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Covid 19

Obbligo vaccinale per la scuola, non solo docenti: chi deve vaccinarsi entro il 15 dicembre

A partire dal 15 dicembre scatterà l’obbligo vaccinale per il personale scolastico: dovranno adeguarsi, pena la sospensione dal lavoro senza stipendio, insegnanti, personale Ata, tecnici dei laboratori e amministrativi delle segreterie.
A cura di Davide Falcioni
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Tra le novità introdotte ieri dal Governo con il decreto Super Green Pass per fronteggiare l'aumento dei contagi c'è anche l'obbligo vaccinale per il personale scolastico; il provvedimento, che finora era circoscritto a medici e infermieri pena la sospensione dal lavoro, prevede che dal 15 dicembre dovranno mettersi in regola con la vaccinazione anti Covid anche i lavoratori del comparto amministrativo sanitario, docenti e personale amministrativo della scuola, militari, forze di polizia e personale del soccorso pubblico. In termini pratici, per quanto riguarda il mondo della scuola, dovranno per forza vaccinarsi insegnanti, tecnici dei laboratori, personale Ata e membri delle segreterie. La norma è stata introdotta allo scopo di contenere la pandemia ed evitare che, nei delicati mesi invernali, le infezioni aumentino così tanto da mettere di nuovo in crisi gli ospedali e imporre nuovi lockdown generalizzati.

Da quando e per chi scatta l'obbligo del vaccino a scuola

Cosa accadrà, quindi, dal 15 dicembre? A partire da quel giorno tutto il personale scolastico – dai dirigenti ai docenti passando naturalmente anche per il personale tecnico-amministrativo Ata – scatterà l’obbligo vaccinale. La norma riguarderà il sistema nazionale di istruzione (quindi scuole statali e paritarie), le scuole non paritarie, i servizi educativi per l’infanzia, i centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), i sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP) e i sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS). Insomma, tutti i lavoratori e le lavoratrici del mondo dell'istruzione, a ogni livello, saranno tenuti a vaccinarsi contro il Covid-19.

Cosa rischia chi non si vaccina

La norma sulla vaccinazione obbligatoria per il personale scolastico incontrerà prevedibilmente le resistenze di quanti, finora, se la sono cavata ottenendo il Green Pass con un tampone. Dal 15 dicembre non sarà però più possibile e bisognerà essere vaccinati o guariti.  Secondo l’articolo 2 comma 3 del decreto super Green Pass licenziato ieri dal consiglio dei ministri "l’accertato inadempimento" determinerà "l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati". Qualora il lavoratore o la lavoratrice dovesse comunicare vaccinarsi la sospensione decadrà.

Come adeguarsi all'obbligo vaccinale entro il 15 dicembre

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Il decreto legge del 24 novembre 2021 offre quattro possibilità ai dipendenti scolastici non ancora vaccinati. Essi possono:

  • avviare autonomamente il percorso vaccinale, prenotando la prima dose;
  • aspettare l’invito da parte del Dirigente Scolastico a produrre  – entro 5 giorni – i documenti comprovanti "l’effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale";
  • presentare la richiesta di avvio della vaccinazione, da eseguire poi entro venti giorni: nel frattempo continuare a fare tamponi ogni due giorni;
  • non fare nulla di tutto ciò  ed essere sospesi dall’attività lavorativa

La documentazione dell’avvenuta vaccinazione dovrà essere trasmessa immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione. Attenzione, però, perché l'obbligo vaccinale non riguarda solo le prime due dosi. L'articolo 3 del decreto infatti spiega che va compresa anche "la somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario". Anche la terza dose sarà quindi obbligatoria, naturalmente non prima dei cinque mesi previsti dalla legge.

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