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I genitori che portano i figli a scuola senza vaccino obbligatorio compiono un reato

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso di un pubblico ministero. La decisione è frutto di una “svista” del decreto Lorenzin.
A cura di Giacomo Andreoli
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La Corte di Cassazione ha stabilito che per i genitori portare i figli a scuola senza che abbiano fatto i vaccini obbligatori è un reato. Non si tratta, per ora, di quello anti-Covid, ma di altri vaccini: quadrivalente, anti morbillo, rosolia, parotite e varicella, assieme a quello esavalente, che protegge contro la difterite, il tetano, la pertosse acellulare, la poliomielite, l'epatite B e haemophilus influenzae di tipo B.

I giudici hanno così accolto il ricorso di un pubblico ministero contro il proscioglimento pronunciato da un giudice delle indagini preliminari perché "il fatto non è previsto dalla legge come reato". Ad essere rilevante dal punto di vista penale è, per la precisione, il mancato rispetto di quel provvedimento che stabilisce, in assenza di certificazione vaccinale, l'obbligatoria sospensione dalla frequenza scolastica. Secondo la Corte questa decisione serve a correggere una "svista" del decreto Lorenzin (il decreto legge n.73 del 2017), che ha imposto le 10 vaccinazioni obbligatorie per i bambini e i ragazzi sotto i 16 anni (fino a 6 senza vaccino non si è proprio ammessi a scuola, tra i 6 e i 16 ci sono solo delle multe fino a 500 euro per i genitori). Il testo dell'ex ministra della Salute del governo Renzi prevede che la mancata vaccinazione determini un illecito amministrativo e non penale.

La Cassazione: non prevale l'autodeterminazione sulle scelte di salute

La decisione del gip riguardava un caso di due genitori che avevano fatto andare a scuola la figlia dall'ottobre 2018 al giugno 2019 senza presentare alla preside i documenti che attestavano le avvenute vaccinazioni. Per i giudici della Cassazione, in questo contesto, è irrilevante il richiamo, fatto dal gip, al principio di autodeterminazione in tutte le scelte sulla salute. Non è importante nemmeno il fatto che manchi espressamente nell'ordinamento un obbligo vaccinale sanzionato sul lato penale.

Diversa è la situazione in caso di urgenza ed epidemie in atto. Secondo il Decreto legislativo n.112 del 1998, infatti, si possono emettere provvedimenti necessari «di esecuzione coattiva dell’obbligo vaccinale».

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