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Il lavoratore troppo lento può essere licenziato

Una recente sentenza della Cassazione ha stabilito la legittimità di un licenziamento disciplinare intervenuto per eccessiva lentezza del lavoratore. Il dipendente in questione in passato era già stato sanzionato più volte e dunque secondo i giudici la continua negligenza era voluta e dunque sanzionabile con la cessazione del rapporto lavorativo.
A cura di Charlotte Matteini
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Un operaio troppo lento può essere licenziato. In sostanza è quanto ha stabilito una recente sentenza della Corte di Cassazione, come spiega il quotidiano online Diritto e Giustizia edito da Giuffré Francis Lefebvre. La sentenza si riferisce al caso che vede come protagonista il dipendente di un'azienda operativa nel settore delle energie alternative e che è stato licenziato per aver impiegato un tempo eccessivo in fase di lavorazione. Secondo i giudici della Cassazione, che ha respinto le obiezioni al provvedimento disciplinare, il licenziamento sarebbe legittittimo. Il lavoratore è finito nel mirino "per avere impiegato più di tre ore e mezza di tempo per eseguire una lavorazione che, secondo l’azienda, un operaio con esperienza analoga avrebbe eseguito in poco più di mezz’ora", spiega Diritto e Giustizia. Inoltre, il dipendente licenziato aveva altri tre precedenti sanzioni disciplinari a suo carico e dunque per l'azienda il licenziamento era la conseguenza più logica. Il licenziamento viene confermato dal Tribunale prima e dalla Corte d'Appello successivamente perché era chiara la recidiva e la voluta negligenza nella lentezza nell’esecuzione del lavoro".

Il legale del lavoratore a questo punto propone ricorso per Cassazione ma la Suprema Corte ha confermato l'orientamento delle due precedenti sentenze proprio alla luce delle precedenti contestazioni subite dal lavoratore, e ha respinto l’ipotesi che vi sia stato un "controllo eccessivo da parte della società". Su quest’ultimo fronte, in particolare, i giudici ribadiscono che è legittima "l’installazione di impianti ed apparecchiature di controllo poste per esigenze organizzative e produttive o a tutela del patrimonio aziendale e da cui non derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività lavorativa né risulti in alcun modo compromessa la dignità e la riservatezza dei lavoratori".

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