenere informazioni principali sulla malattia, sui divieti e i comportamenti corretti da adottare.

All'ordinanza sono allegati anche due allegati con "Linee guida per misure di biosicurezza per gli abbattimenti di cinghiali selvatici nelle zone soggette a restrizione per PSA e nella zona CEV" e "Misure di biosicurezza previste per le deroghe ai divieti delle attività con numero superiore alle 20 persone".

Nel secondo allegato sono presenti i comportamenti da attuare per fare altre attività come il trekking, il biking, la pesca dilettantistica, la ricerca di funghi e tartufi o il campeggio.

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