La proprietaria va a fare il bagno in piscina, il cane muore nell’auto lasciata al sole
Se n'è andata in piscina, lasciando in auto sotto il sole cocente il suo povero cane: l'animale – un Rhodesian Ridgeback – è morto per l’alta temperatura raggiunta nell’abitacolo. Circa 50 gradi. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri, 27 giugno, presso le piscine cittadine Santini a Verona. Gli agenti della polizia municipale, interventi intorno alle 18 dopo una segnalazione ricevuta da un passante: "C'è un cane chiuso in auto" nel parcheggio pubblico antistante il centro natatorio.
I vigili, vedendo l’animale agonizzante nell’abitacolo, hanno rotto il finestrino con un estintore ed estratto il cane spruzzandogli acqua sul muso per cercare di abbassargli la temperatura, ma ormai era troppo tardi. Il cane è morto tra le braccia di un agente pochi istanti dopo. Basti pensare che già in pieno pomeriggio la temperatura esterna era 36 gradi, quella interna all’auto ha così raggiunto circa i 50 gradi, senza lasciare scampo al cane.
Nel frattempo era stato diramato con l’altoparlante interno alla Santini il numero di targa dell’auto con l’avviso ai proprietari di recarsi all’ingresso. All’ingresso delle piscine è spuntata una donna di 30 anni che rendendosi conto di quello che aveva commesso è scoppiata in lacrime, e ha anche rischiato di essere linciata da altri avventori che nel frattempo si erano radunati attorno al povero animale.
La proprietaria verrà denunciata ai sensi dell'articolo 533ter del codice penale per maltrattamento di animale da cui è derivata anche la morte.
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti cui al primo comma deriva la morte dell’animale".