Maxi Multa per Algida: abuso di posizione dominante contro piccola azienda di ghiaccioli
Avrebbe messo in atto una strategia commerciale mirata a ottenere l’esclusiva delle forniture ai negozi con una serie di clausole e condizioni, ostacolando così la concorrenza e danneggiato altri produttori di gelati di piccole dimensioni. Con questa motivazione il colosso dei gelati del gruppo Unilever, Algida, dovrà pagare una maximulta da 60,6 milioni di euro inflitta dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust) a seguito del ricorso presentato da un piccolo produttore di gelati dell’Emilia-Romagna, La Bomba. I fatti risalgono al 2017 quando la società si era vista rifiutare i suoi prodotti da quasi tutti i bar delle spiagge romagnole, laziali e delle Marche in vista della stagione estiva.
Secondo l’azienda di Santarcangelo di Romagna, Unilever avrebbe intimato agli esercenti degli stabilimenti balneari e dei bar di non commercializzare i ghiaccioli La Bomba, né all'interno dei freezer Algida, né in altri frigoriferi distribuirti da La Bomba, minacciando di non applicare gli sconti previsti nell'accordo oltre al pagamento di penali e la risoluzione del contratto. Dopo gli accertamenti del caso, l'Antitrust aveva effettivamente constatato il comportamento, che sembra andasse avanti da anni, e nel dicembre scorso aveva comminato una multa di 60.668.580 euro per abuso di posizione dominante.
Il colosso aveva presentato ricorso al Tar del Lazio che nei giorni scorsi però lo ha rigettato confermano la sanzione. I giudici amministrativi hanno ritenuto il ricorso infondato, in quanto il provvedimento, "espressione di ampio potere discrezionale, è stato puntualmente motivato dall'Autorità con riferimento alla ricorrenza di un interesse pubblico a procedere all'accertamento dell'infrazione, nonché in considerazione dalla particolare gravità della violazione delle regole della concorrenza poste in essere da Unilever". L'azienda dal suo canto ha emesso una nota in cui preannuncia un nuovo ricorso affermando che, “pur rispettando tale decisione, ricorrerà presso la sede competente nella convinzione che la condotta dell’Azienda non costituisca violazione delle norme a tutela della concorrenza e dunque desidera non commentare questioni aperte”.