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Opinioni

I nuovi limiti all’uso dei testimoni negli incidenti d’auto e la scatola nera

Il Decreto Legge del 23.12.2013 n. 145 art. 8 modifica l’art. 135 del codice delle assicurazioni prevedendo che è inammissibile la testimonianza delle persone non indicate nella denuncia di sinistro (ex art. 143 codice delle assicurazioni) e nella richiesta di risarcimento dei danni inviata all’assicurazione (ex art. 148 e 149 codice delle assicurazioni), inoltre, disciplina anche la prova fornita c.d. scatola nera dei veicoli.
A cura di Paolo Giuliano
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Il Decreto Legge c.d. Destinazione Italia, al fine di eliminare le frodi assicurative,  interviene pesantemente sulla certezza della prova negli incidenti d'auto, ponendo dei limiti (preclusioni) non processuali, (non presenti nel codice di procedura civile, ma in leggi extra – processuali) molto forti, inoltre, il decreto introduce prove "elettroniche", questo perché il decreto cerca di eliminare prove basate sulla persona fisica, (non certe), a vantaggio di prove elettroniche (certe o, quanto meno, non facilmente alterabili), anche in questa ipotesi, le "prove" non sono regolate dal codice civile o dal codice di procedura, ma da leggi estranee al sistema tradizionalmente usato per regolare la materia.

Infatti, il Decreto Legge introduce la cd. scatola nera e la sua funzione probatoria, prevedendo (con il nuovo art. 132 comma 1 bis codice delle assicurazioni) che le risultanze delle scatole nere degli autoveicoli  "formano  piena  prova",  nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che  la  parte contro  la  quale  sono  state  prodotte  dimostri  il  mancato  funzionamento del predetto dispositivo". Si tratta di una prova assunta in modo unilaterale, fuori dal processo, in cui la controparte difficilmente potrà valutare la "validità" anche solo nei limiti del funzionamento del dispositivo, non avendo accesso al meccanismo elettronico.

Il Decreto Legge interviene anche sui testimoni degli incidenti, prevedendo (con il nuovo art. 135 bis del codice delle assicurazioni) che l’identificazione  di  eventuali  testimoni  sul  luogo  dell'incidente deve risultare dalla denuncia di  sinistro  prevista dall’articolo 143 e  dalla richiesta  di  risarcimento  presentata all’impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e  149 (oppure dai verbali  delle  autorita’  di polizia intervenute sul  luogo  dell’incidente).

L’identificazione  dei  testimoni   avvenuta   in   un   momento   successivo   comporta  l’inammissibilita’ della prova testimoniale addotta, si tratta di una inammissibilità rilevabile d'ufficio, infatti, il nuovo art. 135 ter codice delle assicurazioni, prevede che  in  caso  di  giudizio,  il  giudice,  sulla   base   della  documentazione  prodotta,  non  ammette  le  testimonianze  che   non  risultino acquisite secondo le modalità  previste dall'art. 135  comma 3-bis codice assicurazioni.

Inoltre, il nuovo art. 135 quater del codice delle assicurazioni  prevede che il giudice deve verificare se i testimoni non sono già presenti in altre cause, in caso di presenza delle stesse persone come testimoni in  piu’  di  tre  cause  negli  ultimi  cinque  anni,  trasmette  l’informativa  alla  Procura  della  Repubblica competente per gli  ulteriori  accertamenti.

E' opportuno segnalare che il medesimo Decreto Legge ha anche modificato l'art. 2947 c.c. inserendo una decadenza di 90 giorni per il danneggiato in un incidente, aggravando la posizione di quest'ultimo.

Il Decreto Legge del 23 dicembre 2013 n. 145

(c.d.Destinazione Italia)

in G.U. del 23 dicembre 2013 n. 300

in vigore dal 24 dicembre 2013

Art. 8 Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  e  successive  modificazioni, recante il Codice delle  assicurazioni  private,  sono  apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell’articolo 128, dopo la lettera b)  e’  inserita  la seguente: «c) per i veicoli a motore  adibiti  al  trasporto  di  persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi  dell'articolo  47  del decreto legislativo 30 aprile 1992, recante  il  Nuovo  codice  della strada, i contratti devono essere stipulati per importi non inferiori a dieci milioni di euro  per  sinistro  per  i  danni  alla  persona, indipendentemente dal numero delle vittime, e a un  milione  di  euro per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero  dei danneggiati.»;

b) all’articolo 132, il comma 1 e’ sostituito dai seguenti:

1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad  accettare,  secondo  le condizioni  di  polizza  e  le  tariffe  che  hanno  l’obbligo  di  stabilire  preventivamente   per   ogni   rischio   derivante   dalla  circolazione dei veicoli a motore e  dei  natanti,  le  proposte  per  l’assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la  necessaria   verifica   della   correttezza   dei   dati   risultanti  dall’attestato di rischio, nonche’ dell’identita’  del  contraente  e  dell’intestatario  del  veicolo,  se  persona  diversa.  Le   imprese  richiedono ai soggetti che presentano  proposte  per  l’assicurazione  obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo  ad  ispezione,  prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai  sensi  del  secondo  periodo,  le  imprese  praticano  una  riduzione  rispetto alle tariffe  stabilite  ai  sensi  del  primo  periodo.  Le  imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che  prevedono l’installazione di meccanismi  elettronici  che  registrano  l’attivita’ del veicolo, denominati scatola  nera  o  equivalenti,  o  ulteriori dispositivi, individuati con decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti, di concerto con  il  Ministero  dello  sviluppo economico del  25  gennaio  2013,  n.  5,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  30  del  5  febbraio  2013.  Se  l’assicurato  acconsente all’installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo,  i  costi   di   installazione,   disinstallazione,   sostituzione   e  portabilita’ sono a carico dell’impresa che deve applicare,  all’atto  della stipulazione del contratto,  una  riduzione  significativa  del  premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo  periodo.  Tale  riduzione, in caso di contratto stipulato con  un  nuovo  assicurato,  non e’ inferiore al sette per  cento  dell’importo  risultante  dalla  somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima  compagnia  nell’anno precedente divisa per  il  numero  degli  assicurati  nella  stessa Regione. In caso di scadenza di un contratto e di  stipula  di  un nuovo contratto di assicurazione tra le  stesse  parti,  l’entita’  della riduzione del premio come sopra determinata, per la prima volta  in cui si realizzano le condizioni previste dal presente  comma,  non  puo’, comunque, essere  inferiore  al  sette  per  cento  del  premio  applicato all’assicurato nell’anno precedente. Resta fermo  l’obbligo  di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.

1-bis. Quando uno dei veicoli coinvolti  in  un  incidente  risulta  dotato di un dispositivo elettronico che presenta le  caratteristiche  tecniche e funzionali stabilite  a  norma  del  presente  articolo  e  dell’articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge  24  gennaio  2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n. 27,  le  risultanze  del  dispositivo  formano  piena  prova,  nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che  la  parte contro  la  quale  sono  state  prodotte  dimostri  il  mancato  funzionamento del predetto dispositivo.

1-ter.   L’interoperabilita’   dei   meccanismi   elettronici   che  registrano l’attivita’ del veicolo di cui all’articolo 32,  comma  1,  del  decreto-legge  24  gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con  modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  e’  garantita  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  attraverso   un  servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato  in  concessione,  da  costituirsi  presso  le  strutture   tecniche   del   centro   di  coordinamento delle informazioni sul  traffico,  sulla  viabilita’  e  sulla sicurezza stradale di cui all’articolo 73  del  regolamento  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,  n.  495.  A  tal  fine,  a  decorrere  dal  1°  ottobre  2014,   i   dati  sull’attivita’ del veicolo sono trasmessi direttamente dai meccanismi  elettronici di bordo  al  suddetto  centro,  che  ne  e’  titolare  e  responsabile ai fini  dell’interoperabilita’.  Le  informazioni  sono  successivamente trasmesse dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti alle compagnie  di  assicurazioni  competenti  per  ciascun  veicolo  assicurato.  I  dati  sono   trattati   dalla   impresa   di  assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo  30 giugno 2003, n. 196. L’impresa di assicurazione  e’  titolare  del  trattamento dei dati ai sensi dell’articolo  28  del  citato  decreto  legislativo n. 196 del 2003. E’ fatto  divieto  per  l’assicurato  di  disinstallare, manomettere o  comunque  rendere  non  funzionante  il  dispositivo   installato.   In   caso   di   violazione   da    parte  dell’assicurato del divieto di cui al terzo periodo la riduzione  del  premio di cui al presente articolo non e’  applicata  per  la  durata  residua  del  contratto.  Con  provvedimento   del   Ministro   delle  infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla  entrata in vigore  delle  disposizioni  di  cui  al  presente  comma,  sentito l’IVASS, sono disciplinate le  caratteristiche  tecniche,  le  modalita’ e i contenuti dei trasferimenti di informazioni disposti al  presente comma.».

c) all’articolo 135, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. L’identificazione  di  eventuali  testimoni  sul  luogo  di  accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di  sinistro  prevista dall’articolo 143, nonche’ dalla richiesta  di  risarcimento  presentata all’impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e  149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali  delle  autorita’  di polizia intervenute sul  luogo  dell’incidente,  l’identificazione  dei  testimoni   avvenuta   in   un   momento   successivo   comporta  l’inammissibilita’ della prova testimoniale addotta.

3-ter.  In  caso  di  giudizio,  il  giudice,  sulla   base   della  documentazione  prodotta,  non  ammette  le  testimonianze  che   non  risultino acquisite secondo le modalita’ previste dal comma 3-bis. Il  giudice dispone l’audizione dei testimoni che non sono stati indicati  nel rispetto del comma 3-bis nei soli casi in cui risulti  comprovata  l’oggettiva impossibilita’ della loro tempestiva identificazione.

3-quater.  Nei   processi   attivati   per   l’accertamento   della  responsabilita’ e la quantificazione dei danni, il  giudice  verifica  la eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni gia’ chiamati in altre  cause nel settore  dell’infortunistica  stradale  e,  ove  riscontri,  anche  avvalendosi  dell’archivio  integrato   informatico   di   cui  all’articolo  21  del  decreto-legge  18  ottobre   2012,   n.   179,  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  la ricorrenza dei medesimi nominativi in  piu’  di  tre  cause  negli  ultimi  cinque  anni,  trasmette  l’informativa  alla  Procura  della  Repubblica competente per gli  ulteriori  accertamenti.  Il  presente  comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorita’  di  polizia che sono chiamati a testimoniare.».

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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