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Omicidio Giulia Cecchettin

Perché i giudici non hanno riconosciuto le aggravanti di stalking e crudeltà a Filippo Turetta

L’avvocato penalista Daniele Bocciolini ha spiegato a Fanpage.it perché sono state escluse le aggravanti della crudeltà e dello stalking per Filippo Turetta, condannato all’ergastolo dalla Corte d’Assise di Venezia per il femminicidio di Giulia Cecchettin. I giudici hanno invece riconosciuto la premeditazione.
Intervista a Daniele Bocciolini
Avvocato penalista, esperto in diritto penale minorile e Scienze Forensi, Consigliere Pari Opportunità e Commissione Famiglia e Minori dell'Ordine degli Avvocati di Roma. 
A cura di Ida Artiaco
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La Corte d'Assise di Venezia ha condannato all'ergastolo Filippo Turetta per il femminicidio di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa l'11 novembre 2023. I giudici hanno riconosciuto l'aggravante della premeditazione, ma hanno escluso quelle della crudeltà e dello stalking ipotizzate dall'accusa.

Fanpage.it ha intervistato Daniele Bocciolini, avvocato penalista, esperto in diritto penale minorile e Scienze Forensi, Consigliere Pari Opportunità e Commissione Famiglia e Minori dell'Ordine degli Avvocati di Roma, per cercare di spiegare cosa accaduto oggi in aula.

Filippo Turetta è stato condannato all’ergastolo. Perché?

Turetta, come prevedibile, è stato condannato alla pena massima prevista dal nostro ordinamento perché è stata riconosciuta la circostanza aggravante della premeditazione che fa scattare la pena dell’ergastolo.

⁠Non sono state riconosciute le aggravanti della crudeltà e dello stalking. Che significa?

Ha lasciato sorpreso anche a me questo elemento e occorrerà leggere le motivazioni della sentenza. Provo a ipotizzare la ragione per la quale la Corte di Assise ha escluso le due circostanze aggravanti. Quanto all’aggravante della crudeltà, secondo l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione, serve una condotta che comporti delle sofferenze ulteriori alla vittima.

Deve esserci una condotta volta ad infliggere un male aggiuntivo, caratterizzata da spietatezza e sintomatica di un atteggiamento interiore specialmente riprovevole, moralmente inaccettabile. In questo caso, sì, sono 75 coltellate ma rientra nella modalità esecutiva omicidiaria. Nonostante la condotta sia crudele e ci sia “overkilling”, per la Cassazione non integra l’aggravante.

Quanto allo stalking, gli atti persecutori si integrano quando le condotte moleste e le minacce reiterate sono tali da infondere nella vittima: 1) un fondato timore per la propria incolumità 2) un perdurante e grave stato di ansia 3) un cambiamento delle proprie abitudini di vita.

Nonostante sia emersa chiaramente la prova delle minacce e delle molestie da parte di Turetta, probabilmente non è stato provato questo secondo aspetto, ovvero la paura di Giulia nei suoi confronti. Su questo, se fosse così, sempre riservandomi di leggere le motivazioni, mi permetto di dissentire. Giulia era sotto assedio ed è stato ampiamente provato.

Perché, secondo lei, i giudici non hanno riconosciuto queste aggravanti? 

⁠In sostanza, nel nostro ordinamento non esiste il fine pena mai. Anche con l’ergastolo, trascorsi alcuni anni in carcere, in caso di buona condotta, l’imputato può accedere ai cosiddetti ‘benefici penitenziari', ovvero può chiedere permessi premio, semilibertà e liberazione anticipata. La funzione della pena è, sì, afflittiva, ma anche rieducativa. Nel caso di specie si tratta di un ragazzo molto giovane e si tenderà comunque al recupero.

Cosa succede adesso? I legali di Turetta possono ricorrere in appello?

⁠La Corte entro 90 giorni depositerà le motivazioni, successivamente la difesa di Turetta potrà presentare appello. Probabilmente sì, insisterà per far cadere la circostanza aggravante della premeditazione e per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. È probabile che presenti appello anche la Procura per chiedere la riforma della sentenza e il riconoscimento delle circostanze aggravanti che sono state escluse.

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