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Le regole per tutelare la privacy a scuola: no alle foto diffuse senza consenso

A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno il Garante per la protezione dei dati personali fornisce un decalogo a docenti, studenti e genitori necessario per non violare la sfera personale di nessuno. Dalle regole sui cellulari alla pubblicazione dei voti.
A cura di Susanna Picone
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A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno il Garante per la protezione dei dati personali fornisce un decalogo a docenti, studenti e genitori necessario per non violare la sfera personale di nessuno. Dalle regole sui cellulari alla pubblicazione dei voti.

La privacy entra a scuola e lo fa attraverso un decalogo istituito, a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno, dal Garante per la protezione dei dati personali. L’obiettivo è quello di fornire ai protagonisti tra i banchi e non, studenti, docenti e genitori, alcune indicazioni generali su come tutelare la privacy di ognuno e per evitare di incorrere in sanzioni. Ambito anche abbastanza delicato nell’epoca di Facebook e delle varie piazze virtuali. Una delle regole del Garante, per esempio, è quella del consenso obbligatorio per la pubblicazione di video e foto sui social network: non violano la privacy, infatti, le riprese e gli scatti raccolti nell’ambito della vita scolastica (gite, recite e quant’altro) ma, qualora si intendesse diffonderle in rete, è necessario il consenso delle persone presenti negli scatti. Nell’ambito strettamente scolastico il Garante ha deciso che non lede la privacy dello studente l’insegnante che assegna temi riguardanti il loro mondo personale, poi sta alla sua sensibilità la scelta di leggerli o meno in classe.

Iscrizioni online, pagelle e voti – Per l’iscrizione degli studenti online, per l’adozione dei registri e della consultazione via web della pagella, il Garante auspica l’adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati. I voti assegnati agli alunni – dei compiti, delle interrogazioni e degli esami –  sono pubblici e soggetti e un regime di trasparenza: è però necessario, nel pubblicare voti nei tabelloni, che l’istituto eviti di fornire anche indirettamente delle informazioni sulla salute degli studenti. Nello specifico il riferimento va alle “prove differenziate” sostenute dagli studenti portatori di handicap che non vanno inserite nei tabelloni. La scuola poi, per agevolare il percorso dell’alunno, su sua richiesta, può diffondere alle aziende private e alle pubbliche amministrazioni i suoi dati personali, riguardo il trattamento degli stessi le scuole devono rendere noto alle famiglie, con un’adeguata informativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano.

Consentito per fini personali l’utilizzo di cellulari e tablet – Maggiore attenzione anche per i questionari per l’attività di ricerca che possono essere sottoposti agli studenti solo se prima sono stati informati sugli scopi della stessa ricerca. Gli studenti e i genitori devono, infatti, essere lasciati liberi di non aderire all’iniziativa. Gli istituti scolastici potranno poi disporre di telecamere che però dovranno funzionare solo negli orari di chiusura degli stessi e la loro presenza dovrà essere segnalata con dei cartelli. No alla pubblicazione, sul sito della scuola, dei nomi degli studenti in ritardo con i pagamenti né è possibile specificare quelli che per esempio usufruiscono gratuitamente del servizio mensa perché con un reddito basso. Un capitolo del Garante per la privacy è poi dedicato all’utilizzo, sempre discusso, dei cellulari e dei tablet in aula che generalmente è consentito per fini strettamente personali (e sempre nel rispetto delle persone) ma che comunque sarà regolamentato dai singoli istituti scolastici.

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