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Non è reato augurarsi la morte di qualcuno, lo dice la Cassazione

Chi si augura la morte di un’altra persona non rischia di subire una condanna. Secondo i giudici della Cassazione, infatti, “il precetto evangelico di amare il prossimo come se stessi non ha sanzione penale” e la sua violazione è “penalmente irrilevante”.
A cura di Susanna Picone
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Chi si augura la morte di qualcuno forse non potrà considerarsi la persona più buona al mondo ma almeno non rischia di subire una condanna per le sue parole. A stabilirlo, dando ragione a un uomo e una donna, è stata la quinta sezione penale della Corte di Cassazione secondo cui “il precetto evangelico di amare il prossimo come se stessi non ha sanzione penale” e la sua violazione “è penalmente irrilevante”. Assolti dunque, perché il fatto non sussiste, due imputati che erano finiti sotto processo per ingiuria e minaccia nei confronti di un’altra persona e che erano stati condannati dai giudici di merito. Al centro della vicenda, due frasi pronunciate dagli imputati contro una terza persona: “Ogni volta che vedo la tua macchina ripartire per Roma la domenica sera, il giorno dopo compro il giornale, sperando di leggere della tua morte in uno di quegli spaventosi incidenti sull'autostrada…spero di incontrarti uno di questi giorni disteso e morente lungo la strada…ti prometto che non mi fermerò mai per soccorrerti”, questa l’”augurio” di uno dei due imputati. Parole che comunque non costituiscono ingiuria.

Augurarsi la morte di qualcuno non costituisce ingiuria

La Cassazione ha detto che augurarsi la morte di un’altra persona “è certamente manifestazione di astio, forse di odio”, ma appunto non costituisce ingiuria “perché desiderare la morte altrui non sta necessariamente a significare che si intenda offenderne l'onore e il decoro”. Per quanto riguarda il reato di minaccia “è noto che il male ingiusto e futuro che si prospetta alla persona offesa deve essere rappresentato come conseguente ad un'azione dell'offensore”. Secondo la Corte, gli imputati non hanno manifestato l'intenzione di fare alcunché per determinare, anticipare o propiziare la morte della parte offesa. Insomma, secondo i giudici dall'episodio si evince di certo “l’animo malevolo”, ma di “assoluta irrilevanza penale”.

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