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Incidente del bus a Mestre

Mestre, la procura indaga per omicidio stradale plurimo contro ignoti: di che reato si tratta

In seguito all’incidente avvenuto ieri a Mestre, la procura di Venezia ha avviato un’indagine per omicidio stradale plurimo a carico di ignoti: si tratta di un aggravante dell’omicidio stradale e ha una pena massima di 18 anni di carcere.
A cura di Andrea Miniutti
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La procura di Venezia ha annunciato che avvierà delle indagini per omicidio stradale plurimo a carico di ignoti per l'incidente avvenuto ieri a Mestre. Si tratta di un aggravante dell'omicidio stradale colposo – reato introdotto nel 2016 – ed è volto a punire chiunque durante la guida di un veicolo, a titolo colposo, provochi più vittime. Nel concreto, si applica nel caso in cui l'incidente sia la causa della morte di una o più persone e di lesioni a una o più persone. La pena prevista è quella per la violazione più grave dell'omicidio stradale e aumentata fino al triplo, ma fino a un massimo diciotto anni di carcere.

Il reato di omicidio stradale colposo e le rispettive pene

L'omicidio stradale è un reato introdotto nel 2016 su impulso delle associazioni dei famigliari delle vittime: punisce a titolo colposo chiunque provochi lesioni o la morte a terzi durante la guida di un veicolo e, recentemente, è stato modificato per renderlo equipollente all'omicidio nautico. Si legge all'articolo 589 bis del Codice penale: "Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni". Ci sono diverse aggravanti della pena: nell'articolo, infatti, si legge che per chi commette il reato "in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope", la pena varia dai 5 ai 10 anni di carcere nel caso in cui il tasso alcolemico sia compreso tra gli 0,8 e gli 1,5 g/l, mentre va dagli 8 ai 18 anni nel caso in cui sia superiore a 1,5.

La pena compresa tra i 5 e i 10 anni è applicabile anche in altri tre casi:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Se il conducente non ha la patente – anche nei casi in cui è stata sospesa o revocata – o se il mezzo, con cui ha commesso il reato, è intestato a lui ma non è assicurato, la pena è aumentata. Invece, può essere diminuita fino alla metà nel caso in cui la colpa dell'incidente non sia interamente del pilota incolpato.

Quando si può parlare di omicidio stradale plurimo

Infine, l'ultimo comma dell'art. 589 bis del Codice penale introduce il reato di omicidio stradale plurimo. Si può parlare di questa fattispecie "qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto".

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