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I clienti del pub sono troppo rumorosi? Il gestore deve cacciarli

La Corte di Cassazione dà torto al gestore di un locale a Torino che non aveva verificato il rispetto della quiete pubblica.
A cura di S. P.
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Il gestore di un locale con clienti particolarmente rumorosi, se non vuole avere guai con la giustizia, ha il dovere di adottare “i vari mezzi offerti dall'ordinamento per evitare che la frequentazione del locale da parte degli utenti sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica”. Insomma, può anche cacciare dal locale il cliente particolarmente rumoroso. A dirlo è la Corte di Cassazione che è intervenuta su un caso legato alla movida torinese. Per i giudici della Suprema Corte la cacciata del cliente rientra nella “attuazione dello ius excludendi”. Con questa sentenza la Cassazione ha stilato un vero e proprio vademecum per i gestori di locali pubblici alle prese con clienti rumorosi. Se “il disturbo del riposo e delle occupazioni da parte degli avventori dell'esercizio pubblico avvenga all'esterno del locale, per potere configurare la responsabilità del gestore è necessario provare che egli non abbia esercitato il potere di controllo e che tale omissione sia riconducibile alla verificazione dell'evento”, hanno spiegato i giudici.

Applicando questi principi, la Cassazione ha confermato la responsabilità penale del gestore di un pub di Torino colpevole di non avere impedito sia gli schiamazzi interni al locale sia quelli all'esterno. Il titolare aveva fatto ricorso e aveva tentato di dimostrare che la protesta di tre abitanti era “priva di riscontri della diffusività dei rumori” e che comunque aveva fatto quanto poteva per calmare “i gruppi più facinorosi”. Ricorso che è stato bocciato dalla Suprema Corte che al contrario ha evidenziato che non era stato fatto nulla “per impedire in concreto gli schiamazzi” oggetto di disturbo per gli abitanti della zona. È stata accertata, dunque, la “responsabilità penale dell'imputata per i rumori provenienti dal suo locale, e, dall'altro, il concreto disturbo arrecato alle parti civili” alle quali sono state liquidate anche 2.500 euro per le spese processuali.

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