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Fino al 30 settembre si potrà richiedere il condono delle liti con l’Agenzia delle Entrate

Scade il 30 settembre il termine per richiedere la rottamazione delle liti fiscali pendenti: si tratta delle cause in corso, in qualsiasi grado di giudizio, in cui l’unica controparte è l’Agenzia delle Entrate. Grazie al condono sarà possibile pagare il dovuto in tre rate.
A cura di Annalisa Cangemi
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Scade il 30 settembre (essendo sabato la scadenza slitta al 2 ottobre 2017) la possibilità di richiedere il condono per le liti fiscali pendenti presso le Commissioni Tributarie e la Cassazione, ovvero tutte le controversie dei contribuenti che abbiano come controparte l'Agenzia delle Entrate: si tratta di tutti quegli atti che riguardano il pagamento di qualsiasi imposta, comprese le imposte locali, come l'IMU, ICI, TARI e TASI, TARSU. I ricorsi di primo grado devono essere notificati entro il 24 aprile 2017.

È possibile richiedere il condono per chi ha già una causa in corso, in qualsiasi grado di giudizio, anche in Cassazione. Si parla di lite fiscale pendente quando viene incardinato il ricorso contro un atto, in una controversia in cui sia parte l'Agenzia delle Entrate (anche insieme ad Equitalia). È necessario che il contribuente abbia impugnato l'atto entro l'1 maggio del 2011.

Cosa prevede il condono?

Come spiega il sito dello studio legale La Motta Monti, il condono prevede che la somma dovuta venga versata o in un'unica rata se è di importo inferiore a 2mila euro o, se di importo superiore, spalmata in tre rate: le prime due prevedono il pagamento del 40%, e scadono rispettivamente il 30 settembre e il 30 novembre del 2017; l'ultima rata ammonta al 20% e scade il 30 giugno 2018. Su cosa si applica il condono? Secondo la legge 96 del 21 giugno 2017, chi ha diritto al condono potrà evitare di pagare le sanzioni, che si applicano sul ritardo dei pagamenti, e avrà diritto a uno "sconto" sugli interessi, che in alcuni casi sono molto alti, e possono corrispondere anche al totale del tributo stesso. Grazie alla rottamazione oltre agli interessi già risultanti dall'atto notificato, saranno calcolati soltanto quelli sui sessanta giorni successivi alla notifica dell'atto. Resta invece da pagare per intero "la sorte capitale", cioè quanto il contribuente deve allo Stato.

In caso di rifiuto della richiesta di rottamazione il contribuente dovrà essere informato tramite un atto notificato entro il 31 luglio 2018.

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