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Miur: “Il preside può nominare un supplente bidello ma sotto la sua responsabilità”

Non è piaciuta ai sindacati, la circolare del Ministero dell’Istruzione, in particolare quando parla della possibilità di “nominare un supplente al posto di un bidello o un assistente amministrativo venuto a mancare improvvisamente”.
A cura di B. C.
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Un bidello o un assistente amministrativo venuto a mancare improvvisamente si può sostituire solo in casi eccezionali e sotto la responsabilità del dirigente scolastico. E’ una circolare che innalzato un vero polverone quella del ministero dell'Istruzione in riferimento alla possibilità di sostituire un lavoratore in una scuola, pensionato o deceduto. E’ possibile solo a patto che "sia davvero utile e necessario al funzionamento del servizio" e il preside può nominarlo, appunto, solo “sotto la sua responsabilità".

I sindacati non l’hanno presa bene, come evidenzia Repubblica: "Lascia sconcertati – dichiara Maddalena Gissi, a capo della Cisl scuola – la fatica con cui il ministero riconosce quello che il buon senso darebbe per scontato. A patto – e qui lo scrupolo del Ministero si fa quasi maniacale – che il pensionato, o il deceduto, fossero davvero utili e necessari al funzionamento del servizio". Per la Uil scuola si tratta di "una circolare inutile che ignora la realtà delle scuole" e per la Flc Cgil di un chiarimento "insufficiente" viste le condizioni in cui versano le scuole.

Repubblica evidenzia come la vicenda riguardi una disposizione contenuta nella legge di Stabilità 2015 che vieta tassativamente ai presidi di nominare supplenti per il personale Ata – amministrativo, tecnico e ausiliario – per i primi sette giorni di assenza. Ma se il bidello muore? La nota dello scorso 14 aprile spiega che: "Solo quando ricorrano le ipotesi eccezionali di cui sopra (decesso e pensionamento, ndr) e sia irrimediabilmente compromesso il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, potendosi configurare l'interruzione del pubblico servizio i dirigenti valuteranno caso per caso la possibilità di ricorrere alla nomina di un supplente". Ma non è detto che ciò avvenga. Perché il capo d'istituto dovrà effettuare la nomina "sotto la propria responsabilità e con adeguato provvedimento che motivi dettagliatamente le causa oggettive di impossibilità di funzionamento del pubblico servizio".

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